Cassazione Penale, Sentenza n. 9000/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello avverso la sentenza di condanna del 14/09/2020. Il ricorrente ha dedotto che l'atto di appello era stato regolarmente depositato presso la cancelleria del Tribunale di Roma il 19/01/2021 (con timbro di deposito), mentre la Corte di Appello aveva considerato la data di pervenimento presso il suo ufficio (27/01/2021) e aveva quindi ritenuto tardivo l'impugnazione. Inoltre il termine ultimo per proporre appello era il 28/01/2021, per cui anche la data del 27/01 sarebbe stata comunque tempestiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo. Ha precisato che, ai sensi dell'art. 582, comma 2, c.p.p., rileva la data di deposito dell'atto di impugnazione presso la cancelleria del tribunale diverso da quello che ha emesso il provvedimento (nel caso, il Tribunale di Roma: 19/01/2021) e non la data di pervenimento presso l'ufficio giudiziario destinatario. Ha ricostruito il calcolo dei termini: sentenza del 14/09/2020, motivazione depositata entro 13/12/2020 (termine dei 90 giorni, proroga al 14/12 per festività), termine per proporre appello 45 giorni dal 14/12/2020, quindi entro il 28/01/2021. Poiché l'appello era stato depositato il 19/01/2021, è stato ritenuto tempestivo. Di conseguenza la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte d'Appello di Napoli per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
art. 591, comma 2, cod. proc. pen.
Riferimento formale alla norma che disciplina le ordinanze impugnabili; nell'atto impugnato tale disposizione individuava la natura dell'ordinanza reclamata.
art. 582, comma 2, cod. proc. pen.
«Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento»
La Corte interpreta la norma nel senso che rileva, ai fini di tempestività, la data di deposito presso la cancelleria del tribunale in cui è stato effettuato il deposito (anche se diverso da quello che ha emesso il provvedimento), e non la data di arrivo presso l'ufficio giudiziario destinatario.
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per stabilire il termine di 90 giorni per la motivazione della sentenza con riserva; la Cassazione verifica che la motivazione è stata depositata entro tale termine.
art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato per stabilire il termine di impugnazione (45 giorni) decorrente dalla data di deposito della motivazione, che determina la scadenza dell'impugnazione.
Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 (dep. 2012), Rossi, Rv. 251495
Citata per il principio secondo cui la scadenza di un termine che ricade in giorno festivo si proroga al giorno successivo; applicata qui per il calcolo della scadenza del termine di impugnazione.
Massime di principio
- Se l'atto di impugnazione è depositato nella cancelleria di un tribunale diverso da quello che ha emesso il provvedimento, rileva la data di deposito in quella cancelleria (art. 582, comma 2 c.p.p.) e non la data di arrivo presso l'ufficio giudiziario destinatario.
- Il termine per proporre appello decorre dalla data di deposito della motivazione della sentenza (art. 544 c.p.p.) e va calcolato rispettando le regole sulle proroghe quando la scadenza cade in giorno festivo.
- La prova del deposito tempestivo (timbro di ricezione, attestazione di cancelleria) è fondamentale: conservare e allegare documentazione che attesti la data di deposito evita il rischio di dichiarazioni di inammissibilità per tardività basate sulla data di pervenimento.
- In presenza di dubbi sul dies a quo o sul calcolo dei termini, è opportuno depositare le impugnazioni presso qualsiasi cancelleria prevista dalla norma entro i termini, o utilizzare strumenti certificati (PEC, raccomandata A/R) che forniscano prova temporale del deposito/invio.
- L'erronea valutazione della tempestività da parte dell'ufficio destinatario può essere rimediata con ricorso alla Corte di Cassazione, che può annullare l'ordinanza e rinviare gli atti per il prosieguo del giudizio.
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