Cassazione Penale, Sentenza n. 8272/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per ricettazione di un assegno. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione: la sentenza d'appello attribuisce erroneamente al ricorrente la consegna dell'assegno alla ditta LA ROSA DISTRIBUZIONE mentre, secondo il primo giudice e le dichiarazioni acquisite, l'assegno era stato consegnato alla ditta da CIRAMI (che lo aveva ricevuto a sua volta da LA SPADA). Si censura altresì la valutazione sull'elemento soggettivo (mancata valutazione della buona fede e delle dichiarazioni del ricorrente e di CASTELLI), il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve prevista nel capoverso dell'art. 648 c.p., e il diniego delle attenuanti generiche nonché la misura della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la motivazione della Corte d'Appello è risultata contraddittoria e incompatibile con gli accertamenti del Tribunale di primo grado, avendo l'appello attribuito al ricorrente comportamenti (consegna e 'piazzamento' dell'assegno) che il primo giudice aveva invece riferito al CIRAMI. Per tale incoerenza la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il procedimento ad altra Sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta per nuovo giudizio. Le ulteriori censure sono state ritenute assorbite.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Riferimento all'ipotesi di ricettazione e al capoverso relativo all'ipotesi lieve; nel ricorso si lamenta che la Corte d'Appello ha motivato il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve unicamente sul parametro dell'importo senza valutare compiutamente le circostanze di fatto.
art. 197-bis cod. pen.
Richiamato in relazione all'escussione del CIRAMI: le dichiarazioni rese ai sensi di questa norma sono state utilizzate nel primo grado per ricostruire la catena di girata dell'assegno e il ruolo degli imputati nella circolazione del titolo.
Massime di principio
- La Corte d'Appello non può fondare una conferma di condanna su una ricostruzione dei fatti che contraddice platealmente le risultanze probatorie valorizzate dal primo giudice; incongruenze decisive sulla identificazione degli atti materiali (es. chi ha materialmente consegnato il bene) possono portare all'annullamento per vizio di motivazione.
- Per accertare la consapevolezza della provenienza delittuosa (dolo nella ricettazione) è necessario collegare in modo coerente e dimostrato il comportamento dell'imputato con elementi probatori escludenti la buona fede; mere deduzioni non compatte con il quadro probatorio non sono sufficienti.
- Le ipotesi leggere previste dal capoverso di art. 648 vanno valutate considerando non solo l'importo ma l'insieme delle circostanze: il valore del bene, le modalità di acquisizione, la condotta e la documentazione a supporto della buona fede dell'acquirente.
- Le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 197-bis costituiscono elemento probatorio utilizzabile e vanno valutate insieme al complesso probatorio; contraddizioni o reticenze tra diverse fonti indiziarie richiedono una motivazione precisa da parte del giudice per escludere dubbi rilevanti.
- In presenza di contraddizioni tra le decisioni di primo e secondo grado sulla ricostruzione fattuale rilevante per la colpevolezza, la Cassazione può annullare con rinvio per consentire una nuova valutazione che chiarisca la catena causale e le responsabilità.
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