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Sentenza

Sentenza n. 1121/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - in parte qua, del decreto del Presidente della Provincia di Cuneo n. 5/23 del 14.2.23 contenente la “Nomina dei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini della Provincia di Cuneo ai sensi della L.ER: 5/2019 e della DGR 10- 26362/1998 e s.m.i.” - della nota prot. 2621/2023 del 6.2.2023 con cui la Provincia di Cuneo ha trasmesso alla Segreteria Provinciale ANLC Cuneo un nuovo riparto “rettificato” (con una modifica peggiorativa rispetto a quanto precedentemente comunicato) dei componenti i Comitati di Gestione degli ATC e CA provinciali - della nota prot. 5306/23 del 24.2.2023 – di cui ANLC Cuneo è venuta conoscenza in occasione dell’accesso agli atti presso la Regione – dove la Regione Piemonte-Direzione Agricoltura e Cibo Conservazione e Gestione Fauna Selvatica e Acquicoltura afferma che “il calcolo delle percentuali di iscritti alle singole Associazioni deve avvenire sulla base di quanto sopra riportato, con la sola esclusione dei cacciatori stagionali, ivi compresi quindi, coloro che non hanno ritirato il tesserino venatorio nella precedente stagione venatoria (quest’ultimi da intendersi inseriti nell’esclusione” ; - del silenzio rigetto formatosi sulla nota ANLC Cuneo prot. 13/2023 del 22.2.23, contenente ricorso alla Giunta regionale sulle nomine dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., ai sensi del comma 7 art. 3 dell’Allegato alla DGR 10-26362 del 28 dicembre 1998 e s.m.i. - della nota regionale Direzione Agricoltura e Cibo Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura prot. 7756/23 del 17.3.2023, contenente il pronunciamento sulla questione di incompatibilità della Sig.ra Chiara Petrini di FIDC a componente del Comitato di gestione ATC CN 5, ai sensi della normativa regionale vigente nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202300336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di nomina dei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini della Provincia di Cuneo, unitamente agli atti connessi e al silenzio-rigetto sul ricorso alla Giunta regionale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti avevano impugnato, in parte qua, il decreto del Presidente della Provincia di Cuneo relativo alla nomina dei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, nonché il riparto rettificato dei componenti, una nota regionale concernente i criteri di calcolo delle percentuali degli iscritti alle associazioni venatorie, il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso alla Giunta regionale e una nota regionale relativa alla presunta incompatibilità di una componente del Comitato di gestione. Dal testo della sentenza non emergono ulteriori dettagli sui motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito esclusivamente in rito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalle ricorrenti il 23 marzo 2026, con la quale esse hanno rappresentato di non avere più interesse alla decisione a causa del tempo trascorso e dell’ormai prossima scadenza della carica contestata. Non sono stati esaminati i motivi di merito né valutata la legittimità degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della natura meramente processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La disposizione è stata richiamata quale base normativa per la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel contesto della definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, per fatti sopravvenuti, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e l’utilità concreta derivante dall’eventuale accoglimento è venuta meno, anche in ragione dell’approssimarsi della scadenza della situazione o della carica contestata.
  • Quando il giudizio è definito esclusivamente con una pronuncia processuale di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame della legittimità degli atti impugnati, le spese possono essere compensate in considerazione della natura della decisione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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