Cassazione Penale, Sentenza n. 8769/2022 del 15/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di revisione di sentenza irrevocabile (Corte d'appello di Lecce 27/11/2017) per i reati di simulazione di reato e contraffazione di pubblici sigilli. Il ricorrente ha prodotto "prove nuove" (dichiarazioni dei coimputati Leone e Cuomo acquisite ex art. 391-bis c.p.p. nel 2021, una seconda denuncia di rinvenimento di documenti, una PEC della Guardia di Finanza del 29/7/2020 e documenti "Horizon" del 24/2/2021) che, secondo Maci, non erano state valutate nei precedenti gradi e giustificano la revisione; la Corte territoriale di Potenza aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo le prove già note o non decisive e avendo in passato dichiarato inammissibile analoga istanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che diverse produzioni (dichiarazioni dei coimputati, seconda denuncia di rinvenimento, PEC e documenti Horizon) sono posteriori al giudizio di merito e non erano state valutate nel precedente procedimento di revisione, quindi vanno considerate "novità". Ha censurato la valutazione della Corte territoriale soprattutto con riferimento alla missiva Horizon, perché ha costituito una indebita anticipazione del giudizio di merito. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Salerno per il giudizio di revisione.
Norme richiamate
art. 634 cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte d'appello, nella fase preliminare della revisione, un potere di valutazione limitato volto ad escludere domande manifestamente infondate; tuttavia tale valutazione non può trasformarsi in un'anticipazione approfondita del giudizio di merito e deve basarsi su segni "ictu oculi" di inconferenza delle prove nuove.
art. 391-bis cod. proc. pen.
art. 391-bis cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione di dichiarazioni di soggetti (es. coimputati) da parte del difensore e tali dichiarazioni, se rese dopo la pronuncia e non valutate in precedenza, possono costituire prova nuova ai fini della revisione.
Sentenza Corte d'appello di Lecce
sentenza irrevocabile della Corte di appello di Lecce del 27/11/2017
Pronuncia di condanna definitiva nei confronti del ricorrente per i reati contestati (simulazione di reato e contraffazione di pubblici sigilli), che costituisce il giudicato che la revisione mira eventualmente a rimuovere se emergono elementi di rilevanza decisiva.
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. 1, n. 29660 del 17/06/2003; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013; Sez. 2, n. 11453 del 10/03/2015
Principi secondo cui la fase preliminare di valutazione delle istanze di revisione può svolgere un giudizio prognostico limitato sull'affidabilità delle nuove prove, ma non può decidere compiutamente il merito; soltanto difetti manifesti di conferenza o segni evidenti di inattendibilità permettono l'inammissibilità senza rito di revisione.
Massime di principio
- Per essere "nuove" ai fini della revisione, le prove devono essere emerse dopo il giudicato e non essere state valutate nei procedimenti precedenti.
- La Corte d'appello, nella fase preliminare prevista dall'art. 634 c.p.p., può escludere istanze manifestamente infondate ma solo quando ricorrano elementi di palese inconferenza "ictu oculi" delle nuove prove; non può procedere a un'approfondita anticipazione del giudizio di merito.
- Dichiarazioni acquisite ex art. 391-bis c.p.p. solo se rese dopo il giudicato e non valutate in precedenza possono costituire novità rilevante per la revisione.
- Se la Corte territoriale respinge per motivi di inattendibilità una prova nuova, tale valutazione deve limitarsi a profili immediatamente evidenti; altrimenti la questione va decisa nel giudizio di revisione di merito.
- In presenza di dubbi sulla novità o rilevanza delle prove, la misura corretta è il rinvio per il giudizio di revisione piuttosto che l'inammissibilità sommaria.
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