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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36216/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto il reclamo contro la proroga del regime differenziato ex art. 41-bis (per pena in esecuzione dell'ergastolo per reati di tipo mafioso, traffico di stupefacenti e omicidio). Denuncia: 1) carenza/mancata valorizzazione della motivazione e erronea valutazione della mancata attualità dei collegamenti con l'associazione (inversione dell'onere della prova; non considerazione di elementi favorevoli come assenza di nuove incriminazioni, buon trattamento penitenziario, tempo trascorso, lettere di dissociazione, dichiarazioni favorevoli); 2) violazione del principio di irretroattività (art. 25 co.2 Cost., artt. 3 e 8 CEDU) per applicazione di norme successive ai fatti (art. 41-bis e art. 4-bis), sostenendo che alcune pene ostative sarebbero state già espiate e che l'applicazione retroattiva muterebbe la natura della sanzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sui provvedimenti di proroga 41-bis (ricorso ammesso solo per violazione di legge o assoluta carenza di motivazione) e ha ritenuto che l'ordinanza impugnata riporti motivazione adeguata e non apparente. Ha confermato che per la proroga non è necessario dimostrare collegamenti esterni attuali, ma accertare la persistenza della capacità di mantenerli tramite indici fattuali (profilo criminale, ruolo nell'associazione, perdurante operatività del gruppo, eventuali nuove incriminazioni, esiti del trattamento penitenziario, tenore di vita dei familiari, ecc.). Ha respinto la doglianza di irretroattività richiamando la regola dell'unitarietà della pena ai fini dell'art. 41-bis (la pena unificata può giustificare la proroga anche se parti relative ai delitti ostativi risultano espiate) e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che ammette deroghe per ragioni di tutela dell'ordine pubblico; ha altresì escluso incompatibilità strutturale del 41-bis con gli artt. 3 e 8 CEDU, sottolineando la temporaneità della misura e il controllo giurisdizionale.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 2 Ord. pen.

    la pena irrogata sia considerata "unica" ai fini del regime speciale

    Consente di considerare unitariamente le pene concorrenti in esecuzione per l'applicazione o la proroga del regime differenziato; legittima la proroga anche se parti della pena per reati ostativi sono state espiate

  • art. 4-bis Ord. pen.

    Individua i reati "ostativi" rispetto a benefici e profili esecutivi; rilevante per stabilire la sussistenza delle condizioni che originariamente giustificarono il 41-bis

  • art. 41-bis, comma 2-sexies Ord. pen.

    Limita il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di cui all'art. 41-bis alla sola violazione di legge, con possibilità per la Corte di controllare l'assoluta carenza di motivazione

  • Cost., art. 25, comma 2 e art. 27

    Richiamati dal ricorrente per il principio di legalità e non retroattività delle sanzioni; la Corte ha ritenuto non violato tale principio alla luce della disciplina di unificazione della pena e della giurisprudenza costituzionale

  • Convenzione EDU, artt. 3 e 8

    Richiamati rispetto alle censure di incompatibilità con divieti di trattamenti inumani/degradanti e rispetto alla vita privata e familiare; la Corte ha considerato il 41-bis compatibile se temporaneo, proporzionato e soggetto a controllo giudiziario

  • Legge n. 94/2009

    Riferita come intervento normativo che ha modificato la disciplina dell'esecuzione (menzionata nella contestazione di retroattività); la Corte ha richiamato la giustificazione normativa per l'unificazione della pena

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 32/2020 (giurisprudenza richiamata)

    Interpretazione costituzionale che ammette che non esista un divieto generale e assoluto di applicazione retroattiva delle modifiche esecutive, purché il legislatore abbia ragioni costituzionalmente fondate per derogare

Massime di principio

  • Il sindacato della Cassazione sui provvedimenti di proroga del 41-bis è limitato: è ammesso solo per violazione di legge o per assoluta carenza di motivazione (testo privo dei minimi requisiti di logicità).
  • Per disporre o prorogare il 41-bis non è necessario provare collegamenti esterni attuali; è sufficiente accertare la persistenza della capacità di mantenerli mediante indici fattuali (profilo criminale, ruolo, perdurante operatività del gruppo, nuove incriminazioni, esiti del trattamento, tenore di vita dei familiari, ecc.).
  • Il mero decorso del tempo non basta a escludere la persistenza del pericolo di collegamenti con l'ambiente criminale; occorrono elementi concreti che indicano una dissociazione stabile.
  • Le doglianze di retroattività devono dimostrare che la modifica normativa abbia trasformato la natura della pena o la sua concreta incidenza sulla libertà personale; in assenza di ciò, la regola dell'unicità della pena ai fini del 41-bis può legittimare la proroga anche quando parti della pena per reati ostativi risultino espiate.
  • La compatibilità del 41-bis con gli artt. 3 e 8 CEDU è valutata in base a temporaneità, proporzionalità delle limitazioni e controllo giurisdizionale: se le misure sono temporanee e soggette a revisione giudiziaria, non risultano automaticamente incompatibili.
  • Chi contesta la proroga deve concentrare le proprie censure su profili che rientrano nel sindacato consentito (violazione di legge o assoluta carenza di motivazione) e documentare nuove circostanze fattuali non valutate che incidano sui parametri indicati dalla norma.

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