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Sentenza

Sentenza del 22/09/2017 n. 1325 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Contenzioso tributario - Giudice tributario - Valutazione in via equitativa - Non ammissibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

S.G. ha impugnato l'accertamento sintetico relativo all'anno d'imposta 2006, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito in euro 32.381,00 sulla base di diversi indici di capacità contributiva, tra cui quattro autovetture, un immobile, un'imbarcazione intestata alla moglie e ulteriori acquisti patrimoniali effettuati negli anni dal 2005 al 2010. Il contribuente contestava la correttezza del metodo e dei calcoli dell'Ufficio, sostenendo che l'immobile costituisse la propria abitazione, che i costi di carburante dell'imbarcazione fossero sovrastimati e che non fossero stati considerati i risparmi accumulati e i disinvestimenti. L'Agenzia sosteneva invece la legittimità dell'accertamento e l'assenza di prova contraria. La Commissione tributaria di primo grado aveva ridotto equitativamente il reddito a euro 22.000,00.

La decisione

La Commissione tributaria ha respinto l'appello del contribuente e ha accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittimo il ricorso all'accertamento sintetico e l'applicazione degli indici di incremento patrimoniale previsti dalla normativa. Il contribuente non aveva dimostrato che il maggior reddito presunto derivasse da redditi esenti, disinvestimenti patrimoniali o plusvalenze non tassabili, limitandosi a contestare i conteggi dell'Ufficio. È stata invece censurata la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ridotto il reddito da euro 32.381,00 a euro 22.000,00 senza una motivazione concreta e basandosi soltanto su un criterio equitativo. L'accertamento dell'Ufficio è stato quindi confermato integralmente. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 6, del D.P.R. 600/1973

    L'Ufficio ha eseguito i conteggi sulla base degli indici di incremento patrimoniale applicando le tabelle allegate al D.M. 10/09/1992.

    La norma consente l'accertamento sintetico del reddito mediante l'utilizzo di elementi e indici di capacità contributiva, compresi gli incrementi patrimoniali, anche quando gli acquisti o gli indici siano emersi in periodi prossimi a quello oggetto di verifica.

  • D.M. 10 settembre 1992

    Tabelle allegate al D.M. 10/09/1992.

    Le tabelle forniscono parametri presuntivi per determinare la capacità di spesa e il reddito compatibile con il possesso o la disponibilità di determinati beni e servizi.

  • Cassazione civile, sentenza n. 19079/2009

    È precluso ai giudici tributari valutare in via equitativa.

    Il giudice tributario non può ridurre autonomamente l'accertamento sulla base di una generica valutazione equitativa, ma deve indicare le specifiche ragioni di merito e gli elementi probatori che giustificano la diversa quantificazione.

  • Cassazione civile, sentenza n. 1531/2017

    I giudici devono sempre fornire una motivazione alle valutazioni di merito diverse a cui pervengono.

    Una sentenza tributaria che modifica l'importo accertato dall'Amministrazione finanziaria deve spiegare puntualmente il percorso logico e probatorio seguito; non è sufficiente richiamare genericamente la comune esperienza o l'equità.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico, la disponibilità di beni di significativo valore e gli incrementi patrimoniali possono costituire presunzioni di maggiore capacità contributiva.
  • Il contribuente che contesta il reddito presunto deve fornire elementi concreti per dimostrare che le spese o gli investimenti sono stati finanziati con redditi esenti, somme già tassate, risparmi, disinvestimenti o altre fonti non imponibili.
  • La semplice contestazione dei conteggi dell'Ufficio, senza documentazione alternativa o prova contraria, normalmente non è sufficiente a superare la presunzione derivante dagli indici di capacità contributiva.
  • Il giudice tributario può correggere l'importo dell'accertamento solo sulla base di una valutazione motivata delle risultanze processuali; non può ridurlo discrezionalmente o in via equitativa.
  • Quando il giudice ritiene errati alcuni costi, parametri o elementi dell'accertamento, deve indicare quali siano, perché siano errati e come giunga alla nuova quantificazione.
  • La corretta applicazione delle tabelle e dei parametri normativi da parte dell'Amministrazione, se non adeguatamente confutata dal contribuente, rafforza la validità dell'accertamento.

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