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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28765/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione avverso la condanna per sottrazione di energia elettrica (uso di magnete sul contatore). Il ricorrente deduceva: errata individuazione dei dati di consumo, non essere l'autore della condotta (assenza dall'impianto e chiavi in possesso di terzi), rilevanza della transazione con Enel, mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. e illegittima revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza verteva in gran parte su fatti non sindacabili in sede di legittimità (possesso delle chiavi, assenza dall'impianto) e che la fattispecie integrava l'aggravante dell'uso di mezzo fraudolento (magnete sul contatore). Ha inoltre osservato che le circostanze attenuanti erano state valutate in primo grado e che il risarcimento ai fini dell'art. 62 n. 6 c.p. avrebbe dovuto essere integrale e anteriore al giudizio. Ha confermato la legittimità della revoca del beneficio della sospensione condizionale come atto dichiarativo non soggetto al divieto di reformatio in peius. Per l'inammissibilità del ricorso ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • codice penale, art. 624

    Norma che punisce il furto; il fatto oggetto del processo è qualificato come sottrazione di energia elettrica rientrante nella fattispecie di furto.

  • codice penale, art. 625 n. 2

    Applicata come aggravante per l'uso di mezzo fraudolento (apposizione di magnete sul contatore) che rende il fatto più grave.

  • codice penale, art. 62 n. 6

    Circostanza attenuante per il risarcimento del danno: la Corte rileva che per applicarla il risarcimento deve essere integrale e anteriore al giudizio; nel caso era solo in corso una transazione, quindi non operativa.

  • codice penale, art. 168

    Richiamato in relazione alla revoca del beneficio della sospensione condizionale: tale revoca è atto di natura dichiarativa che accerta il venir meno delle condizioni legittimanti e non configura violazione del divieto di reformatio in peius.

  • codice di procedura penale, art. 597

    Norma richiamata fra le disposizioni processuali pertinenti alla motivazione e ai limiti del ricorso per cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 606 lett. b) ed e)

    Limiti di impugnazione in cassazione relativi al vizio di motivazione e violazione di legge, come invocati dal ricorrente.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede le conseguenze economiche per il ricorso inammissibile: condanna alle spese e alla somma dovuta alla Cassa delle Ammende.

  • d.lgs. 150/2022 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)

    Introdotto il regime di procedibilità a querela per la fattispecie; la Corte richiama il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso impedisce di valutare la mancata querela sopravvenuta dopo il ricorso stesso.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)

    Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude la costituzione del rapporto processuale in Cassazione e quindi la considerazione di sopravvenute modificazioni della procedibilità penale (es. passaggio a procedibilità a querela).

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021; Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022; Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998; Sez. 6, n. 5113 del 15/11/2019)

    Precedenti utilizzati per confermare l'applicazione dell'aggravante per mezzo fraudolento, i requisiti del risarcimento ai fini dell'art. 62 n. 6 c.p. e la natura dichiarativa della revoca del beneficio.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammissibili censure basate su fatti o prove il cui accertamento spetta al giudice di merito (es. possesso di chiavi da terzi, presenza/assenza fisica), salvo che non emergano violazioni di diritto.
  • L'apposizione di un magnete sul contatore integra il reato di furto di energia elettrica con l'aggravante dell'uso di mezzi fraudolenti (art. 625 n. 2 c.p.).
  • La circostanza attenuante per il risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 c.p. richiede il risarcimento integrale e anteriore al giudizio: trattative o transazioni non concluse non soddisfano il requisito.
  • La revoca di benefici (es. della sospensione condizionale della pena) prevista dall'art. 168 c.p. è atto dichiarativo che accerta il venir meno delle condizioni e non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius se non si è in presenza di una valutazione discrezionale modificativa.
  • Se, dopo la proposizione del ricorso, la fattispecie viene resa procedibile a querela, l'inammissibilità del ricorso impedisce di valorizzare la mancata querela sopravvenuta: la modificazione della procedibilità non opera a favore del ricorrente già escluso per inammissibilità.

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