Cassazione Penale, Sentenza n. 21360/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 08/04/2022 del Tribunale di Lucca (in funzione di giudice dell'esecuzione) che aveva revocato la sentenza del Tribunale di Lucca n. 64/2017, limitatamente ai fatti indicati nei capi A) e B) del proc. n. 1554/2010. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto l'abnormità dell'atto impugnato e la violazione dell'art. 669, comma 8, c.p.p., nonché un vizio di motivazione, sostenendo che l'ordinanza fosse illegittima e fuori dai poteri del giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non sussista abnormità dell'ordinanza impugnata e che il giudice dell'esecuzione si sia mantenuto nei limiti dei poteri riconosciutigli dall'ordinamento. Il Tribunale di Lucca aveva correttamente valutato l'identità dei fatti tra il primo procedimento (sentenza del GUP n. 4377/2010, con proscioglimento per non avere commesso il fatto, riguardante appropriazione indebita e riciclaggio di 24 veicoli) e il secondo procedimento (sentenza n. 64/2017 che assolveva per riciclaggio e considerava l'appropriazione indebita assorbita nella bancarotta). La Corte ha ritenuto che non vi sia conflitto tra la precedente sentenza di proscioglimento e la condanna relativa a reato diverso che assorbe la fattispecie di appropriazione indebita, pertanto l'ordinanza del giudice dell'esecuzione non è viziata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 669, comma 8, cod. proc. pen.
La norma è richiamata dal ricorrente per sostenere l'abnormità dell'ordinanza; la Corte interpreta che l'atto del giudice dell'esecuzione non abbia ecceduto i limiti disciplinati dalla norma e che non si configuri un conflitto insormontabile tra le pronunce tali da rendere l'ordinanza "abnorme".
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla Corte per regolare le conseguenze economiche della decisione: il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può pronunciarsi sulla compatibilità tra sentenze definitive precedenti e successive purché resti nei limiti dei poteri riconosciuti dall'ordinamento; non ogni rettifica o revoca parziale costituisce "abnormità".
- Per valutare il divieto del secondo giudizio occorre accertare l'effettiva identità dei fatti e la coincidenza della fattispecie giuridica: una condanna per un reato più ampio che "assorbe" una fattispecie minore non necessariamente confligge con una precedente assoluzione per la fattispecie minore.
- L'eventuale revoca parziale di una sentenza irrevocabile operata dal giudice dell'esecuzione richiede una motivazione che mostri la sovrapposizione fattuale e giuridica tra le pronunce; l'assenza di tale sovrapposizione rende difficilmente sostenibile la tesi di abnormità.
- La qualificazione dei fatti (se siano effettivamente lo stesso nucleo fattuale o invece rientrino in una fattispecie più ampia) è fondamentale: nella pratica, se il reato per cui si è poi condannati incorpora o assorbe il fatto per il quale era intervenuta una precedente assoluzione, la revoca o la limitazione di effetti della sentenza precedente può essere legittima.
- Chi impugna un provvedimento del giudice dell'esecuzione per abnormità deve dimostrare in modo chiaro che il giudice ha esercitato poteri non consentiti dall'ordinamento o ha causato stasi processuale: la semplice discrepanza interpretativa tra due pronunce non è sufficiente.
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