Sentenza del 30/04/2020 n. 8408 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia notificò a C.P.P. avvisi di accertamento per gli anni 1992/1993 ritenendo, in seguito a verifica della GDF, che la società C. s.n.c. avesse maggiori ricavi dalla vendita di oreficeria e imputando tali ricavi al socio. Il contenzioso verteva sull'attribuzione ai redditi societari dei movimenti bancari intestati al socio e sulla determinazione dei costi deducibili (in particolare l'applicazione da parte della CTR di una determinazione equitativa dei costi in misura del 60%). Il contribuente censurava la ricostruzione operata dalla CTR, la mancata valutazione di documentazione probatoria e l'illegittima applicazione della clausola equitativa; l'Ufficio proponeva ricorso incidentale per la ritenuta esclusione di alcuni prelevamenti dai ricavi e per l'entità dei costi riconosciuti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati diversi motivi che chiedevano la revisione delle valutazioni di fatto operate dalla CTR (problemi di merito non sindacabili in Cassazione). Tuttavia la Corte ha accolto il motivo secondo cui la CTR aveva illegittimamente determinato i costi deducibili applicando la clausola equitativa (principio che la giurisprudenza esclude in questa materia) e ha richiamato il consolidato principio secondo cui i movimenti bancari possono essere riferiti alla società quando sussiste sostanziale sovrapposizione degli interessi economici (es. socio con partecipazione preponderante, mancanza di altra fonte di reddito, corrispondenza tra ricavi societari e reddito del socio), ma tale presunzione dev'essere contrastata con prove specifiche. Conseguentemente la Corte ha accolto il ricorso principale e l'incidentale nei termini indicati, ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 32
Introduce la presunzione relativa di disponibilità di maggior reddito desumibile dai movimenti bancari; tale presunzione può essere superata solo con prove specifiche che dimostrino la diversa destinazione di versamenti/prelevamenti.
D.P.R. n. 600/1973, art. 37
Richiamato insieme ad art. 32 per principi applicabili anche alla determinazione dei redditi d'impresa tramite riscontri bancari.
D.P.R. n. 600/1973, art. 38
Richiama il criterio generale dell'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche collegato alle risultanze presuntive.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
art. 39, comma 1, lett. d)
Riguarda la determinazione del reddito d'impresa e gli elementi da considerare nel computo dei costi; la Corte ha richiamato che nella valutazione del costo complessivo devono essere considerati tutti gli elementi di produzione ma non è ammissibile sostituire la prova con l'equità.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36
Norma processuale tributaria richiamata in relazione al dovere di motivazione delle decisioni e alla correttezza dell'applicazione dei criteri probatori in sede di merito.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 39, comma 1, lett. d)
art. 39, comma 1, lett. d)
Citato in relazione all'individuazione degli elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa (costi di produzione vs utile aziendale).
Codice di Procedura Civile, artt. 113, 115, 116, 132
artt. 113, 115, 116, 132 c.p.c.
Richiamati in relazione al sindacato sulla motivazione e sull'onere probatorio: la Corte sottolinea i limiti del controllo di legittimità sulle valutazioni di fatto e sulla necessità che il giudice di merito esamini le prove rilevanti.
Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Fondamento dei motivi di cassazione per violazione di norme processuali e vizi di motivazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità e il merito di tali censure.
Costituzione, art. 53
Evocato dal ricorrente in relazione al principio di capacità contributiva e alla corretta determinazione del reddito imponibile.
D.P.R. n. 633/1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7
art. 51, comma 2, nn. 2 e 7
Richiamato dalla giurisprudenza per analogia: le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci possono essere utilizzate nell'accertamento quando vi sia sovrapposizione degli interessi economici, salvo prova contraria.
Massime di principio
- I movimenti bancari intestati al socio possono essere ricondotti ai ricavi della società quando sussista una sostanziale sovrapposizione degli interessi economici (es. socio con partecipazione preponderante, mancata altra fonte di reddito, corrispondenza tra ricavi societari e reddito del socio); tuttavia la presunzione è relativa e può essere superata solo con prove specifiche che ne dimostrino la diversa destinazione.
- La Corte di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle prove e delle risultanze fattuali: tali valutazioni non sono sindacabili in sede di legittimità salvo vizi di diritto o di motivazione formale.
- Non è ammissibile sostituire la prova con il criterio dell'equità per determinare i costi deducibili: la clausola equitativa non può essere utilizzata per colmare l'assenza di specifiche prove sui costi di produzione nei procedimenti di accertamento fiscale.
- L'onere della prova per il contribuente consiste nel dimostrare specificamente che i versamenti e i prelievi bancari erano destinati a pagamenti di terzi o a spese giustificate, e non semplici affermazioni o presunzioni in senso contrario.
- Se in un giudizio tributario la partecipazione della società interessata non è stata regolarmente instaurata, ciò può comportare l'illegittimità del processo e la nullità delle decisioni impugnate, con conseguente annullamento e rinvio per rinnovazione del contraddittorio.
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