Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11009/2026 - Roma, Sezione 1

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Giustizia sull’istanza presentata in data 4.11.2025, relativa al ricalcolo delle quote paritarie di loro spettanza e la conseguente volturazione pro quota in favore di ciascuno degli stessi del credito intestato all’associazione professionale composta dai ricorrenti.

Giustizia amministrativa202604139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Ministero della Giustizia sull'istanza di ricalcolo delle quote e rilascio del nulla osta alla volturazione pro quota di crediti derivanti dal patrocinio a spese dello Stato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionisti associati)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e del decreto interministeriale 15 luglio 2016, nonché eccesso di potere per manifesta ingiustizia e irragionevolezza. Essi hanno rappresentato di essere stati componenti paritetici di un'associazione professionale sciolta il 31 dicembre 2021, intestataria di crediti per euro 30.275,76, derivanti da attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato e registrati nella Piattaforma dei Crediti Commerciali. Chiedevano il ricalcolo delle quote individuali e il rilascio del nulla osta necessario alla volturazione pro quota e alla successiva compensazione dei crediti. Dopo precedenti interlocuzioni e un precedente ricorso definito con sentenza n. 13777/2025, il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva indicato nel Ministero della Giustizia il titolare delle posizioni debitorie e l'amministrazione competente al rilascio del nulla osta. Il Ministero della Giustizia, nonostante l'istanza del 4 novembre 2025 e i successivi solleciti, non aveva provveduto. I ricorrenti sostenevano che, senza il ricalcolo e la volturazione, il credito sarebbe rimasto inutilizzabile perché intestato a un'associazione non più esistente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il silenzio serbato dal Ministero della Giustizia. Il Collegio ha richiamato la precedente sentenza n. 13777/2025, nella quale era stata evidenziata la necessità di un ricalcolo delle somme spettanti ai singoli ricorrenti, non essendo sufficiente una mera volturazione e dovendosi verificare l'esatto ammontare delle quote, nonché i presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito e la documentazione relativa allo scioglimento, alla liquidazione e al riparto del patrimonio associativo. Ha inoltre valorizzato la nota del Ministero della Giustizia del 17 novembre 2025, contenente parere favorevole al rilascio del nulla osta, ove praticabile in coerenza con le valutazioni già espresse. Ritenuta provata tale coerenza, il TAR ha ordinato al Ministero di rilasciare il nulla osta, quale atto propedeutico alla compensazione richiesta, entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, riservando la nomina di un commissario ad acta in caso di inottemperanza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Il Ministero era tenuto a concludere il procedimento avviato dall'istanza dei ricorrenti mediante un provvedimento espresso; il silenzio serbato è stato ritenuto illegittimo.

  • decreto interministeriale 15 luglio 2016

    La disciplina è richiamata quale fonte regolatrice della gestione e compensazione dei crediti oggetto della richiesta, incluso il rilascio del nulla osta e il ricalcolo delle quote spettanti.

  • art. 34 c.p.a.

    La pronuncia comporta l'ordine all'amministrazione di provvedere mediante il rilascio del nulla osta entro un termine assegnato, con riserva di nomina del commissario ad acta in caso di mancata esecuzione.

Massime di principio

  • Quando un'istanza amministrativa richiede il ricalcolo e la ripartizione pro quota di un credito intestato a un'associazione professionale sciolta, l'amministrazione competente non può limitarsi a non provvedere, ma deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
  • La mera volturazione di un credito associativo non è sufficiente quando occorre previamente determinare l'esatto ammontare delle quote spettanti ai singoli associati e verificare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
  • In presenza di un credito registrato a nome di un'associazione non più esistente, la verifica dello scioglimento, della liquidazione e del piano di riparto costituisce elemento necessario per consentire l'assegnazione delle somme ai singoli aventi diritto.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare l'atto propedeutico richiesto entro un termine determinato, riservando, in caso di mancata esecuzione, la nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti specialiGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.