Cassazione Penale, Sentenza n. 34782/2023 del 09/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto dal GIP di Castrovillari (valore del profitto: €17.624,82). A Menga sono contestati i reati di associazione per delinquere (art.416 c.p.), truffa aggravata (art.640, comma 2 c.p.) e ricettazione (art.484 c.p.), ipotizzandosi un illecito profitto della farmacia in cui era impiegato. Il motivo principale dedotto in Cassazione era la nullità della decisione per omessa o insufficiente motivazione in ordine al periculum in mora: secondo il ricorrente il Tribunale non si sarebbe confrontato con l'orientamento delle Sezioni Unite (n. 35959/2021) che richiede al giudice della cautela di indicare espressamente le ragioni del pericolo di dispersione o deterioramento del bene, e avrebbe operato un automatismo tra confiscabilità e necessità del sequestro. Inoltre la difesa ha evidenziato elementi fattuali (assenza di quote, di qualità di legale rappresentante o di disponibilità materiale sui beni della "Farmacia Menga Srl") che, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto escludere la misura ablativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico: la doglianza si limitava a richiamare principi generali e solo sinteticamente a confrontarsi con l'ordinanza impugnata. La Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva fatto riferimento alle ragioni espresse dal GIP (pag. 1114 dell'ordinanza) circa il pericolo che l'indagato potesse illecitamente disfarsi del profitto o impiegarlo per commettere altri reati, considerata la struttura associativa con contatti anche all'estero. La Cassazione ha escluso che vi fosse motivazione apparente e ha precisato che, in sede cautelare, non erano necessarie valutazioni più approfondite sul merito dei reati, dato che il ricorso investiva solo il periculum. I motivi nuovi della difesa sono stati ritenuti inammissibili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416 c.p.
Richiamato come norma base per l'accusa di associazione per delinquere, la Corte ha ritenuto che l'impianto fattuale (organizzazione dell'associazione e contatti esteri) potesse giustificare il periculum in mora riferito al profitto presunto.
art. 640, comma 2 c.p.
Richiamato in relazione alla contestazione di truffa aggravata ai danni del servizio sanitario; la presenza di un profitto illecito derivante dalla differenza tra spesa per acquisto e rimborso è stata elemento per giustificare il sequestro per equivalente.
art. 484 c.p.
Richiamata in relazione alla contestazione di ricettazione; segna parte della cornice fattuale che ha portato alla misura cautelare patrimoniale.
Sezioni Unite, n. 35959 del 2021 (orientamento giurisprudenziale)
Orientamento citato dal ricorrente secondo cui non è ammesso un automatismo tra confiscabilità del bene e periculum in mora: il giudice deve dare atto delle ragioni per cui il bene potrebbe essere dissipato o alterato. La Corte di Cassazione però ha ritenuto che, nel caso concreto, il Tribunale del riesame abbia sufficientemente assolto a tale obbligo richiamando le motivazioni del GIP.
Massime di principio
- La mera riconoscibilità della confisca obbligatoria non determina automaticamente l'obbligo di sequestro: il giudice deve motivare il periculum in mora indicando elementi concreti sul rischio di dispersione, deterioramento o utilizzo del profitto per nuovi reati.
- Per ottenere l'annullamento di un sequestro preventivo in Cassazione è necessario dedurre vizi specifici e confrontarsi puntualmente con le motivazioni del provvedimento impugnato; doglianze generiche o eccessivamente sintetiche sono inammissibili.
- Nei sequestri per equivalente la corte può ritenere idonei elementi quali l'organizzazione associativa, la struttura operativa e i contatti esteri per inferire il rischio di dissipatione del profitto, anche in mancanza di formale titolarità societaria dell'indagato.
- Motivi nuovi introdotti in fase di legittimità che ripropongono questioni non adeguatamente sviluppate nei gradi precedenti possono essere dichiarati inammissibili; è quindi importante sollevare tutte le eccezioni rilevanti tempestivamente e con specificità.
- La valutazione del periculum in mora in sede cautelare è distinta dalla valutazione sulla fondatezza dell'accusa: la necessità del sequestro può essere confermata se sussistono seri indizi e concreti elementi di rischio di dispersione, senza che la Cassazione rientri nel merito probatorio del reato in questa sede.
- Se il provvedimento di primo grado espone ragioni concrete e non meramente genericamente enunciate (es. rischio di disposizione illecita dei profitti, impiego per ulteriori reati, contatti internazionali dell'organizzazione), la motivazione può ritenersi sufficiente anche se sintetica.
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