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Sentenza

Sentenza n. 1960/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 4816/2025 emessa in data dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202505220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva accertato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in deroga per l’esercizio temporaneo della professione sanitaria di igienista dentale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (professionisti sanitari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza poiché Regione Lombardia non aveva dato spontanea esecuzione alla sentenza n. 4816/2025 del Tribunale di Milano. Tale sentenza aveva accertato il loro diritto ad avvalersi del riconoscimento in deroga previsto dall’art. 15 del decreto-legge n. 34/2023, per esercitare temporaneamente, in via autonoma o dipendente, presso strutture sanitarie private, la professione di igienista dentale sulla base dei titoli posseduti, e aveva condannato la Regione a porre in essere gli atti amministrativi necessari al riconoscimento dei requisiti.

La decisione

Nel corso del giudizio, dopo un primo rinvio disposto in ragione del possibile avvio dell’esecuzione, i ricorrenti hanno depositato una nota comunicando che, in data anteriore alla camera di consiglio, Regione Lombardia aveva spontaneamente adempiuto alle statuizioni della sentenza del Tribunale di Milano. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che non permaneva una controversia attuale sull’esecuzione del giudicato. Considerato il tardivo adempimento regionale, ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e accessori di legge, incluso il rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 15 decreto-legge n. 34/2023

    La norma è richiamata quale base del riconoscimento in deroga che consentiva ai ricorrenti l’esercizio temporaneo della professione sanitaria di igienista dentale; il contenuto specifico della disposizione non è ulteriormente illustrato nella sentenza.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie spontaneamente alle statuizioni del provvedimento giudiziario azionato, viene meno l’interesse attuale alla prosecuzione del giudizio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Il tardivo adempimento dell’amministrazione alle statuizioni di una sentenza giustifica la condanna dell’amministrazione stessa alle spese del giudizio di ottemperanza, anche quando l’adempimento sopravvenuto determina la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProfessioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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