Circolare numero 117 del 6-6-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le modalità di calcolo delle pensioni a carico dei fondi sostitutivi con decorrenza dal 1 gennaio 1996, distinguendo tra assicurati con diverse anzianità contributive al 31 dicembre 1992 e al 31 dicembre 1995. Vengono inoltre chiarite le regole per i lavoratori "optanti", per il diritto e la misura della pensione ai superstiti, per l’incumulabilità con redditi e rendite da infortunio, nonché le istruzioni operative per l’acquisizione dei dati reddituali e delle rendite tramite i pannelli informatici dedicati. Per i fondi integrativi si rinvia a successive indicazioni.
Istruzioni per la liquidazione delle pensioni a carico dei fondi sostitutivi del regime generale e per i trattamenti ai superstiti dopo la legge n. 335/1995
Liquidazione delle pensioni nei fondi sostitutivi e disciplina dei superstiti dopo la legge n. 335/1995
La circolare interviene sulle modalità di liquidazione dei trattamenti pensionistici a carico dei fondi sostitutivi del regime generale, alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. Il documento coordina le istruzioni già impartite con le precedenti circolari in materia di pensionamento di anzianità, reversibilità, trattamenti ai superstiti e calcolo delle pensioni per l’esercizio 1996, e fornisce indicazioni operative per gli adempimenti delle Sedi.
Quadro generale e criteri di calcolo delle pensioni
La circolare precisa che, per le pensioni a carico dei fondi sostitutivi con decorrenza dal 1 gennaio 1996, occorre applicare i nuovi criteri di calcolo previsti dalla legge n. 335/1995. Il trattamento varia in funzione dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1992 e al 31 dicembre 1995.
Vengono individuate tre ipotesi principali:
- assicurati con anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995;
- assicurati con almeno 15 anni al 31 dicembre 1992 ma meno di 18 anni al 31 dicembre 1995;
- assicurati privi del requisito dei 15 anni al 31 dicembre 1992.
Per ciascuna categoria la pensione è composta da quote determinate con regole diverse, combinando sistema retributivo e sistema contributivo, in funzione del periodo di maturazione della contribuzione.
Assicurati con almeno 18 anni al 31 dicembre 1995
Per i soggetti che al 31 dicembre 1995 possono far valere almeno 18 anni di anzianità contributiva, l’art. 1, comma 13, della legge n. 335 dispone la liquidazione interamente secondo il sistema retributivo. La pensione si compone di tre quote:
- una quota relativa alla contribuzione maturata fino al 31 dicembre 1992, calcolata secondo la normativa previgente al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503;
- una quota relativa al periodo 1 gennaio 1993 - 31 dicembre 1994, calcolata secondo il d.lgs. n. 503, con retribuzioni rivalutate e con le regole di computo dei periodi indicate dalla circolare;
- una quota relativa alla contribuzione successiva al 1 gennaio 1995, calcolata ai sensi dell’art. 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con aliquota di rendimento del 2 per cento.
Per le quote calcolate con il d.lgs. n. 503 e con la legge n. 724/1994 la circolare richiama la riduzione del 27,5% dell’aliquota per la parte di retribuzione pensionabile eccedente L. 115.305.300 annue, limitatamente ai casi e nei termini previsti. Viene inoltre ricordato che tale disciplina non si applica al Fondo Volo per le ragioni già chiarite in precedenti istruzioni.
La circolare precisa che, per il Fondo dazieri, tutti gli iscritti risultano comunque con anzianità contributiva superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.
Assicurati con almeno 15 anni al 31 dicembre 1992 ma meno di 18 anni al 31 dicembre 1995
Per questa categoria la pensione è liquidata con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per i periodi successivi. Il trattamento è composto da quattro quote:
- prima quota, fino al 31 dicembre 1992, secondo la normativa previgente al d.lgs. n. 503;
- seconda quota, per il periodo 1 gennaio 1993 - 31 dicembre 1994, secondo il d.lgs. n. 503;
- terza quota, per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1995, secondo la legge n. 724/1994;
- quarta quota, per i periodi successivi al 31 dicembre 1995, secondo il sistema contributivo.
La circolare richiama, per il calcolo delle quote retributive, i criteri di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili e l’applicazione delle aliquote di rendimento vigenti nei singoli fondi, nonché le istruzioni già impartite con la circolare n. 206 del 25 luglio 1995 in tema di arrotondamenti.
Assicurati senza 15 anni al 31 dicembre 1992
Per i soggetti che non raggiungono i 15 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, e che quindi non possono nemmeno raggiungere i 18 anni al 31 dicembre 1995, il sistema è analogo a quello del punto precedente per i periodi fino al 31 dicembre 1995, ma con riferimento al 1993-1994 e al 1995 come quote separate e con successivo passaggio al sistema contributivo per i periodi posteriori al 31 dicembre 1995. Anche in questo caso la pensione è articolata in quattro quote e si applicano i medesimi criteri di rivalutazione, aliquote di rendimento e arrotondamento richiamati dalla circolare.
Liquidazione provvisoria e gestione automatizzata
Nell’attesa del rilascio delle procedure informatiche aggiornate per il calcolo contributivo delle anzianità successive al 31 dicembre 1995, le pensioni spettanti ai soggetti indicati nei punti relativi agli assicurati con anzianità intermedie devono essere liquidate in via provvisoria.
Le Sedi devono:
- considerare, ai fini del diritto a pensione, anche la contribuzione maturata nei fondi speciali dopo il 31 dicembre 1995;
- escludere tali periodi dal calcolo della pensione provvisoria;
- indicare nel campo 50 del pannello FS03 il codice 7, per segnalare la provvisorietà e consentire la futura riliquidazione definitiva.
Per gli iscritti ai fondi sostitutivi successivamente al 31 dicembre 1995, la pensione sarà invece liquidata esclusivamente con il sistema contributivo previsto dalla legge n. 335/1995, con riserva di ulteriori istruzioni operative.
Lavoratori optanti
La circolare conferma le istruzioni già fornite con la circolare n. 243 del 27 ottobre 1993 per gli iscritti ai fondi speciali sostitutivi che abbiano esercitato l’opzione prevista dalle leggi n. 54/1982, n. 903/1977 e n. 407/1990.
Per tali soggetti:
- la retribuzione pensionabile per il periodo dal 1 gennaio 1995 in poi coincide con quella della quota B;
- l’aliquota massima di rendimento per tale periodo è del 2 per cento, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994;
- gli anni devono essere arrotondati secondo i criteri della circolare n. 206 del 25 luglio 1995.
La circolare chiarisce inoltre che l’incremento della percentuale di commisurazione della pensione previsto dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 503/1992 opera per anni interi, con eventuale arrotondamento solo per difetto, e che produce effetti per le pensioni con decorrenza successiva al 1994.
Pensione ai superstiti nei fondi speciali
L’art. 1, comma 41, della legge n. 335 estende ai fondi sostitutivi la disciplina del regime generale in tema di pensione ai superstiti.
Il diritto spetta:
- ai superstiti di pensionato titolare di pensione di vecchiaia, anzianità o invalidità a carico del fondo;
- ai superstiti di assicurato che al momento della morte possa far valere almeno 15 anni di assicurazione e contribuzione;
- ai superstiti di assicurato che al momento della morte possa far valere almeno 5 anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti il decesso.
Ai fini del diritto non operano arrotondamenti: i requisiti devono essere interamente perfezionati alla data del decesso. Gli arrotondamenti restano invece rilevanti per la misura della pensione, se il diritto è già maturato.
Figli superstiti e genitori
La circolare richiama le modifiche già illustrate con le circolari n. 252 e n. 253 del 29 settembre 1995 per i figli superstiti degli iscritti o pensionati dei fondi speciali, in particolare nei fondi Telefonici, Volo, Trasporti e Dazieri.
La nuova disciplina prevede che la pensione ai superstiti spetti:
- ai figli minori fino a 18 anni;
- fino a 21 anni se studenti di scuola media o professionale;
- per la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni se studenti universitari.
La legge n. 335/1995 fa salvi i trattamenti più favorevoli già in godimento al 1 settembre 1995, con riassorbimento sui futuri miglioramenti. Per individuare i casi interessati occorre verificare i figli di età compresa fra 18 e 21 anni privi della qualifica di studenti. Le Sedi devono utilizzare le liste messe a disposizione e registrare il codice "S" nel pannello FS04 per i soggetti studenti.
Per i non studenti tra 18 e 21 anni:
- continua l’erogazione della quota in essere al 1 settembre 1995;
- non si corrispondono futuri miglioramenti fino al riassorbimento;
- deve essere recuperato l’incremento di scala mobile già attribuito per il 1996.
Per i soggetti che non hanno ancora compiuto 18 anni alla data di entrata in vigore della legge, il diritto cessa al compimento del 18° anno, salvo che rivestano la qualifica di studenti.
Quanto ai genitori del Fondo elettrici, la circolare precisa che, per le pensioni con decorrenza dal 1 settembre 1995, non hanno più titolo alla pensione ai superstiti se risultano titolari di altro trattamento pensionistico, in applicazione della disciplina generale. Anche per costoro resta salva la conservazione del trattamento in godimento con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario
L’art. 1, comma 41, della legge n. 335 introduce limiti di cumulabilità tra pensione ai superstiti e redditi del beneficiario, secondo la Tabella F allegata alla legge.
La circolare chiarisce che:
- l’incumulabilità non opera se il nucleo familiare comprende figli;
- si applica alle pensioni con decorrenza dal 1 settembre 1995 in poi;
- per i trattamenti anteriori resta fermo il più favorevole trattamento in pagamento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti;
- il trattamento ridotto non può comunque essere inferiore a quello corrispondente alla fascia reddituale immediatamente precedente.
Ai fini della verifica devono essere acquisiti i redditi IRPEF del beneficiario, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione:
- dei trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
- del reddito della casa di abitazione;
- delle competenze arretrate assoggettate a tassazione separata;
- della stessa pensione ai superstiti oggetto di riduzione.
In caso di titolarità di più pensioni ai superstiti da parte dello stesso soggetto, tali pensioni non vanno considerate nel reddito da valutare.
Le istruzioni operative richiedono l’utilizzo del modulo RED 335/REV tramite il pannello FS08RED "Acquisizione dati reddituali integrazione al minimo e legge 335/95". La circolare elenca i campi da compilare per anno di riferimento, stato civile, tipo di reddito, reddito personale, eventuale reddito di altra pensione ai superstiti, codici delle tipologie reddituali e assenza di indicazione del reddito non dichiarato. Se mancano i dati reddituali nei casi in cui il nucleo non comprenda figli, la procedura scarta la pratica con codice errore B50 "manca reddito per reversibile".
Incumulabilità con rendite da infortunio
L’art. 1, comma 43, della legge n. 335 prevede l’incumulabilità tra pensioni ai superstiti, pensioni di inabilità e assegni di invalidità liquidati per infortunio o malattia professionale e la rendita vitalizia INAIL o IPSEMA relativa allo stesso evento, fino a concorrenza della rendita.
Per i fondi sostitutivi la circolare precisa che la norma trova applicazione soltanto con riferimento alla pensione ai superstiti. La disciplina opera per le pensioni con decorrenza dal 1 settembre 1995; per quelle precedenti resta fermo il trattamento più favorevole in essere.
I dati della rendita devono essere acquisiti nel pannello FS08RED "Acquisizione dati rendita INAIL", indicando:
- decorrenza della rendita, nel formato MMAA;
- importo mensile;
- valore "SI" se la rendita deriva dallo stesso evento che ha dato origine alla pensione ai superstiti;
- valore "NO" se deriva da evento diverso.
A seguito dell’aggiornamento delle procedure, possono essere liquidate anche le pensioni ai superstiti già sospese per la presenza di rendita derivante dallo stesso evento.
Fondi integrativi
Per gli iscritti ai fondi integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria, cioè il Fondo previdenza gas e il Fondo previdenza esattoriali, la circolare non detta regole definitive e rinvia a successive istruzioni.
Punti principali
Calcolo delle pensioni dei fondi sostitutivi
Per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1996 si applicano i nuovi criteri introdotti dalla legge n. 335/1995. La circolare distingue tre categorie di assicurati: chi ha almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, chi ha almeno 15 anni al 31 dicembre 1992 ma meno di 18 al 31 dicembre 1995, e chi non raggiunge i 15 anni al 31 dicembre 1992. In base alla posizione contributiva, la pensione è composta da tre o quattro quote, calcolate con sistemi retributivo e, per i periodi successivi al 31 dicembre 1995, contributivo. Sono indicati i criteri di ripartizione dei periodi, le aliquote di rendimento, le rivalutazioni delle retribuzioni pensionabili e le riduzioni dell’aliquota per la parte eccedente il limite di L. 115.305.300 annue.
Liquidazione provvisoria e procedure automatizzate
In attesa dell’aggiornamento delle procedure informatiche per il calcolo contributivo dei periodi successivi al 31 dicembre 1995, le pensioni dei soggetti rientranti nei punti 1.2 e 1.3 devono essere liquidate in via provvisoria. Ai fini del diritto si considera anche la contribuzione maturata dopo il 31 dicembre 1995, ma tale periodo viene escluso dal calcolo iniziale della pensione. Per evidenziare la provvisorietà, nel campo 50 del pannello FS03 deve essere inserito il codice 7, così da consentire la futura riliquidazione definitiva.
Iscritti ai fondi sostitutivi dopo il 31 dicembre 1995
Per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi successivamente al 31 dicembre 1995, la pensione sarà liquidata esclusivamente con il sistema contributivo previsto dalla legge n. 335/1995. La circolare rinvia a successive istruzioni per le modalità operative.
Lavoratori optanti e criteri di calcolo
Per gli iscritti ai fondi speciali sostitutivi che hanno esercitato l’opzione prevista dalle leggi n. 54/1982, n. 903/1977 e n. 407/1990, la circolare conferma le precedenti istruzioni e precisa che la retribuzione pensionabile per il periodo dal 1 gennaio 1995 in poi è quella della quota B. L’aliquota massima di rendimento per tale periodo è del 2 per cento, con arrotondamento degli anni secondo i criteri della circolare n. 206 del 25 luglio 1995. L’incremento della percentuale di commisurazione della pensione opera per anni interi, con arrotondamento solo per difetto, e produce effetti sulle pensioni con decorrenza successiva al 1994.
Diritto alla pensione ai superstiti nei fondi speciali
La pensione ai superstiti spetta ai superstiti di pensionato titolare di pensione di vecchiaia, anzianità o invalidità a carico del fondo, nonché ai superstiti di assicurato che al decesso abbia almeno 15 anni di assicurazione e contribuzione, oppure 5 anni complessivi di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la morte. Ai fini del diritto non si applicano arrotondamenti: i requisiti devono essere perfezionati integralmente alla data del decesso. L’arrotondamento continua invece a operare per la misura della prestazione, se il diritto è già maturato.
Figli superstiti e genitori: nuove regole e salvaguardia
Per i figli superstiti nei fondi Telefonici, Volo, Trasporti e Dazieri la legge n. 335/1995 modifica i limiti di età: 18 anni in generale, 21 anni se studenti di scuola media o professionale, durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni per studenti universitari. Restano salvi i trattamenti più favorevoli in godimento al 1 settembre 1995, con riassorbimento sui futuri miglioramenti, per i soggetti tra 18 e 21 anni che non siano studenti. Le Sedi devono verificare la qualifica di studente mediante liste predisposte e indicare il codice "S" nel pannello FS04. Per i non studenti continua l’erogazione della quota in essere al 1 settembre 1995, senza futuri incrementi fino al riassorbimento, con recupero dell’aumento di scala mobile già attribuito per il 1996. Per i genitori del Fondo elettrici, dal 1 settembre 1995 non spetta più la pensione se sono titolari di altro trattamento pensionistico, mentre restano salvi i trattamenti in pagamento con riassorbimento.
Incumulabilità con i redditi del beneficiario
L’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 introduce limiti di cumulabilità tra pensione ai superstiti e redditi del beneficiario, secondo la Tabella F della legge. L’incumulabilità non opera se nel nucleo familiare vi sono figli. La disciplina si applica alle pensioni con decorrenza dal 1 settembre 1995; per quelle anteriori resta salvo il trattamento più favorevole. Il trattamento ridotto non può comunque scendere sotto il livello corrispondente alla fascia reddituale immediatamente precedente quella in cui si colloca il reddito posseduto. La circolare precisa che vanno acquisiti i redditi IRPEF al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione di TFR, casa di abitazione, arretrati soggetti a tassazione separata e della stessa pensione ai superstiti soggetta a riduzione. Se il titolare percepisce più pensioni ai superstiti, queste non si computano nel reddito da valutare. I dati vanno inseriti nel modulo RED 335/REV tramite il pannello FS08RED.
Incumulabilità con rendite INAIL/IPSEMA
L’art. 1, comma 43, della legge n. 335/1995 prevede l’incumulabilità, fino a concorrenza della rendita, tra pensioni ai superstiti, pensioni di inabilità e assegni di invalidità liquidati per infortunio sul lavoro o malattia professionale e la rendita vitalizia INAIL o IPSEMA relativa allo stesso evento. Per i fondi sostitutivi la circolare chiarisce che la norma si applica solo alla pensione ai superstiti. La regola opera per le decorrenze dal 1 settembre 1995; per quelle precedenti si conserva il trattamento più favorevole. I dati della rendita devono essere acquisiti nel pannello FS08RED "Acquisizione dati rendita INAIL", indicando decorrenza, importo mensile e se la rendita deriva dallo stesso evento della pensione.
Fondi integrativi
Per gli iscritti ai Fondi integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria, cioè Fondo previdenza gas e Fondo previdenza esattoriali, la circolare non fornisce istruzioni definitive e rinvia a successive indicazioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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