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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33008/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

La sentenza riguarda numerosi ricorsi per cassazione proposti da imputati condannati dalla Corte di appello di Napoli per la partecipazione, con ruoli diversi, a un'associazione di tipo mafioso operante nel territorio avellinese, denominata nei provvedimenti di merito "Nuovo Clan Partenio", nonché per plurimi reati-fine, tra cui usura aggravata, estorsioni consumate o tentate, detenzione e porto illegale di armi, danneggiamento e ulteriori fatti collegati. Le difese hanno dedotto, in sintesi, l'inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali per asserito tardivo o irregolare deposito della lista testi del pubblico ministero; l'inutilizzabilità di intercettazioni e altri atti d'indagine compiuti dopo la scadenza dei termini massimi delle indagini preliminari; l'assenza o insufficienza della prova dell'associazione mafiosa, della partecipazione dei singoli e dei ruoli apicali o organizzativi; l'insussistenza dell'associazione armata; il travisamento o la valutazione illogica delle intercettazioni e delle dichiarazioni delle persone offese; la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; la mancata qualificazione di alcune condotte come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, concorso anomalo o desistenza; l'erronea applicazione delle aggravanti del metodo mafioso, dell'agevolazione mafiosa, dello stato di bisogno e del concorso di cinque o più persone; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'errata determinazione della pena. La Corte ha ribadito che il giudizio di cassazione non consente una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove, soprattutto in presenza di doppia conforme, salvo travisamenti macroscopici e decisivi; ha ritenuto tempestivo e valido il deposito telematico della lista testi quando ne sia provata la ricezione; ha qualificato l'inutilizzabilità derivante dall'art. 407, comma 3, c.p.p. come inutilizzabilità relativa, soggetta a eccezione tempestiva, da proporre, per gli imputati cautelati, nel giudizio di riesame e, per gli altri, nell'udienza preliminare, salvo concreta impossibilità di conoscere gli elementi rilevanti. Nel merito, ha ritenuto provata l'esistenza e l'operatività dell'associazione mafiosa mediante sentenze irrevocabili, intercettazioni, episodi estorsivi, attività usuraria, disponibilità di armi e condotte intimidatorie; ha ritenuto integrata la partecipazione associativa dalla stabile e organica compenetrazione nel sodalizio e dalla messa a disposizione delle proprie energie, anche tramite attività esecutive o settoriali. Ha inoltre ritenuto che l'usura sia reato a consumazione prolungata, sicché concorre nel reato anche chi, pur intervenendo dopo la pattuizione, riscuota consapevolmente le rate usurarie; e che l'aggravante prevista dall'art. 644, comma 5, n. 4, c.p. richieda soltanto che la vittima eserciti attività imprenditoriale, professionale o artigianale, senza necessità di uno specifico collegamento tra finanziamento e attività esercitata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di una ricorrente che aveva definito la posizione in appello mediante concordato sui motivi, rilevando sia la genericità delle censure sia i limiti oggettivi dell'impugnazione ex art. 599-bis c.p.p. Ha rigettato i ricorsi degli altri imputati, ritenendo infondati o inammissibili i motivi relativi alla prova dell'associazione mafiosa, alla partecipazione individuale, alle aggravanti, all'utilizzabilità delle prove, alla responsabilità per i reati-fine e al trattamento sanzionatorio. Per un imputato il ricorso è stato accolto limitatamente alla pena: la Corte ha rilevato che la Corte territoriale non aveva applicato la necessaria riduzione prevista per il tentativo e ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli; la responsabilità e gli altri punti della decisione sono rimasti irrevocabili. La ricorrente il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Gli altri ricorrenti, salvo quello destinatario dell'annullamento con rinvio, sono stati condannati alle spese processuali. Tutti i ricorrenti sono stati condannati, in solido, alla rifusione delle spese delle parti civili Comune di Avellino e, per alcuni di essi, Comune di Mercogliano.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La partecipazione all'associazione mafiosa richiede una stabile e organica compenetrazione nel tessuto organizzativo e la messa a disposizione dell'associazione; per le nuove associazioni mafiose deve essere provata in concreto la forza intimidatrice e la conseguente condizione di assoggettamento e omertà.

  • art. 416-bis, comma 2, c.p.

    Le qualifiche di promotore, organizzatore e capo richiedono un quid pluris rispetto alla mera partecipazione, costituito da poteri o compiti di direzione, coordinamento, controllo, rappresentanza o significativo contributo alla costituzione e al funzionamento dell'associazione.

  • art. 416-bis, comma 4, c.p.

    L'aggravante dell'associazione armata, per una mafia non tradizionale, richiede la prova concreta della disponibilità di armi; essa è imputabile all'associato che ne sia consapevole o le ignori per colpa.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Il metodo mafioso ricorre quando la condotta evoca la forza intimidatrice di un'associazione mafiosa e determina nella vittima il timore di confrontarsi con tale organizzazione; l'agevolazione mafiosa richiede la finalità specifica di favorire l'attività dell'associazione e la consapevolezza dell'ausilio prestato.

  • art. 468 c.p.p.

    Il deposito della lista testi può essere validamente effettuato tramite posta elettronica certificata, purché sia assicurata la corretta e completa ricezione entro il termine di legge.

  • art. 407, comma 3, c.p.p.

    Gli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza del termine massimo sono soggetti a inutilizzabilità relativa, da eccepire tempestivamente; nuove iscrizioni possono fondare nuovi termini se riferite a ulteriori elementi o segmenti temporali della condotta permanente.

  • art. 182 c.p.p.

    Le eccezioni relative alle invalidità non rilevabili d'ufficio devono essere proposte entro i termini decadenziali applicabili; per gli atti d'indagine non assistiti dalla parte, l'eccezione va proposta non appena possibile.

  • art. 414 c.p.p.

    Nel reato permanente, l'archiviazione non impedisce nuove investigazioni e l'esercizio dell'azione penale per fatti o segmenti temporali successivi; l'inutilizzabilità riguarda gli atti riferiti al medesimo fatto già archiviato.

  • art. 644 c.p.

    L'usura è reato a condotta frazionata o consumazione prolungata; concorre anche chi intervenga successivamente alla pattuizione usuraria e riscuota il credito con consapevolezza della sua natura illecita.

  • art. 644, comma 5, n. 4, c.p.

    L'aggravante è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti un'attività imprenditoriale, professionale o artigianale, senza necessità di dimostrare uno specifico collegamento funzionale tra il finanziamento e tale attività.

  • art. 112, comma 1, n. 1, c.p.

    L'aggravante del concorso di cinque o più persone è oggettiva e richiede l'accertamento storico della partecipazione al fatto di almeno cinque concorrenti, senza necessità di una formale condanna di ciascuno.

  • art. 56 c.p.

    Nel tentativo sono rilevanti gli atti idonei e univoci, anche preparatori quando il piano criminoso sia stato definito e l'azione abbia una significativa probabilità di realizzare il delitto; per il reato tentato deve essere applicata la relativa riduzione di pena.

  • art. 521 c.p.p.

    La violazione della correlazione tra accusa e sentenza richiede una trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto, tale da porre l'imputato di fronte a un'accusa sostanzialmente nuova e pregiudicare il diritto di difesa.

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza pronunciata a seguito di concordato sui motivi di appello è ricorribile per cassazione entro limiti ristretti, relativi alla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della decisione all'accordo.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, quando l'inammissibilità sia riconducibile a colpa del ricorrente, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 133 c.p.

    La gravità del fatto, l'intensità del dolo, la personalità dell'imputato e il contesto criminale possono sorreggere la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, anche mediante la valorizzazione di elementi prevalenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella operata dai giudici di merito; il controllo resta circoscritto all'esistenza di una motivazione logicamente strutturata e ai travisamenti percettivi macroscopici, decisivi e specificamente dedotti.
  • In presenza di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile solo nei casi eccezionali di omesso esame di temi probatori decisivi già devoluti, di introduzione in appello di dati probatori nuovi o di macroscopico travisamento comune ai due giudici di merito.
  • L'obbligo di motivazione del giudice d'impugnazione non impone una risposta analitica a ogni rilievo difensivo, quando la motivazione complessiva dimostri l'esame dei fatti decisivi e renda logicamente incompatibili le deduzioni non accolte.
  • Per una nuova associazione mafiosa operante in un territorio limitato non basta la commissione di reati-fine o la notorietà criminale di singoli soggetti: occorre dimostrare in concreto la capacità intimidatrice del vincolo associativo e la conseguente condizione di assoggettamento o omertà.
  • La partecipazione a un'associazione mafiosa richiede uno stabile e organico inserimento nell'organizzazione, desumibile da una pluralità di indicatori gravi e precisi, tra cui la messa a disposizione permanente, la conoscenza dell'organigramma e la partecipazione funzionale alle attività del sodalizio; non sono indispensabili un'affiliazione rituale o la commissione di specifici reati-fine.
  • La distinzione tra partecipe e organizzatore non dipende dalla subordinazione gerarchica dell'agente, ma dall'esercizio di un apprezzabile grado di autonomia e di poteri di coordinamento, controllo, predisposizione dei mezzi o gestione di un settore significativo dell'associazione.
  • L'aggravante dell'associazione mafiosa armata, per le organizzazioni non storiche, richiede una prova concreta della disponibilità di armi da parte del sodalizio; l'aggravante si comunica al singolo associato che ne sia consapevole o che l'abbia ignorata per colpa.
  • Il delitto di usura ha natura di reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata: concorre nel reato anche chi, pur estraneo alla pattuizione originaria, intervenga successivamente per riscuotere il credito usurario e ne ottenga il pagamento con consapevolezza della natura illecita del rapporto.
  • Lo stato di bisogno della vittima dell'usura può essere desunto anche dall'entità eccezionalmente elevata degli interessi pattuiti, quando tale dato consenta di inferire ragionevolmente che condizioni tanto gravose siano state accettate solo da chi versava in una situazione di bisogno.
  • L'aggravante dell'usura commessa in danno di chi esercita attività imprenditoriale, professionale o artigianale è configurabile in ragione della qualità della vittima, senza necessità di provare che le somme siano state destinate all'attività o abbiano con essa uno specifico collegamento funzionale.
  • L'aggravante dell'agevolazione mafiosa richiede il dolo specifico di favorire l'attività dell'associazione e la consapevolezza dell'ausilio prestato; non è necessario che l'azione rafforzi direttamente la struttura dell'associazione, essendo sufficiente favorire una sua attività concreta.
  • L'aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva e, una volta accertata la modalità intimidatoria mafiosa, si comunica ai concorrenti, anche se le condotte materiali di minaccia o violenza sono state compiute soltanto da alcuni di essi.
  • L'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti oltre il termine massimo delle indagini preliminari, quando non derivi dalla violazione di un divieto probatorio, è relativa e disponibile: deve essere eccepita tempestivamente, a pena di decadenza, nel primo momento processuale in cui la parte può conoscere gli elementi necessari.
  • Per gli imputati sottoposti a misura cautelare, l'eccezione relativa all'inutilizzabilità ex art. 407, comma 3, c.p.p. deve essere proposta nel giudizio di riesame; per gli imputati non cautelati, il termine ordinario è la conclusione dell'udienza preliminare, salvo concreta impossibilità di conoscere prima la cronologia delle iscrizioni.
  • Nel caso di reato permanente, una nuova iscrizione è legittima quando si riferisca a ulteriori elementi o a un segmento temporale successivo della condotta; l'archiviazione impedisce l'utilizzazione degli atti relativi allo stesso fatto già archiviato, ma non preclude indagini e azione penale per fatti o segmenti successivi.
  • Il deposito della lista testimoniale tramite posta elettronica certificata assolve l'onere previsto dall'art. 468 c.p.p. quando la ricezione da parte della cancelleria sia tempestiva e riferibile al procedimento, senza che eventuali omissioni della cancelleria nell'inserimento materiale nel fascicolo ricadano sulla parte.
  • Nel concorso morale è necessario individuare un contributo concreto, volontario e causalmente efficiente alla fase ideativa, preparatoria o esecutiva del reato; la mera vicinanza o approvazione astratta non è sufficiente, mentre l'attivazione di un soggetto criminale per ottenere la riscossione violenta di un credito può integrare concorso morale nell'estorsione.
  • La desistenza volontaria nei reati di danno a forma libera è configurabile solo nel tentativo incompiuto; dopo che siano stati compiuti gli atti dai quali origina il meccanismo causale, occorre una condotta positiva idonea a impedire l'evento per poter valutare il recesso attivo.
  • Il concorso anomalo ex art. 116 c.p. non è configurabile quando il reato più grave costituisca sviluppo logicamente prevedibile dell'azione concordata o rientri nell'area di rischio consapevolmente accettata dal concorrente.
  • La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche possono essere motivati mediante il richiamo a elementi prevalenti quali gravità dei fatti, intensità del dolo, ruolo nell'organizzazione, precedenti penali e assenza di resipiscenza; l'incensuratezza non determina automaticamente il riconoscimento del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveElemento soggettivoEstorsioneUsuraDetenzione di armi
RamiProcesso penaleReati contro la PADelitti contro il patrimonioArmi
SottomaterieInutilizzabilitàTentativo
IstitutiConcorso di personePrescrizione del reatoOnere della provaInutilizzabilità della prova

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