Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2077

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2077 della Commissione, del 17 settembre 2026, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo e piperina come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori allevate per la produzione di uova, e all’autorizzazione di tale preparato come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso e pollame allevato per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z.o.o.), e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1426

Normativa europea32026R2077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova fino all’8 ottobre 2036 l’autorizzazione del preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo e piperina come additivo zootecnico per pollame da ingrasso e per pollame allevato alla produzione di uova o alla riproduzione. L’autorizzazione è estesa ai tacchini da ingrasso e al pollame da riproduzione, fissando il dosaggio a 300 mg/kg di mangime completo. Sono stabiliti requisiti di composizione, metodi di analisi, limitazioni d’uso, misure di protezione degli utilizzatori e norme transitorie; il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1426 è abrogato.

Rinnovo ed estensione dell’autorizzazione del preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo e piperina come additivo zootecnico per il pollame.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, al titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o., e agli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele contenenti il preparato. L’autorizzazione riguarda il pollame da ingrasso e il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, con un dosaggio di 300 mg di additivo per kg di mangime completo al 12% di umidità. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; prevede disposizioni transitorie per prodotti, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi già prodotti ed etichettati secondo la disciplina precedente.

Rinnovo ed estensione dell’autorizzazione del preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo e piperina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2077 disciplina il rinnovo e l’estensione dell’autorizzazione di un preparato utilizzato come additivo per mangimi. La Commissione si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, sull’esito favorevole della valutazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 5 dicembre 2025 e sulle conclusioni del laboratorio di riferimento in merito ai metodi di analisi.

Ambito e classificazione dell’additivo

Il preparato è classificato nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento)». Il titolare dell’autorizzazione è DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o., e il preparato reca il numero di identificazione 4d10.

L’autorizzazione rinnovata riguarda il pollame da ingrasso e il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione. Essa comprende quindi polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori allevate per la produzione di uova, nonché tacchini da ingrasso e pollame allevato per la riproduzione.

Composizione e caratteristiche

Il preparato è in forma solida e deve presentare la seguente composizione:

  • acido benzoico: 80-85%;
  • timolo: 1-2%;
  • eugenolo: 0,5-1%;
  • piperina: 0,05-0,1%;
  • salicilato di benzile, salicilato di isoamile e trans-anetolo: complessivamente non oltre lo 0,6%.

L’allegato identifica inoltre le sostanze attive e i relativi requisiti di purezza: acido benzoico almeno al 99%, timolo ed eugenolo almeno al 98% e piperina almeno al 95%. Sono riportate anche le formule chimiche e i numeri CAS delle principali sostanze.

Dosaggio e condizioni di impiego

Il tenore autorizzato è pari a 300 mg di additivo per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Il valore di 300 mg/kg costituisce sia il tenore minimo sia il tenore massimo indicato nell’allegato.

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare:

  • le condizioni di conservazione;
  • la stabilità al trattamento termico.

Il preparato non deve essere utilizzato insieme ad altre fonti di acido benzoico o benzoati. L’uso contemporaneo con altri additivi per mangimi contenenti timolo, eugenolo o piperina è ammesso soltanto nel rispetto della condizione prevista dall’allegato: i tenori di tali sostanze nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti devono essere inferiori a quelli risultanti dall’uso dell’altro additivo o degli altri additivi autorizzati con il tenore più elevato, applicato al tenore massimo o massimo raccomandato per la specie o categoria di animali interessata.

Metodi di analisi

L’allegato individua i metodi analitici applicabili:

  • RP-HPLC-UV per determinare l’acido benzoico nell’additivo e nelle premiscele;
  • GC-IDMS per determinare l’acido benzoico nei mangimi composti;
  • GC-FID per determinare timolo, eugenolo e piperina nell’additivo.

Il laboratorio di riferimento previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili alla domanda le conclusioni e raccomandazioni della precedente valutazione. Per tale ragione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è stata ritenuta necessaria una nuova relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

Sicurezza e protezione degli utilizzatori

L’EFSA ha concluso che il preparato continua a essere sicuro per le specie bersaglio già autorizzate, per i consumatori e per l’ambiente. L’estensione a tutte le specie avicole da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione non modifica tali conclusioni.

Il preparato è tuttavia considerato irritante per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie, nonché sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. Gli operatori del settore dei mangimi devono pertanto adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire l’esposizione degli utilizzatori. Se i rischi residui non possono essere eliminati con tali misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle. Tali prescrizioni non pregiudicano gli ulteriori obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori previsti dal diritto dell’Unione.

L’EFSA non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

Rinnovo ed estensione dell’autorizzazione

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione per le specie già coperte dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1426, alle condizioni indicate nell’allegato. L’articolo 2 autorizza inoltre il preparato per tacchini da ingrasso e pollame allevato per la riproduzione, estendendo l’ambito a tutto il pollame da ingrasso e a tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione.

La nuova autorizzazione è valida fino all’8 ottobre 2036.

Abrogazione e regime transitorio

A seguito del rinnovo, l’articolo 3 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1426.

Per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove condizioni, l’articolo 4 prevede un regime transitorio per i prodotti destinati alle specie già comprese nell’autorizzazione precedente:

  • il preparato e le premiscele prodotti ed etichettati prima dell’8 aprile 2027 secondo le norme applicabili prima dell’8 ottobre 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
  • i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo, prodotti ed etichettati prima dell’8 ottobre 2027 secondo le norme applicabili prima dell’8 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione del preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo e piperina, classificato nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori allevate per la produzione di uova, alle condizioni dell’allegato.

Estensione dell’autorizzazione

L’articolo 2 autorizza il medesimo preparato per tacchini da ingrasso e pollame allevato per la riproduzione, alle condizioni stabilite nell’allegato.

Composizione dell’additivo

L’allegato stabilisce che il preparato solido contiene acido benzoico nella misura dell’80-85%, timolo dell’1-2%, eugenolo dello 0,5-1%, piperina dello 0,05-0,1% e salicilato di benzile, salicilato di isoamile e trans-anetolo complessivamente in misura non superiore allo 0,6%.

Specie bersaglio e dosaggio

L’additivo è destinato al pollame da ingrasso e al pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione. Il tenore minimo e massimo autorizzato è pari a 300 mg di additivo per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.

Metodi di analisi

Per l’acido benzoico nell’additivo e nelle premiscele si utilizza la RP-HPLC-UV; per l’acido benzoico nei mangimi composti la GC-IDMS; per timolo, eugenolo e piperina nell’additivo la GC-FID.

Condizioni d’uso e compatibilità con altri additivi

Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo non può essere utilizzato con altre fonti di acido benzoico o benzoati. L’uso contemporaneo con altri additivi contenenti timolo, eugenolo o piperina è consentito solo se i tenori presenti nelle materie prime e nei mangimi composti rispettano il limite previsto dall’allegato rispetto all’additivo autorizzato con il tenore più elevato.

Protezione degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Qualora tali rischi non possano essere eliminati, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

Abrogazione

L’articolo 3 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1426.

Misure transitorie

Il preparato e le premiscele destinati alle specie già coperte dalla precedente autorizzazione, prodotti ed etichettati prima dell’8 aprile 2027 secondo le norme applicabili prima dell’8 ottobre 2026, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo, prodotti ed etichettati prima dell’8 ottobre 2027 secondo la disciplina precedente, possono beneficiare dello stesso regime fino a esaurimento delle scorte.

Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore

L’autorizzazione termina l’8 ottobre 2036. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza dei mangimisalute e sicurezza sul lavoroautorizzazione degli additiviproduzione avicola

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.