Regolamento (UE) 2026/2074
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2074 della Commissione, del 17 settembre 2026, relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, il preparato costituito da Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 come additivo tecnologico appartenente al gruppo funzionale dei regolatori dell’acidità. L’autorizzazione vale per tutte le specie animali, a un tenore minimo di 1 × 10^8 CFU/kg di materia prima per mangimi, esclusivamente per materie prime vegetali frantumate con umidità compresa tra il 64 % e l’87 %. Sono previsti obblighi di indicazione delle condizioni di conservazione e di specifiche misure per proteggere gli utilizzatori dai rischi di sensibilizzazione cutanea e respiratoria.
Autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 come additivo tecnologico per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutte le specie animali e agli operatori del settore dei mangimi che utilizzano o commercializzano l’additivo e le premiscele contenenti il preparato. L’autorizzazione riguarda esclusivamente l’impiego come regolatore dell’acidità in materie prime per mangimi di origine vegetale frantumate con un elevato tasso di umidità, compreso tra il 64 % e l’87 %. L’additivo è autorizzato fino all’8 ottobre 2036. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2074 autorizza l’impiego di un preparato contenente Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 come additivo destinato all’alimentazione animale. L’atto è adottato sulla base dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi. La Commissione ha tenuto conto del parere dell’EFSA del 19 dicembre 2025, secondo cui il preparato è sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente, pur presentando rischi di sensibilizzazione cutanea e respiratoria per gli utilizzatori.
Ambito e classificazione dell’additivo
Il preparato è classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «regolatori dell’acidità». L’autorizzazione è identificata dal numero 1k1802i e riguarda tutte le specie animali, senza un limite massimo di età indicato nell’allegato.
L’uso autorizzato è circoscritto alle materie prime per mangimi di origine vegetale frantumate con un elevato tasso di umidità, compreso tra il 64 % e l’87 %. L’additivo può essere impiegato per ridurre il pH delle materie prime per mangimi di origine vegetale al livello minimo raccomandato di 1,0 × 10^8 CFU/kg di materia prima per mangimi.
Composizione e caratteristiche del preparato
L’additivo è un preparato in forma solida contenente cellule vitali dei due microrganismi autorizzati. La composizione minima è la seguente:
- almeno 3,6 × 10^11 CFU/g di additivo;
- rapporto tra Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 pari a 1:4;
- 7,2 × 10^10 CFU/g di Bacillus subtilis DSM 33862;
- 2,88 × 10^11 CFU/g di Lentilactobacillus buchneri DSM 12856.
Tenore minimo e condizioni d’impiego
L’allegato stabilisce un tenore minimo di impiego pari a 1 × 10^8 CFU/kg di materia prima per mangimi. Non è indicato un tenore massimo.
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare espressamente la seguente limitazione: «Da utilizzare esclusivamente in: materie prime per mangimi di origine vegetale frantumate con un elevato tasso di umidità (64-87 %).» Tale indicazione delimita l’uso autorizzato e deve essere resa disponibile nella documentazione d’impiego dell’additivo e delle premiscele.
Le stesse istruzioni devono indicare anche le condizioni di conservazione del prodotto.
Sicurezza degli utilizzatori
Secondo la valutazione dell’EFSA, il preparato è considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. L’esposizione degli utilizzatori per via cutanea e respiratoria è ritenuta rischiosa; la conclusione si applica, in linea di principio, a tutti i preparati contenenti gli agenti attivi.
Gli operatori del settore dei mangimi devono pertanto adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati mediante le procedure e le misure adottate, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.
Identificazione e controllo analitico
L’identificazione dei ceppi autorizzati può essere effettuata mediante:
- metodi di sequenziamento del DNA;
- elettroforesi su gel in campo pulsato, secondo CEN/TS 17697.
Per il conteggio dei microrganismi si applicano i seguenti metodi:
- Bacillus subtilis DSM 33862: metodo dello spatolamento superficiale con agar triptone soia, secondo EN 15784;
- Lentilactobacillus buchneri DSM 12856: metodo dello spatolamento superficiale o della semina per inclusione con agar MRS, secondo EN 15787.
Il regolamento richiama inoltre le informazioni dettagliate sui metodi di analisi rese disponibili dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
Base scientifica e procedurale
La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
L’EFSA, nel parere del 19 dicembre 2025, ha concluso che il preparato è sicuro per le specie animali, i consumatori e l’ambiente e ha valutato la capacità del preparato di ridurre il pH delle materie prime vegetali per mangimi. Il laboratorio di riferimento ha inoltre verificato la relazione relativa al metodo di analisi dell’additivo negli alimenti per animali. La Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Durata dell’autorizzazione
L’autorizzazione è valida fino all’8 ottobre 2036, come previsto nell’allegato del regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Autorizzazione e classificazione
L’articolo 1 autorizza il preparato di Bacillus subtilis DSM 33862 e Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 come additivo per mangimi appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «regolatori dell’acidità», alle condizioni stabilite nell’allegato.
Composizione dell’additivo
L’additivo, in forma solida, deve contenere almeno 3,6 × 10^11 CFU/g, con un rapporto di 1:4: 7,2 × 10^10 CFU/g di Bacillus subtilis DSM 33862 e 2,88 × 10^11 CFU/g di Lentilactobacillus buchneri DSM 12856.
Specie interessate e tenore d’impiego
L’additivo è autorizzato per tutte le specie animali, senza limite massimo di età. Il tenore minimo è pari a 1 × 10^8 CFU/kg di materia prima per mangimi; non è previsto un tenore massimo nell’allegato.
Limitazione d’uso
Le istruzioni per l’uso devono specificare che l’additivo è destinato esclusivamente a materie prime per mangimi di origine vegetale frantumate con un elevato tasso di umidità, compreso tra il 64 % e l’87 %.
Obblighi di conservazione e sicurezza
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; qualora tali rischi non possano essere eliminati, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e la pelle.
Identificazione e metodi di analisi
L’identificazione dei due microrganismi attivi avviene mediante metodi di sequenziamento del DNA o elettroforesi su gel in campo pulsato, secondo CEN/TS 17697. Il conteggio di Bacillus subtilis DSM 33862 utilizza il metodo dello spatolamento superficiale su agar triptone soia secondo EN 15784; il conteggio di Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 utilizza il metodo dello spatolamento superficiale o della semina per inclusione su agar MRS secondo EN 15787.
Durata dell’autorizzazione
Il periodo di autorizzazione termina l’8 ottobre 2036.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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