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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2072

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2072 della Commissione, del 17 settembre 2026, relativo all’autorizzazione della perlite come additivo per mangimi destinati a pollame da ingrasso, pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, uccelli ornamentali, suinetti e suini da ingrasso

Normativa europea32026R2072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione autorizza la perlite come antiagglomerante nei mangimi per specifiche categorie di pollame e suini, fissando un tenore massimo di 20 000 mg/kg di mangime completo. L’additivo deve rispettare requisiti compositivi e analitici e può essere utilizzato fino all’8 ottobre 2036. Gli operatori devono adottare misure organizzative e operative per ridurre l’esposizione degli utilizzatori, con particolare riguardo alla silice cristallina e al nichel.

Autorizzazione della perlite come additivo tecnologico antiagglomerante nei mangimi per determinate specie di pollame e suini

Ambito di applicazione

Il regolamento autorizza la perlite, identificata con il numero 1i599, quale additivo tecnologico appartenente al gruppo funzionale degli antiagglomeranti nei mangimi destinati a pollame da ingrasso, pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, uccelli ornamentali, suinetti e suini da ingrasso. Si applica in tutti gli Stati membri, è direttamente applicabile e prevede un tenore massimo di 20 000 mg di additivo per kg di mangime completo con umidità del 12 %. L’autorizzazione non riguarda le altre specie o categorie di animali terrestri, per le quali la domanda è stata ritirata o non sono state tratte conclusioni sufficienti sulla sicurezza. Il periodo di autorizzazione termina l’8 ottobre 2036.

Autorizzazione della perlite come additivo antiagglomerante nei mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2072 autorizza la perlite come additivo tecnologico appartenente al gruppo funzionale degli antiagglomeranti. L’autorizzazione è adottata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, alla luce della valutazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 18 novembre 2025 e della verifica del metodo di analisi da parte del laboratorio di riferimento previsto dal medesimo regolamento.

Ambito di applicazione

L’autorizzazione riguarda esclusivamente i mangimi destinati alle seguenti specie o categorie di animali:

  • pollame da ingrasso;
  • pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione;
  • uccelli ornamentali;
  • suinetti;
  • suini da ingrasso.

La domanda iniziale riguardava tutte le specie animali terrestri, ma il richiedente ha ritirato la domanda per le specie e categorie diverse da quelle espressamente autorizzate. Secondo le valutazioni richiamate nei considerando, non erano disponibili conclusioni sufficienti sulla sicurezza della perlite per le altre specie e categorie terrestri.

Classificazione e identificazione dell’additivo

La perlite è autorizzata con il numero di identificazione 1i599 nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «antiagglomeranti». L’additivo si presenta in forma solida ed è ottenuto per estrazione.

La composizione prescritta è la seguente:

  • perlite espansa almeno pari al 95 %;
  • feldspati di sodio e di potassio non superiori all’1 %;
  • nichel non superiore a 2,48 mg/kg;
  • silice cristallina respirabile non superiore all’1 %;
  • assenza di amianto.

La sostanza è identificata anche mediante numero CAS 93763-70-3, numero CE 618-970-4 e formula chimica Al6H10K2Na2O76Si30. La perlite è descritta come vetro vulcanico alluminosilicato amorfo.

Livello d’impiego

Il tenore massimo autorizzato è pari a 20 000 mg di additivo per kg di mangime completo, calcolato con un tasso di umidità del 12 %. Nell’allegato non è indicato un tenore minimo specifico né un’età massima degli animali.

Il limite massimo si applica complessivamente alle categorie autorizzate di pollame, uccelli ornamentali e suini indicate nell’allegato.

Valutazione della sicurezza e dell’efficacia

L’EFSA ha concluso che la perlite è sicura al livello massimo di 20 000 mg/kg di mangime completo per i polli da ingrasso e i suinetti svezzati. Tale conclusione è stata estesa ai polli allevati per la produzione di uova o per la riproduzione, ai suinetti lattanti e ai suini da ingrasso ed è stata estrapolata ad altro pollame delle categorie autorizzate e agli uccelli ornamentali.

La valutazione ha inoltre concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’additivo è sicuro per i consumatori e per l’ambiente. La perlite è stata considerata efficace come antiagglomerante nei mangimi destinati alle specie animali terrestri, nei limiti delle categorie successivamente autorizzate.

Per gli utilizzatori, l’additivo non è risultato irritante per la pelle o per gli occhi, ma è stato considerato sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. L’esposizione cutanea e quella per inalazione sono considerate rischiose e devono essere ridotte al minimo.

Metodi di analisi

Per la caratterizzazione dell’additivo per mangimi devono essere utilizzati i seguenti metodi:

  • spettrometria a diffrazione a raggi X, secondo EN 13925;
  • spettrometria di fluorescenza ai raggi X, secondo EN ISO 12677.

L’assenza di amianto deve essere verificata mediante microscopia elettronica a trasmissione. Le informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono rese disponibili dal laboratorio di riferimento indicato nell’allegato.

Obblighi per gli operatori del settore dei mangimi

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a evitare o ridurre i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle e delle vie respiratorie.

Deve essere prestata particolare attenzione alla normativa dell’Unione relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi di inalazione connessi all’esposizione alla silice cristallina e al nichel. Gli obblighi riguardano quindi sia la gestione operativa dell’additivo sia la valutazione e riduzione dell’esposizione professionale durante manipolazione, incorporazione e impiego delle premiscele e dei mangimi.

Durata dell’autorizzazione

Il periodo di autorizzazione termina l’8 ottobre 2036. L’allegato non stabilisce ulteriori condizioni temporali o limitazioni legate all’età degli animali.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Il regolamento è stato adottato il 17 settembre 2026 e pubblicato nella serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 18 settembre 2026.

Disposizioni principali

Autorizzazione e classificazione

L’articolo 1 autorizza la perlite specificata nell’allegato come additivo nell’alimentazione animale, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli antiagglomeranti, alle condizioni stabilite nell’allegato.

Specie e categorie autorizzate

L’additivo può essere impiegato nei mangimi destinati a pollame da ingrasso, pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, uccelli ornamentali, suinetti e suini da ingrasso.

Tenore massimo e periodo di autorizzazione

Il tenore massimo è pari a 20 000 mg di perlite per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. L’autorizzazione scade l’8 ottobre 2036.

Specifiche tecniche e metodi di analisi

L’additivo 1i599 deve essere costituito da perlite espansa almeno al 95 %, con feldspati di sodio e potassio non superiori all’1 %, nichel non superiore a 2,48 mg/kg, silice cristallina respirabile non superiore all’1 % ed essere esente da amianto. La caratterizzazione si effettua mediante spettrometria a diffrazione a raggi X secondo EN 13925 e spettrometria di fluorescenza ai raggi X secondo EN ISO 12677; l’assenza di amianto è verificata mediante microscopia elettronica a trasmissione.

Obblighi di sicurezza per gli utilizzatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle e delle vie respiratorie, nel rispetto della normativa dell’Unione sui rischi da inalazione derivanti dalla silice cristallina e dall’esposizione al nichel.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavororegolamentazione dei mangimi

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