Regolamento (UE) 2026/2057
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2057 della Commissione, del 17 settembre 2026, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2026 alcuni quantitativi detratti nel 2025 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aumenta alcuni contingenti di pesca assegnati per il 2026, aggiungendo quantitativi dei contingenti 2025 non utilizzati e richiesti dagli Stati membri entro il 31 ottobre 2025. Il riporto è effettuato nei limiti dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 e non può essere cumulato, per lo stesso stock, con la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. L’allegato identifica Stati membri, stock, contingenti 2025, catture, percentuali di utilizzo e quantitativi riportati.
Aumento dei contingenti di pesca 2026 mediante il riporto di quantitativi non utilizzati dei contingenti 2025.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri titolari dei contingenti relativi agli stock ittici indicati nell’allegato, originariamente fissati per il 2025 dai regolamenti (UE) 2024/2903 e 2025/202 e aggiunti ai contingenti 2026 fissati dai regolamenti (UE) 2025/2454, 2026/249 e 2026/266. Riguarda determinati stock soggetti a TAC analitici e il riporto, entro il limite massimo del 10% del contingente, di quantitativi non utilizzati nel 2025. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non prevede esclusioni ulteriori rispetto ai limiti e alle condizioni del regolamento (CE) n. 847/96, incluso il divieto di cumulo con la flessibilità interannuale prevista dall’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Aumento dei contingenti di pesca 2026 mediante il riporto dei quantitativi non utilizzati nel 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2057 attua l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, consentendo di aggiungere ai contingenti di pesca 2026 alcuni quantitativi non utilizzati nel 2025. La misura mira a dare applicazione alle richieste di riporto presentate dagli Stati membri entro il 31 ottobre 2025, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina unionale sulla gestione annuale dei TAC e dei contingenti.
Base giuridica e contesto normativo
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. I contingenti originari per il 2025 sono stati fissati, per gli stock interessati, dai regolamenti (UE) 2024/2903, 2025/202 e 2025/219. I contingenti per il 2026 sono invece stabiliti dai regolamenti (UE) 2025/2454, 2026/249 e 2026/266.
Il considerando 1 ricorda che, per determinati stock soggetti a TAC analitici, lo Stato membro cui è assegnato il contingente può chiedere alla Commissione, prima del 31 ottobre dell’anno di riferimento, di riportare all’anno successivo una quota non superiore al 10% del contingente. Il considerando 4 precisa che le richieste presentate anteriormente al 31 ottobre 2025 riguardano stock e livelli di sfruttamento conformi alle condizioni del regolamento (CE) n. 847/96.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda gli Stati membri titolari dei contingenti elencati nell’allegato e gli stock ittici per i quali risultano soddisfatte le condizioni per il riporto. L’allegato collega ciascun quantitativo al codice dello Stato membro, al codice dello stock, alla specie e alla zona di pesca.
Il riporto è riferito a contingenti assegnati tenendo conto anche di:
- scambi di contingenti ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- riporti dal 2024 al 2025 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 o dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- riassegnazioni e detrazioni di contingenti ai sensi degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Limite massimo del riporto e divieto di cumulo
Il quantitativo riportabile non può eccedere il 10% del contingente pertinente, secondo l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Il regolamento esclude inoltre il cumulo tra il riporto previsto da tale disposizione e la flessibilità interannuale disciplinata dall’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
In particolare, se uno Stato membro ha già utilizzato la flessibilità interannuale per un determinato stock, non può ottenere anche il riporto del contingente inutilizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 847/96. La regola opera anche in senso inverso. Secondo il considerando 5, tale limitazione è finalizzata a evitare un’eccessiva flessibilità che potrebbe compromettere lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, gli obiettivi della politica comune della pesca e le condizioni biologiche degli stock.
Aumento dei contingenti 2026
L’articolo 1 stabilisce che i contingenti 2026 fissati dai regolamenti (UE) 2025/2454, 2026/249 e 2026/266 siano maggiorati dei quantitativi riportati indicati nell’allegato.
Per gli stock con contingenti 2025 fissati dal regolamento (UE) 2024/2903, l’allegato prevede:
- Polonia, passera di mare, codice PLE/3BCD-C, acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32: contingente finale 2025 di 1.885,134 tonnellate, catture totali di 57,907 tonnellate, utilizzo del 3,07% e quantitativo riportato di 188,513 tonnellate;
- Polonia, spratto, codice SPR/3BCD-C, acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32: contingente finale 2025 di 43.179,056 tonnellate, catture totali di 41.038,959 tonnellate, utilizzo del 95,04% e quantitativo riportato di 2.140,097 tonnellate.
Per gli stock con contingenti 2025 fissati dal regolamento (UE) 2025/202, l’allegato prevede i seguenti riporti:
- Belgio, razza ondulata, codice RJU/7DE., zone 7d e 7e: 32,897 tonnellate;
- Germania, razza ondulata, codice RJU/7DE., zone 7d e 7e: 0,443 tonnellate;
- Spagna, razza dagli occhi piccoli, codice RJE/7FG., zone 7f e 7g: 0,700 tonnellate;
- Spagna, razza ondulata, codice RJU/7DE., zone 7d e 7e: 35,567 tonnellate;
- Francia, razza ondulata, codice RJU/7DE., zone 7d e 7e: 185,350 tonnellate;
- Irlanda, razza dagli occhi piccoli, codice RJE/7FG., zone 7f e 7g: 0,800 tonnellate;
- Irlanda, razza ondulata, codice RJU/7DE., zone 7d e 7e: 16,882 tonnellate;
- Lituania, razza ondulata, codice RJU/7DE., zone 7d e 7e: 0,600 tonnellate;
- Paesi Bassi, razza ondulata, codice RJU/7DE., zone 7d e 7e: 0,407 tonnellate;
- Polonia, aringa, codice HER/1/2-, acque del Regno Unito, delle Isole Fær Øer, norvegesi e internazionali delle zone 1 e 2: 5,111 tonnellate;
- Polonia, sgombro, codice MAC/*4 A-UK, acque del Regno Unito della zona 4a, con condizione speciale per MAC/2CX14-: 86,260 tonnellate;
- Polonia, sgombro, codice MAC/*8ABD., zone 8a, 8b e 8d, con condizione speciale per MAC/8C3411: 68,226 tonnellate;
- Polonia, sgombro, codice MAC/2CX14-, zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e, acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b e delle zone 2a, 12 e 14: 88,860 tonnellate;
- Polonia, sgombro, codice MAC/8C3411, zone 8c, 9 e 10 e acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1: 68,226 tonnellate;
- Polonia, melù, codice WHB/1X14, acque del Regno Unito, dell’Unione e internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14: 3.702,896 tonnellate;
- Portogallo, razza ondulata, codice RJU/7DE., zone 7d e 7e: 0,670 tonnellate.
Dati rilevanti dell’allegato
Per ciascuna posizione, l’allegato espone il contingente finale 2025, le catture 2025, le eventuali catture soggette a condizione speciale, le catture totali, la percentuale di utilizzo e il quantitativo riportato. Le catture soggette a condizione speciale sono quelle previste dagli allegati dei regolamenti pertinenti che fissano le possibilità di pesca per il 2025.
Per gli stock di sgombro polacchi, l’allegato distingue tra catture direttamente effettuate sul contingente e catture soggette a condizione speciale. Tali quantità concorrono alle catture totali e alla determinazione della percentuale di utilizzo del contingente finale.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Il regolamento è stato adottato a Bruxelles il 17 settembre 2026 ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 settembre 2026.
Disposizioni principali
Presupposti del riporto dei contingenti
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, per determinati stock soggetti a TAC analitici lo Stato membro può chiedere, anteriormente al 31 ottobre dell’anno di applicazione del contingente, il riporto all’anno successivo di un massimo del 10% del proprio contingente.
Aumento dei contingenti 2026
L’articolo 1 dispone che i contingenti di pesca fissati per il 2026 dai regolamenti (UE) 2025/2454, 2026/249 e 2026/266 siano maggiorati degli importi indicati nell’allegato.
Divieto di cumulo con la flessibilità interannuale
Quando uno Stato membro ha già utilizzato, per un determinato stock, la flessibilità interannuale prevista dall’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, non si applica il riporto dei contingenti inutilizzati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, e viceversa.
Quantitativi riportati indicati nell’allegato
L’allegato determina i quantitativi aggiunti ai contingenti 2026. Per i contingenti disciplinati dal regolamento (UE) 2024/2903 sono riportati 188,513 tonnellate di passera di mare e 2.140,097 tonnellate di spratto, entrambe assegnate alla Polonia. Per i contingenti disciplinati dal regolamento (UE) 2025/202 sono riportati quantitativi relativi a razza ondulata, razza dagli occhi piccoli, aringa, sgombro e melù, assegnati a Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo, per gli importi dettagliati nell’allegato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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