Regolamento (UE) 2026/2061
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2061 della Commissione, del 17 settembre 2026, relativo all’autorizzazione di un preparato di narasina e diclazuril (Interban) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione: Elanco GmbH)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, il preparato Interban, composto da narasina e diclazuril, nella categoria dei coccidiostatici e istomonostatici. L’autorizzazione riguarda polli da ingrasso e pollastre destinate alla produzione di uova, alle dosi di 50 mg/kg di narasina e 1 mg/kg di diclazuril. Sono previsti requisiti di incorporazione tramite premiscela, avvertenze per specie animali e interazioni farmacologiche, monitoraggio della resistenza di Eimeria spp. e misure di protezione per gli utilizzatori.
Autorizzazione del preparato di narasina e diclazuril (Interban) come additivo coccidiostatico per polli da ingrasso e pollastre destinate alla produzione di uova.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’Unione europea e autorizza il preparato detenuto da Elanco GmbH per l’impiego nei mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova. L’additivo deve essere incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela, ai livelli massimi di 50 mg di narasina e 1 mg di diclazuril per kg di mangime completo, con umidità del 12%. Non può essere utilizzato contemporaneamente ad altri coccidiostatici; è inoltre pericoloso per equini, tacchini e conigli e l’uso con determinate sostanze medicamentose, tra cui la tiamulina, è controindicato. L’autorizzazione termina l’8 ottobre 2036.
Autorizzazione del preparato di narasina e diclazuril (Interban)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2061 autorizza il preparato Interban, detenuto da Elanco GmbH, come additivo per mangimi appartenente alla categoria dei «coccidiostatici e istomonostatici». L’autorizzazione è adottata sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003 e del parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 6 febbraio 2026, secondo cui il preparato è sicuro ed efficace alle condizioni d’impiego stabilite, con specifiche cautele per gli utilizzatori e per alcune specie animali.
Ambito di applicazione e specie autorizzate
L’autorizzazione riguarda esclusivamente i mangimi destinati a:
- polli da ingrasso;
- pollastre allevate per la produzione di uova.
Non è indicata un’età massima. Il preparato è autorizzato al livello di 50 mg di narasina e 1 mg di diclazuril per kg di mangime completo, calcolato con un tasso di umidità del 12%.
Composizione e caratteristiche dell’additivo
Il prodotto è commercializzato con la denominazione Interban ed è identificato con il numero 51778. La composizione dell’additivo prevede:
- narasina: 90,0-110,0 g/kg;
- diclazuril: 1,8-2,2 g/kg;
- olio minerale alimentare;
- pula di riso quale materiale di supporto fino a 1 kg.
La forma dell’additivo è solida. La narasina granulata deve contenere almeno 100 mg/g di narasina, con narasina A pari ad almeno l’85% e ulteriori componenti derivanti dalla massa di fermentazione, fosfato dipotassico e argille. La produzione avviene mediante fermentazione con Streptomyces spp. NRRL B-67771.
Il diclazuril è identificato dalla formula chimica C17H9Cl3N4O2 e dal numero CAS 101831-37-2; le impurezze totali dalla A alla I non possono superare l’1,5%. È prodotto mediante sintesi chimica.
Modalità di incorporazione e condizioni d’uso
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
È vietato l’uso contemporaneo con altri coccidiostatici. Tale prescrizione deve essere considerata nella formulazione delle premiscele e dei mangimi composti, nonché nei controlli di conformità effettuati dagli operatori del settore dei mangimi.
Avvertenze relative alle specie animali e alle interazioni farmacologiche
Le istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi devono riportare integralmente la seguente avvertenza: «Pericoloso per gli equini, i tacchini e i conigli. Mangime contenente uno ionoforo: l’uso contemporaneo con determinate sostanze medicamentose, tra cui la tiamulina, è controindicato.»
La prescrizione riflette le conclusioni dell’EFSA sulla pericolosità del preparato per equini, tacchini e conigli e sulla possibile controindicazione dell’impiego contemporaneo con determinate sostanze medicamentose.
Sicurezza per consumatori, animali e ambiente
L’EFSA ha concluso che il preparato è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente quando utilizzato al livello di 50 mg di narasina e 1 mg di diclazuril per kg di mangime completo. L’Autorità ha inoltre ritenuto che i limiti massimi di residui vigenti garantiscano la tutela del consumatore con un tempo di attesa di 0 giorni.
Il limite massimo di residui previsto nell’allegato per la narasina è pari a 50 μg/kg per tutti i tessuti in condizione umida. Per il diclazuril si applica il regolamento (UE) n. 37/2010, relativo alla classificazione delle sostanze farmacologicamente attive e ai limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale.
Sicurezza degli utilizzatori e dispositivi di protezione
Il preparato non è considerato irritante per la pelle, ma deve essere trattato come sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. L’inalazione e l’esposizione cutanea costituiscono rischi per l’utilizzatore; l’EFSA non ha potuto concludere in merito alla possibile irritazione oculare per mancanza di dati.
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati attraverso dette procedure e misure, l’impiego deve avvenire con dispositivi di protezione individuale:
- delle vie respiratorie;
- degli occhi;
- della pelle.
Monitoraggio della resistenza
Il titolare dell’autorizzazione deve predisporre e attuare un programma di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato riguardante la resistenza di Eimeria spp. alla narasina e al diclazuril.
Il programma deve essere realizzato conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008, che disciplina le modalità di preparazione e presentazione delle domande e la valutazione e autorizzazione degli additivi per mangimi. Il monitoraggio costituisce una condizione dell’autorizzazione e non un adempimento meramente facoltativo.
Metodi di analisi e controllo ufficiale
L’allegato individua i metodi da utilizzare per la determinazione delle sostanze attive nelle diverse matrici.
Per la narasina sono previsti:
- HPLC mediante derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica per l’additivo;
- HPLC-PCD-UV-Vis secondo EN ISO 14183 nelle premiscele;
- EN ISO 14183 oppure LC-MS/MS secondo EN 17299 nei mangimi composti;
- LC-MS/MS secondo AOAC 2011.24 nei tessuti.
Per il diclazuril sono previsti:
- HPLC con rivelazione fotometrica nell’additivo;
- HPLC-UV secondo il regolamento (CE) n. 152/2009 nelle premiscele e nei mangimi composti;
- in alternativa, LC-MS/MS secondo EN 17299 nei mangimi composti.
Il regolamento (CE) n. 152/2009 richiamato nell’allegato stabilisce i metodi di campionamento e analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali.
Durata dell’autorizzazione
L’autorizzazione è valida fino all’8 ottobre 2036. Le condizioni tecniche, le specie autorizzate, i dosaggi, le avvertenze, i requisiti di monitoraggio e le misure di protezione devono essere rispettati per tutta la durata dell’autorizzazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato di narasina e diclazuril denominato Interban, appartenente alla categoria «coccidiostatici e istomonostatici», alle condizioni stabilite nell’allegato, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Composizione e titolare dell’autorizzazione
Il titolare è Elanco GmbH. L’additivo contiene narasina pari a 90,0-110,0 g/kg e diclazuril pari a 1,8-2,2 g/kg, oltre a olio minerale alimentare e pula di riso quale supporto. La narasina è prodotta mediante fermentazione con Streptomyces spp. NRRL B-67771; il diclazuril è prodotto mediante sintesi chimica.
Specie bersaglio e dosaggi
L’additivo è autorizzato per polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, senza indicazione di un’età massima. Il tenore autorizzato è pari a 50 mg di narasina e 1 mg di diclazuril per kg di mangime completo, con un tasso di umidità del 12%.
Modalità di impiego e divieti
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela e non deve essere utilizzato contemporaneamente ad altri coccidiostatici. Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Avvertenze per specie e interazioni farmacologiche
Le istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi devono riportare l’avvertenza: «Pericoloso per gli equini, i tacchini e i conigli. Mangime contenente uno ionoforo: l’uso contemporaneo con determinate sostanze medicamentose, tra cui la tiamulina, è controindicato.»
Monitoraggio successivo all’immissione sul mercato
Elanco GmbH deve pianificare ed eseguire un programma di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato relativo alla resistenza di Eimeria spp. alla narasina e al diclazuril, conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008.
Protezione degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. Il preparato è considerato sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie; l’irritazione oculare non è stata determinata per mancanza di dati.
Metodi di analisi
L’allegato stabilisce metodi analitici specifici per narasina e diclazuril nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti, inclusi HPLC-PCD-UV-Vis, HPLC-UV, EN ISO 14183, EN 17299 e, per la narasina nei tessuti, LC-MS/MS secondo AOAC 2011.24.
Residui e tempo di attesa
Per la narasina è previsto un limite massimo di residui di 50 μg/kg per tutti i tessuti in condizione umida. Per il diclazuril si applica il regolamento (UE) n. 37/2010. Secondo il parere EFSA richiamato nel regolamento, i limiti massimi di residui tutelano il consumatore con un tempo di attesa di 0 giorni.
Durata dell’autorizzazione
Il periodo di autorizzazione termina l’8 ottobre 2036.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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