Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2064

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2064 della Commissione, del 17 settembre 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/4 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32026R2064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/4 creando tre nuovi codici addizionali TARIC per distinguere le importazioni di diossido di titanio dal Regno Unito in base al produttore. Le importazioni così identificate sono sottoposte a misure di sorveglianza per consentire alla Commissione di monitorare i flussi commerciali e individuare eventuali fenomeni di elusione delle misure antidumping applicabili al prodotto originario della Cina. In presenza di aumenti rilevanti delle esportazioni dal Regno Unito, la Commissione può valutare l’avvio di un’inchiesta antielusione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036.

Modifica del regolamento antidumping sul diossido di titanio cinese mediante l’introduzione di codici addizionali TARIC e di misure di sorveglianza sulle importazioni dal Regno Unito.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di diossido di titanio originario del Regno Unito, identificate dai codici TARIC relativi a Tioxide Materials Ltd, Tronox Pigments UK Limited e agli altri produttori esportatori del Regno Unito, nonché agli eventuali futuri codici corrispondenti. Le importazioni sono sottoposte a sorveglianza statistica ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013. Le misure non istituiscono dazi antidumping sulle importazioni originarie del Regno Unito e cessano con la revoca o la scadenza del dazio antidumping applicabile al diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese.

Codici TARIC e sorveglianza delle importazioni di diossido di titanio dal Regno Unito

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2064 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/4, che ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra 0,25 e 0,74 EUR per kg sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese. La modifica è motivata dall’acquisizione da parte del gruppo cinese LB Group delle attività di produzione di diossido di titanio dello stabilimento di Greatham, nel Regno Unito, precedentemente gestite da Venator Materials UK Limited, e dall’esigenza di monitorare con maggiore precisione i flussi di importazione dal Regno Unito.

Contesto e finalità

Il 15 ottobre 2025 Billions Europe Ltd, controllata indirettamente al 100% da LB Group Co., Ltd, ha accettato di acquisire le attività relative alla produzione di diossido di titanio presso lo stabilimento di Greatham. L’acquisizione è stata autorizzata dall’autorità britannica per la concorrenza e i mercati il 23 aprile 2026 e completata il 27 aprile 2026 tramite LB Titanium UK Ltd, successivamente rinominata Tioxide Materials Ltd.

LB Group è un produttore esportatore cinese soggetto alle misure antidumping applicabili al diossido di titanio originario della Cina. Poiché le importazioni di diossido di titanio originario del Regno Unito non sono soggette a dazi antidumping, la Commissione ha ritenuto necessario distinguere e sorvegliare i diversi flussi commerciali per verificare che le misure applicabili alle importazioni cinesi non siano eluse.

Nuovi codici addizionali TARIC

L’articolo 1 inserisce il paragrafo 6 nell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/4 e crea i seguenti codici addizionali TARIC:

  • 88ET: Tioxide Materials Ltd, Regno Unito;
  • 88EU: Tronox Pigments UK Limited, Regno Unito;
  • 8999: tutti gli altri produttori esportatori del Regno Unito.

L’introduzione dei codici consente di aumentare la granularità dei dati doganali e di distinguere le importazioni effettuate dai principali produttori britannici dalle importazioni di altri produttori esportatori.

Ambito della sorveglianza doganale

L’articolo 2, paragrafo 1, dispone che le importazioni originarie del Regno Unito dichiarate con i nuovi codici TARIC, o con eventuali futuri codici corrispondenti, siano soggette a misure di sorveglianza ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione.

La sorveglianza è finalizzata a consentire alla Commissione di seguire l’andamento statistico delle importazioni di diossido di titanio nell’Unione e di confrontare i flussi provenienti dal Regno Unito, non soggetti a misure antidumping, con quelli del prodotto originario della Cina, soggetti al dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/4.

Codici TARIC rilevanti per il monitoraggio dell’elusione

Il considerando 11 richiama, ai fini del monitoraggio, i seguenti codici TARIC relativi alle importazioni nel Regno Unito:

  • 2823 00 00 10;
  • 2823 00 00 30;
  • 3206 11 00 10;
  • 3206 11 00 30.

Il riferimento comprende anche eventuali futuri codici corrispondenti. Qualora le società con sede nel Regno Unito aumentino notevolmente le esportazioni di diossido di titanio verso l’Unione e, contemporaneamente, le importazioni nel Regno Unito effettuate con tali codici, la Commissione può valutare se l’aumento sia collegato a un’elusione delle misure antidumping.

Possibile procedura antielusione

L’eventuale elusione può essere esaminata ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping. Qualora ricorrano i presupposti, la Commissione può avviare un’inchiesta secondo la procedura prevista dall’articolo 13, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Il regolamento non accerta l’esistenza di un’elusione e non estende automaticamente il dazio antidumping alle importazioni dal Regno Unito. Esso istituisce invece un meccanismo di raccolta e monitoraggio dei dati funzionale a un’eventuale successiva valutazione antielusione.

Durata delle misure

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, le misure di sorveglianza cessano alla revoca o alla scadenza del dazio antidumping sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese. La durata della sorveglianza è quindi collegata alla permanenza in vigore delle misure antidumping principali.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La base giuridica è costituita dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 e dall’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Disposizioni principali

Creazione dei codici addizionali TARIC

L’articolo 1 inserisce nell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/4 il paragrafo 6, creando i seguenti codici addizionali TARIC per produttori del Regno Unito: 88ET per Tioxide Materials Ltd, 88EU per Tronox Pigments UK Limited e 8999 per tutti gli altri produttori esportatori.

Sorveglianza sulle importazioni dal Regno Unito

L’articolo 2, paragrafo 1, sottopone a misure di sorveglianza, ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013, le importazioni originarie del Regno Unito dichiarate con i nuovi codici TARIC o con eventuali futuri codici corrispondenti.

Finalità della sorveglianza

La sorveglianza serve a seguire l’andamento statistico delle importazioni di diossido di titanio e ad assicurare che il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/4 sulle importazioni originarie della Cina non venga eluso mediante flussi provenienti dal Regno Unito.

Possibile indagine antielusione

Qualora le società con sede nel Regno Unito aumentino notevolmente le esportazioni di diossido di titanio nell’Unione e, contestualmente, le importazioni nel Regno Unito con i codici TARIC 2823 00 00 10, 2823 00 00 30, 3206 11 00 10, 3206 11 00 30 o con eventuali codici futuri corrispondenti, la Commissione può esaminare l’eventuale elusione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036 e avviare un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3.

Durata delle misure di sorveglianza

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, le misure di sorveglianza cessano quando viene revocato o scade il dazio antidumping sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialemisure antidumpingdoganasorveglianza delle importazioniprevenzione dell’elusione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.