Regolamento (UE) 2026/2070
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2070 della Commissione, del 17 settembre 2026, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2026/164 per quanto riguarda il 2-cloroetanolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2026/164, sostituendolo integralmente per correggere l’indicazione relativa al 2-cloroetanolo contenuto negli additivi a base di cloruro di colina. Il limite è fissato a 40 mg/kg di ossido di etilene, precisando che tale valore si riferisce alla somma di ossido di etilene e 2-cloroetanolo espressa in ossido di etilene, mentre l’impurità considerata è il 2-cloroetanolo. Restano disciplinati l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio, il divieto di uso simultaneo nei mangimi e nell’acqua, gli obblighi di etichettatura e le misure di protezione degli utilizzatori. La rettifica si applica retroattivamente dal 16 febbraio 2026 e l’autorizzazione scade il 16 febbraio 2036.
Rettifica delle condizioni di autorizzazione del cloruro di colina come additivo per mangimi, con riferimento al limite dell’impurità 2-cloroetanolo.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e agli additivi costituiti da una soluzione acquosa o da un preparato di cloruro di colina autorizzati per tutte le specie animali ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2026/164. La rettifica riguarda le condizioni tecniche dell’autorizzazione, le prescrizioni d’uso, di etichettatura e di sicurezza, con applicazione territoriale in tutti gli Stati membri. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica retroattivamente dal 16 febbraio 2026. Non sono indicate esclusioni soggettive o territoriali.
Rettifica delle condizioni di autorizzazione del cloruro di colina come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2070 rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2026/164, che aveva rinnovato l’autorizzazione di una soluzione acquosa e di un preparato di cloruro di colina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. La rettifica si rende necessaria perché il livello precedentemente indicato per il 2-cloroetanolo era espresso con riferimento all’additivo anziché alla sostanza attiva e non descriveva correttamente il parametro analitico, che deve riguardare la somma di ossido di etilene e 2-cloroetanolo espressa in ossido di etilene. La Commissione ha previsto l’applicazione retroattiva per tutelare il legittimo affidamento degli operatori e garantire la certezza del diritto.
Ambito e oggetto della rettifica
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2026/164. Il nuovo allegato disciplina due forme dell’additivo identificato come cloruro di colina:
- numero di identificazione 3a890i: soluzione acquosa con tenore minimo del 74% di cloruro di colina;
- numero di identificazione 3a890ii: preparato solido con tenore minimo del 50% di cloruro di colina.
Entrambi gli additivi rientrano nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale delle vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite. Sono autorizzati per tutte le specie o categorie di animali, senza indicazione di un’età massima, di un tenore minimo o di un tenore massimo nel mangime completo.
Caratteristiche della sostanza attiva
La sostanza attiva è il cloruro di colina, con formula chimica C5H14Cl·NO e numero CAS 67-48-1. È prodotta mediante sintesi chimica e si presenta in forma solida; il criterio di purezza è fissato a un minimo del 99% su base anidra.
Per entrambi gli additivi, l’allegato stabilisce che il 2-cloroetanolo non può superare 40 mg/kg di ossido di etilene. La formulazione normativa precisa che si tratta della somma di ossido di etilene e 2-cloroetanolo espressa in ossido di etilene. Le note dell’allegato chiariscono tuttavia che il valore di 40 mg si riferisce alla presenza dell’impurità 2-cloroetanolo e che il metodo di analisi richiede l’espressione del 2-cloroetanolo in tale unità.
Metodo di analisi
La determinazione del cloruro di colina nell’additivo per mangimi, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua di abbeveraggio deve essere effettuata mediante cromatografia ionica con rilevamento della conduttività, indicata come metodo IC-CD. Le informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono rese disponibili dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per gli additivi per mangimi.
Modalità d’uso e divieto di uso simultaneo
L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Non è però consentito utilizzare simultaneamente cloruro di colina nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio.
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’obbligo riguarda entrambi i prodotti autorizzati e impone agli operatori di fornire informazioni tecniche sufficienti per un impiego corretto e sicuro.
Prescrizioni specifiche per pollame e suini
Per i mangimi destinati a pollame e suini contenenti cloruro di colina, l’etichetta deve riportare la seguente dicitura: «Si raccomanda di non superare i livelli supplementari di 1 000 mg di cloruro di colina/kg di mangime completo per pollame e suini.».
Le istruzioni per l’uso di tali mangimi devono inoltre contenere la dicitura: «Non è consentito l’uso simultaneo con l’acqua di abbeveraggio cui è stato aggiunto cloruro di colina.».
Queste prescrizioni operano come obblighi informativi e di etichettatura a carico degli operatori che immettono o utilizzano mangimi destinati alle specie indicate.
Misure di sicurezza per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi ai quali possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati mediante procedure e misure organizzative, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale destinati alla protezione:
- della pelle;
- degli occhi;
- delle vie respiratorie.
L’obbligo ha natura graduata: prima devono essere adottate misure procedurali e organizzative; in caso di rischio residuo non eliminabile, è necessario ricorrere ai dispositivi di protezione individuale.
Durata dell’autorizzazione
Il periodo di autorizzazione per entrambi gli additivi, identificati dai numeri 3a890i e 3a890ii, termina il 16 febbraio 2036. L’allegato non indica tenori minimi o massimi di sostanza attiva nel mangime completo, mentre stabilisce le condizioni tecniche, analitiche, d’uso e di sicurezza applicabili.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 16 febbraio 2026, ossia dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2026/164 cui si riferisce la rettifica.
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Gli operatori devono pertanto considerare le condizioni rettificate applicabili anche al periodo compreso tra il 16 febbraio 2026 e l’entrata in vigore formale del regolamento di rettifica.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato
L’articolo 1 sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2026/164 con il nuovo allegato contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/2070.
Correzione del limite relativo al 2-cloroetanolo
Per gli additivi identificati dai numeri 3a890i e 3a890ii, il limite è pari a 40 mg/kg di ossido di etilene. Il valore riguarda la somma di ossido di etilene e 2-cloroetanolo espressa in ossido di etilene, ma si riferisce alla presenza dell’impurità 2-cloroetanolo.
Additivi autorizzati e destinatari
Sono disciplinati una soluzione acquosa di cloruro di colina con tenore minimo del 74% e un preparato solido con tenore minimo del 50%, entrambi appartenenti alla categoria degli additivi nutrizionali, gruppo funzionale vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali.
Caratteristiche e analisi
La sostanza attiva è il cloruro di colina, formula C5H14Cl·NO, numero CAS 67-48-1, prodotto mediante sintesi chimica in forma solida, con purezza minima del 99% su base anidra. La determinazione del cloruro di colina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua di abbeveraggio avviene mediante cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD).
Utilizzo nell’acqua di abbeveraggio
L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio, ma non è consentito l’uso simultaneo di cloruro di colina nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio.
Obblighi informativi e di etichettatura
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dei mangimi destinati a pollame e suini contenenti cloruro di colina deve raccomandare di non superare livelli supplementari di 1 000 mg/kg di mangime completo. Le istruzioni per l’uso degli stessi mangimi devono inoltre precisare che non è consentito l’uso simultaneo con acqua di abbeveraggio contenente cloruro di colina.
Sicurezza degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie.
Durata dell’autorizzazione
Per entrambi gli additivi, il periodo di autorizzazione termina il 16 febbraio 2036.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si applica a decorrere dal 16 febbraio 2026 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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