Sentenza n. 32/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - della nota prot. n. 5142 del 7 marzo 2025 del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, trasmessa in pari data ad Ismea; - dell’art. 23 del “Regolamento per l’utilizzazione delle acque a scopo irriguo” del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, nella parte in cui prevede la sospensione della distribuzione idrica per “mancato pagamento dei contributi consortili, in essi compresi quelli relativi all’utenza, posti a carico dell’attuale o dei precedenti onerati”; - per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 3360 del 14 febbraio 2025 del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, trasmessa in pari data ad Ismea; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso ai precedenti, ancorché non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Due note informative sulla situazione debitoria e sulla sospensione dell'erogazione idrica, nonché l'art. 23 del regolamento consortile che prevedeva la sospensione automatica del servizio per mancato pagamento dei contributi, inclusi quelli riferibili a precedenti onerati
Esito
Favorevole al resistente (consorzio di bonifica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ente ricorrente contestava la sospensione del servizio irriguo relativa a un fondo agricolo di oltre duecento ettari, sostenendo di avere appreso solo nel 2025 dell'esistenza di un debito contributivo di circa 450.000 euro, maturato dal 1999 e mai previamente notificato. Deduceva l'illegittimità dell'art. 23 del regolamento consortile per sproporzione, illogicità e irragionevolezza, poiché consentiva l'interruzione automatica della distribuzione idrica per qualsiasi debito, anche esiguo, non esigibile o maturato da precedenti proprietari. Invocava inoltre l'art. 1460 c.c., la buona fede contrattuale e il divieto di abuso del diritto, lamentando il danno alla coltivazione del fondo e sostenendo che, tenuto conto della prescrizione quinquennale, il credito effettivamente esigibile sarebbe stato molto inferiore. Il Consorzio eccepiva il difetto assoluto di giurisdizione sulle note, ritenute mere comunicazioni prive di contenuto provvedimentale, nonché il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla contestazione dei contributi, ritenuti tributari. Deduceva altresì la tardività dell'impugnazione del regolamento, pubblicato nel 2014, l'omessa notifica ai controinteressati e, nel merito, la legittimità della sospensione quale strumento di tutela dell'equilibrio finanziario dell'ente e di parità tra consorziati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo ha escluso la natura provvedimentale delle note del 14 febbraio e del 7 marzo 2025, qualificandole come mera corrispondenza istituzionale e comunicazione di servizio, priva di esercizio di potere amministrativo e non riconducibile agli atti tipici del Presidente o del Consiglio di amministrazione del Consorzio. La loro provenienza da un ente pubblico non era sufficiente a renderle autonomamente impugnabili. Il giudice ha quindi ritenuto insussistente, rispetto a tali note, un atto amministrativo lesivo sottoponibile alla giurisdizione amministrativa. In ogni caso, ha ritenuto tardiva l'impugnazione dell'art. 23 del regolamento irriguo: il regolamento, avente carattere generale e normativo, era stato pubblicato nel dicembre 2014 ed era divenuto efficace e conoscibile dal 1° gennaio 2015. Il termine per impugnarlo decorreva dalla pubblicazione, poiché la disposizione produceva immediatamente effetti potenzialmente lesivi verso la generalità dei consorziati. Il TAR ha inoltre rilevato che una PEC del 16 febbraio 2021 aveva già informato l'ente ricorrente dell'esistenza del debito e dell'impossibilità di erogare l'acqua, ponendolo in condizione di conoscere anche il fondamento regolamentare della sospensione. La nota del 2025 costituiva pertanto una mera reiterazione di quanto già conosciuto. L'inerzia protratta fino all'aprile 2025 determinava la decadenza dall'impugnazione del regolamento. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura pubblica di entrambe le parti e della complessità della controversia.
Norme richiamate
Art. 23 del Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo del Consorzio per la Bonifica della Capitanata
sospensione della distribuzione idrica per “mancato pagamento dei contributi consortili, in essi compresi quelli relativi all’utenza, posti a carico dell’attuale o dei precedenti onerati”
La disposizione regolamentare prevedeva la sospensione automatica della distribuzione idrica in caso di mancato pagamento dei contributi consortili, ma la relativa impugnazione è stata dichiarata tardiva.
Art. 1460 c.c.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione all'eccezione di inadempimento e alla pretesa violazione della buona fede, ma il TAR non ha esaminato tali censure nel merito per la natura preliminare delle ragioni di inammissibilità.
Art. 27 c.p.a.
La disposizione è stata richiamata dal Consorzio per sostenere l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati; il TAR non ha fondato la decisione su tale eccezione.
Massime di principio
- Le comunicazioni con cui un ente pubblico si limita a informare il destinatario della situazione debitoria e a ribadire l'applicazione di una disciplina vigente, senza adottare una determinazione autoritativa riconducibile agli atti tipici dell'ente, non costituiscono provvedimenti amministrativi autonomamente impugnabili davanti al giudice amministrativo.
- La provenienza di un atto da un ente pubblico e la sua attinenza a funzioni di rilevanza pubblica non sono sufficienti a conferirgli natura provvedimentale: occorre che l'atto esprima un esercizio concreto del potere amministrativo e produca una lesione attuale di una posizione giuridica.
- L'impugnazione di un atto generale o normativo che disciplina immediatamente e potenzialmente in modo lesivo la posizione della generalità dei destinatari deve essere proposta entro il termine decadenziale decorrente dalla sua pubblicazione, senza attendere una successiva comunicazione applicativa.
- Una successiva comunicazione individuale non riapre il termine per impugnare un regolamento già efficace e conoscibile quando essa si limita a ribadire l'esistenza e l'applicazione della disciplina regolamentare, soprattutto se il destinatario era stato già informato della relativa situazione concreta.
- La conoscenza del fondamento regolamentare di una misura può risultare dal complesso delle comunicazioni ricevute e dalla disciplina applicabile, anche se la comunicazione non menziona testualmente lo specifico articolo del regolamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 36/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 37/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 38/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 50/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 51/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →