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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20832/2020 del 30/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto l'appello dell'Agenzia contro la sentenza della CTP favorevole ad Auchan su istanza di rimborso IVA relativa al 2010. La controversia riguarda la qualificazione fiscale e la base imponibile delle vendite effettuate mediante buoni Nectar (valore nominale euro 10,00 ma venduti a Nectar a euro 5,83), nonché questioni processuali: la corretta applicazione del principio di non contestazione sui conteggi del quantum debeatur e la decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 21 d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso dell'Agenzia: ha confermato il principio di diritto secondo cui la base imponibile IVA, nelle vendite effettuate mediante buoni acquistati da un terzo a prezzo inferiore al valore nominale, è costituita dal prezzo effettivamente percepito dal venditore (quindi favorevole alla tesi di Auchan circa il rimborso sull'eccedenza), ma ha censurato la CTR per aver ritenuto la non contestazione dei conteggi senza motivare l'attendibilità degli stessi e per non aver adeguatamente valutato la decorrenza del termine di decadenza biennale. Il terzo motivo (vizio motivazionale) è stato rigettato per inammissibilità alla luce della regola della doppia conforme. La sentenza impugnata è stata cassata in parte e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame; la Corte ha disposto inoltre le relative spese del giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    Stabilisce il termine biennale di decadenza per la domanda di rimborso; la decorrenza è dal pagamento o dal momento in cui si verifica il presupposto della restituzione. La Corte ha richiamato che il dies a quo deve risultare dagli atti e che la decadenza può essere rilevata d'ufficio solo se emergono elementi documentali chiari

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2

    Richiamato per le questioni di campo IVA e per la qualificazione delle operazioni a premio; nella fattispecie la Corte ha ritenuto applicabile l'IVA sulle cessioni effettuate tramite buoni, valorizzando la distinzione tra valore nominale e prezzo effettivamente percepito

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 13

    Riprende il criterio europeo che la base imponibile è costituita dal corrispettivo effettivamente ricevuto dal fornitore; la Corte ha applicato tale principio alla fattispecie dei buoni acquistati a prezzo scontato

  • Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva), art. 11

    Richiamata per il principio che la base imponibile è il corrispettivo effettivamente ricevuto; la Corte ha fatto rientrare la fattispecie nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 74

    Riferimento normativo europeo sul funzionamento dell'IVA recepito nel diritto nazionale e attinente alla determinazione della base imponibile

  • Giurisprudenza CGUE: C-288/94 Argos Distribution

    Principale riferimento europeo: il reale controvalore in denaro rappresentato dal buono si desume dall'operazione iniziale di vendita del buono ed è pari al prezzo percepito dal venditore (valore nominale decurtato dello sconto). La Corte ha richiamato questa pronuncia per stabilire che la base imponibile è il prezzo effettivo percepito

  • Giurisprudenza CGUE: C-317/94 Elida Gibbs; C-62/00 Marks & Spencer; C-126/88 Boots; C-48/97 Kuwait Petroleum

    Ulteriori sentenze europee di supporto: chiariscono il principio che l'IVA non può gravare per un importo superiore a quello effettivamente pagato dal consumatore finale e distinguono casi di premi o cessioni gratuite da semplici sconti resi tramite buoni

  • Codice di procedura civile, art. 360

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Richiamato come fondamento delle censure in cassazione: errori di diritto, falsa applicazione delle norme e omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha escluso l'ammissibilità del motivo relativo alla motivazione per effetto della regola della doppia conforme

  • Principio processuale del "principio di non contestazione"

    Applicabile anche nel processo tributario ma opera sul piano probatorio: non può produrre effetti se l'Amministrazione nega in radice l'esistenza del credito; la Corte ha rilevato che la CTR non poteva limitarsi a fondare la decisione sulla non contestazione quando l'Ufficio aveva contestato l'an debeatur

Massime di principio

  • La base imponibile IVA per cessioni effettuate mediante buoni acquistati da terzi a prezzo inferiore al valore nominale è il corrispettivo effettivamente percepito dal venditore (prezzo di cessione dei buoni), non il valore nominale del buono.
  • Il contribuente che chiede il rimborso IVA ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del credito; la mancata specifica contestazione dei conteggi dall'Amministrazione rileva solo se questa non nega l'esistenza del credito in radice.
  • Il principio di non contestazione non può essere utilizzato quando l'Amministrazione contesta l'an debeatur; il giudice deve motivare l'attendibilità dei conteggi del contribuente e non può limitarsi a un richiamo generico alla assenza di contestazioni.
  • La decadenza biennale ex art. 21 d.lgs. 546/1992 decorre dal pagamento o dal momento in cui si verifica il presupposto della restituzione; il rilievo d'ufficio della decadenza richiede elementi documentali chiari sul dies a quo.
  • In controversie tributarie relative ai buoni e agli sconti occorre distinguere chiaramente tra sconti che riducono il corrispettivo effettivamente percepito e vere e proprie cessioni gratuite o premi forniti dal medesimo soggetto promotore, che possono avere diversa qualificazione IVA.
  • In cassazione i vizi motivazionali sono soggetti al limite della "doppia conforme": non sono ammissibili doglianze che si risolvono in mera rivalutazione motivazionale già condivisa in due gradi conformi.

Testo integrale

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