Sentenza n. 1290/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, n. 48 del 30 gennaio 2025, che aveva riconosciuto un’indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Verona, passata in giudicato e notificata al Ministero il 19 marzo 2025, con la quale era stato riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva per 60,16 giornate di ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di euro 3.365,35, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria nella misura maggiore, nonché alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché notificato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché la sentenza civile conteneva una condanna suscettibile di esecuzione e non richiedeva ulteriori accertamenti sul rapporto di lavoro né integrava una condanna generica: la pronuncia aveva già indicato il criterio per la quantificazione degli emolumenti dovuti. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero e l’inadempimento dell’Amministrazione; erano quindi soddisfatte le condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato ordinato a pagare entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza euro 3.365,35, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo. È stato nominato, per l’eventuale successivo inadempimento, il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, quale commissario ad acta; non è stato previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. La richiesta di penalità di mora è stata respinta allo stato, ferma la possibilità di una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione con il commissario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e di disporre, ricorrendone i presupposti, una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Nel caso concreto il commissario è stato nominato preventivamente, mentre la penalità di mora è stata esclusa allo stato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
È stata ritenuta applicabile perché il giudizio riguardava l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, non spontaneamente eseguita dall’Amministrazione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni previste dalla disposizione, in relazione alla notificazione della sentenza al Ministero e alla sua mancata esecuzione.
art. 278 c.p.c.
Il giudice ha escluso che la sentenza civile costituisse una condanna generica, poiché non era controversa la quantità della prestazione dovuta e la pronuncia aveva indicato il criterio di quantificazione dell’importo.
Massime di principio
- Il giudizio amministrativo di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario quando la pronuncia è passata in giudicato, è stata notificata all’amministrazione e non richiede ulteriori accertamenti sul rapporto sostanziale già esaminato dal giudice civile.
- Una condanna non è generica e può essere eseguita in sede di ottemperanza quando la sentenza individua il criterio necessario per determinare l’importo dovuto, anche se la quantificazione degli accessori deve essere effettuata sino al momento del pagamento.
- L’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di eseguire una sentenza passata in giudicato legittima il giudice dell’ottemperanza a ordinare il pagamento entro un termine e a nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente disposta quando il giudice abbia già approntato il rimedio della nomina del commissario ad acta; essa può essere valutata successivamente in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione con il commissario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1281/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1283/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1285/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1286/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →