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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28422/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino)

La controversia

La controversia origina da un verbale della Polizia Municipale che contestava alla ricorrente l’esercizio della vendita di gelati sul proprio autoveicolo in assenza di autorizzazione sanitaria, con richiamo alla disciplina sulla somministrazione di alimenti e bevande. L’opposizione proposta contro la sanzione era stata rigettata in primo grado e l’appello era stato respinto dal Tribunale. In cassazione la ricorrente deduceva, con due motivi strettamente connessi, la violazione e falsa applicazione della normativa sulla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sostenendo che la propria attività fosse una semplice vendita itinerante e non una somministrazione, poiché effettuata con automezzo refrigerato privo di impianti o attrezzature per il consumo sul posto; inoltre lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’assenza di strutture idonee al consumo in loco. Il Comune eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso, eccezione respinta dalla Corte perché la notificazione iniziale era stata tempestivamente inviata ma non apribile per un vizio non imputabile alla notificante, che aveva poi riattivato immediatamente la notifica.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso, ritenendo tempestiva la rinnovazione della notificazione dopo l’esito negativo dovuto a un problema non imputabile alla ricorrente. Nel merito ha accolto entrambi i motivi, rilevando che il Tribunale aveva qualificato erroneamente l’attività come somministrazione di alimenti e bevande, pur in assenza del requisito del consumo sul posto o della predisposizione di impianti o attrezzature per consentirlo, requisito richiesto dalla normativa statale e regionale richiamata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata al Tribunale di Catania, che dovrà riesaminare la fattispecie e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 64 d.lgs. 59/2010

    l’avvio e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza; la norma è rilevante solo se l’attività è effettivamente qualificabile come somministrazione.

  • art. 1 legge n. 287/1991

    la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande consiste nella vendita per il consumo sul posto, cioè quando gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico appositamente attrezzati; la disciplina vale nelle regioni a statuto speciale se compatibile con i rispettivi statuti.

  • art. 1, comma 4, lett. d), legge regionale Sicilia 18/1995

    per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita effettuata unitariamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati.

  • artt. 3 e 10 legge n. 287/1991

    richiamati nel verbale sanzionatorio come base della contestazione amministrativa.

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato nella massima delle Sezioni Unite sulla riattivazione tempestiva della notificazione non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante.

Massime di principio

  • Ai fini della qualificazione di un’attività come somministrazione di alimenti e bevande, è essenziale la presenza del consumo sul posto, inteso come possibilità per l’acquirente di consumare i prodotti nei locali o in spazi appositamente attrezzati; in mancanza di tale requisito, la sola vendita di alimenti non può essere automaticamente ricondotta alla somministrazione.
  • La distinzione tra vendita di prodotti alimentari e somministrazione non dipende dal solo tipo di alimento commercializzato o dalla cautela igienico-sanitaria richiesta, ma dalla concreta predisposizione di locali, impianti o attrezzature idonei al consumo in loco.
  • Quando una notificazione processuale tempestivamente avviata non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, questi conserva gli effetti della richiesta originaria solo se riattiva il procedimento notificatorio con immediatezza dopo aver appreso dell’esito negativo.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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