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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23547/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli che aveva rigettato il reclamo di Iuffredo contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere (13/12/2019). Il ricorrente lamentava condizioni detentive degradanti relative al periodo 03/01/2013-05/05/2018 presso l'Istituto di Santa Maria C.V., denunciando in particolare grave carenza idrica e emissioni maleodoranti provenienti da un impianto di trattamento rifiuti limitrofo; deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando altresì che altra analoga istanza di altro detenuto era stata accolta dallo stesso Tribunale

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il controllo in sede di legittimità è limitato a profili di illegittà e motivazione inesistente o meramente apparente; non era ravvisabile tale vizio. Il Tribunale di sorveglianza aveva valutato la documentazione (nota DAP, accertamenti ARPA, rilievi della Direzione carceraria e ASL) e motivato puntualmente il rigetto: spazio detenuto >= 3 mq, partecipazione ad attività trattamentali e ore di passeggio; per la carenza idrica erano state attivate due sorgenti (pozzi), un impianto di potabilizzazione con monitoraggi mensili che risultavano quasi sempre conformi, distribuzione giornaliera di bottiglie d'acqua (2 litri, poi 4 litri dal 2018) e misure tampone in caso di guasti; per le emissioni, i valori medi giornalieri di acido solfidrico risultavano sotto i limiti monitorati e l'ASL non aveva segnalato disturbi. Applicando la giurisprudenza sulla soglia minima di gravità ex art. 3 CEDU, il Tribunale ha ritenuto che le condizioni lamentate non integrassero trattamento inumano o degradante. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 35-ter, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Norma che consente rimedi risarcitori per trattamenti contrari all'art. 3 CEDU; la Corte ricorda che la valutazione richiede che la sofferenza superi l'inevitabile disagio connesso alla detenzione (soglia minima di gravità)

  • art. 3 CEDU

    Protegge contro trattamenti inumani o degradanti; la Corte e la giurisprudenza nazionale richiedono che la violazione superi una soglia minima di gravità per essere rilevante ai fini risarcitori

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Imposta l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Cassazione controlla che non vi sia motivazione totalmente apparente o assente

  • art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte osserva che il vizio di manifesta illogicità è escluso in questa sede salvo che si tratti di motivazione inesistente o meramente apparente

  • art. 35-bis (richiamato nella motivazione giurisprudenziale)

    Distinto rimedio preventivo; la Corte segnala che i rimedi risarcitori ex art. 35-ter non coincidono con i rimedi preventivi e richiedono la sussistenza della soglia di gravità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali; applicata alla parte soccombente

Massime di principio

  • In Cassazione il sindacato è limitato: si può censurare solo violazione di legge o motivazione inesistente/meramente apparente, non una rivalutazione dei fatti
  • Per ottenere il riconoscimento di trattamento inumano o degradante ex art. 3 CEDU è necessario provare una sofferenza che superi la soglia minima di gravità, oltre il 'mero disagio' connesso alla detenzione
  • Accertamenti tecnici e amministrativi (note DAP, rilevazioni ARPA, segnalazioni ASL, misure adottate dall'amministrazione) possono neutralizzare la prova di condizioni degradanti se mostrano misure di contenimento e conformità ai parametri
  • La circostanza che altro detenuto abbia ottenuto un accoglimento non determina automaticamente l'illegittimità di una decisione favorevole alla parte resistente: occorre valutare le specificità del caso e le prove acquisite
  • Le carenze organizzative o temporanee (es. guasti all'impianto) possono non integrare art. 3 CEDU se esistono misure tampone e controlli periodici che limitano l'afflizione

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