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Sentenza

Sentenza n. 1470/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 3734/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 17 luglio 2024.

Giustizia amministrativa202501470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'erogazione della Carta docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la Carta docente, per l'importo complessivo di € 2.500,00, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione giudiziale nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Nel corso del giudizio è stata regolarizzata la prova della notifica del duplicato informatico del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. In assenza della prova dell'integrale esecuzione da parte del Ministero, il Collegio ha ordinato all'Amministrazione di erogare, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, € 500,00 per ciascuno dei cinque anni scolastici indicati nel titolo, per complessivi € 2.500,00. È stato nominato fin d'ora, per l'eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale Commissario ad acta, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e da eseguire entro i successivi 60 giorni. Il Commissario dovrà determinare l'importo dovuto e adottare gli atti contabili e finanziari necessari, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il TAR ha ritenuto dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano sulla base dell'attestazione della cancelleria.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione, quale presupposto temporale per procedere all'esecuzione giudiziale nei suoi confronti.

  • art. 474 c.p.c.

    Il titolo esecutivo rilevante ai fini dell'esecuzione è la sentenza munita dell'attestazione di conformità; il TAR richiama tale requisito anche con riferimento alla notificazione del titolo nell'ambito dell'ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato alla pubblica amministrazione quale titolo esecutivo e, nei casi previsti, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione.
  • In presenza di un obbligo pecuniario puntualmente determinato dal giudicato e dell'inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine perentorio, indicando l'importo dovuto e le modalità essenziali dell'esecuzione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un Commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore successiva alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
  • Quando l'incarico commissariale rientra nei compiti istituzionali di un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, non è dovuto un compenso aggiuntivo per l'attività di Commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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