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Sentenza

Sentenza n. 633/2026 - Palermo, Sezione 5

per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal MASE e, per quanto di loro competenza, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della Regione Sicilia – Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, in relazione all’istanza presentata da Geremo S.r.l., ai sensi dell’art. 23 D.lgs. n. 152/2006, per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) riguardante il progetto di costruzione ed esercizio di un impianto eolico denominato Anemos, costituito da 10 aerogeneratori, della potenza di 45 MW, da realizzarsi nei comuni di Mazara del Vallo (TP), Salemi (TP) e Santa Ninfa (TP), e per la conseguente condanna del MASE a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 D.lgs. n. 152/2006; nonché sin d’ora per la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia del MASE a porre in essere tale adempimento.

Giustizia amministrativa202501900

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento serbato nel procedimento di VIA relativo a un impianto eolico da 45 MW

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha dedotto che, dopo la presentazione dell’istanza di VIA e la comunicazione ministeriale di procedibilità con avvio della consultazione pubblica, era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006 senza che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC predisponesse lo schema di provvedimento, senza che l’autorità competente acquisisse il concerto dell’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali e senza che il MASE adottasse il provvedimento finale. È stata quindi contestata l’illegittimità del silenzio della Commissione, dell’Assessorato regionale e del MASE, nonché la mancata attivazione dei poteri sostitutivi ministeriali. La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la condanna del MASE a concludere il procedimento VIA e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato dal MASE, ritenendo decorso il termine massimo di conclusione del procedimento VIA senza l’adozione di un provvedimento espresso. Secondo il Collegio, l’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006 stabilisce, per i progetti rientranti nell’ambito PNRR-PNIEC, una scansione temporale complessiva di 160 giorni: 130 giorni per l’istruttoria e la predisposizione dello schema da parte della Commissione Tecnica e 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura entro 20 giorni. L’obbligo del MASE di concludere il procedimento è autonomo e non eludibile e permane anche quando la Commissione tecnica non abbia predisposto lo schema o l’amministrazione competente alla tutela dei beni culturali non abbia reso il proprio apporto endoprocedimentale. Il Ministero è stato onerato di riattivare il procedimento entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e di concluderlo entro i successivi 90 giorni, acquisendo i pareri necessari oppure esercitando i poteri sostitutivi in caso di ulteriore inerzia. È stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, attivabile su istanza di parte dopo l’inutile decorso del termine assegnato, con spese a carico dell’amministrazione intimata. Il MASE e l’Assessorato regionale sono stati condannati in solido al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori e contributo unificato se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la presentazione dell’istanza di VIA, sulla quale si fondava il procedimento avviato dalla società proponente.

  • art. 24 d.lgs. 152/2006

    Rileva per la pubblicazione del progetto e l’avvio della consultazione del pubblico.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Prevede, per i progetti PNRR-PNIEC, la conclusione del procedimento entro 160 giorni, articolati in 130 giorni per l’istruttoria e lo schema di provvedimento e 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale; il termine decorso senza decisione rende illegittimo il silenzio.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto, mediante un provvedimento espresso.

  • art. 31 c.p.a.

    Costituisce, insieme all’art. 117 c.p.a., il fondamento dell’azione contro il silenzio e del potere del giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere.

  • art. 117 c.p.a.

    Consente al giudice, accertata l’illegittimità del silenzio, di assegnare all’amministrazione un termine per provvedere e di prevedere l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.

  • art. 91 c.p.c.

    Giustifica la condanna alle spese delle amministrazioni soccombenti.

  • art. 2, comma 8, l. 241/1990

    È richiamato per l’adempimento della Segreteria al passaggio in giudicato della sentenza.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di VIA relativi a progetti rientranti nell’ambito PNRR-PNIEC, la scansione temporale prevista dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006 impone la conclusione del procedimento entro il termine complessivo stabilito dalla legge; l’inutile decorso del termine integra silenzio-inadempimento.
  • L’obbligo del MASE di concludere il procedimento di VIA è autonomo e non viene meno per la mancata predisposizione dello schema da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC o per l’inerzia dell’amministrazione chiamata a rendere il concerto in materia di tutela dei beni culturali.
  • Quando gli apporti istruttori o i concerti endoprocedimentali non vengono resi nei termini, l’amministrazione procedente deve acquisirli oppure esercitare i poteri sostitutivi disponibili, senza poter giustificare con tali inerzie la mancata adozione del provvedimento finale.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di riattivare e concludere il procedimento entro termini determinati e può nominare sin d’ora un commissario ad acta, attivabile su istanza di parte in caso di persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini e notificazione del ricorso
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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