Sentenza n. 5876/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze del T.A.R. n. 1132 del 17 febbraio 2026 e n. 1115 del 16 febbraio 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del TAR Campania n. 1132 del 17 febbraio 2026 e n. 1115 del 16 febbraio 2026, nella parte in cui avevano liquidato in favore dell'avvocato antistatario rispettivamente 1.500 euro e 500 euro, oltre accessori di legge
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva pagato le spese di lite liquidate in suo favore, quale avvocato dichiaratosi antistatario, dalle sentenze del TAR n. 1132/2026 (1.500 euro oltre accessori) e n. 1115/2026 (500 euro oltre accessori). Ha allegato la notifica dei titoli e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. In corso di causa ha comunicato che il credito relativo alla sentenza n. 1132/2026 era stato pagato, mentre restava insoluto quello derivante dalla sentenza n. 1115/2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla sentenza n. 1132/2026, essendo intervenuto il pagamento dopo la proposizione del ricorso. Ha accolto il ricorso quanto alla sentenza n. 1115/2026: il titolo era passato in giudicato, il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e non era stata fornita prova dell'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare integralmente quanto dovuto, con gli accessori previsti dal titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, autorizzato a delegare un funzionario, con ulteriori 60 giorni per provvedere dalla richiesta dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario dovrà adottare tutti gli atti necessari; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non giustificano l'inadempimento e devono essere attivate, se occorrenti, variazioni di bilancio. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 1.200 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
Nella fattispecie, sussistono tutte le condizioni per l'esercizio dell'azione di ottemperanza di cui all'art. 112, comma 2, lett. a), del predetto codice. La sentenza del T.A.R. (della cui ottemperanza si tratta) è, infatti, passata in giudicato (cfr. attestazione in atti della segreteria) e risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
L'ottemperanza è esperibile per attuare una sentenza amministrativa passata in giudicato; nel caso concreto, la definitività del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio hanno consentito di ordinare l'esecuzione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
La sentenza del T.A.R. (della cui ottemperanza si tratta) è, infatti, passata in giudicato (cfr. attestazione in atti della segreteria) e risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo; nel caso, il termine era spirato senza pagamento.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Per il caso di inutile decorso del termine sopra assegnato, deve essere nominato sin d'ora un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. Tale figura viene individuata nel Direttore Generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo ufficio.
In sede di ottemperanza, per assicurare l'esecuzione in caso di persistente inadempimento, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissandogli un termine per svolgere gli atti necessari.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza amministrativa passata in giudicato quando sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Se l'amministrazione non prova di avere adempiuto a un titolo passato in giudicato e il termine dilatorio è scaduto, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale esecuzione entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
- L'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie, comprese le eventuali variazioni di bilancio.
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