Circolare n. 44 del 29/05/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le principali novità degli studi di settore in vigore dal periodo d’imposta 2007, approvati con i decreti del 6 marzo 2008, soffermandosi sugli indicatori di normalità economica specifici, sull’aggiornamento della territorialità, sui correttivi congiunturali e sui nuovi codici ATECO 2007. Vengono inoltre chiarite le regole di utilizzo di GE.RI.CO. 2008, le modalità di adeguamento in dichiarazione, la maggiorazione del 3%, le modifiche ai quadri contabili e le semplificazioni per imprese multiattività e per alcuni studi professionali. In allegato sono riportati l’elenco degli studi approvati per il 2007, quelli da revisionare per il 2008 e le schede tecniche dei singoli studi per comparto.
Studi di settore. Periodo d'imposta 2007
Studi di settore. Periodo d'imposta 2007
La circolare esamina in modo organico le novità introdotte per gli studi di settore applicabili dal periodo d’imposta 2007, con particolare attenzione alla revisione degli studi, ai nuovi indicatori di normalità economica, ai correttivi congiunturali e alle modifiche operative nei modelli e nel software GE.RI.CO. 2008. Il documento ha l’obiettivo di fornire agli uffici istruzioni interpretative e applicative, ma anche di orientare il contraddittorio con i contribuenti nella fase di controllo.
Quadro normativo e approvazione degli studi
Con i decreti del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 6 marzo 2008 sono stati approvati 68 studi di settore in vigore dal 2007, frutto di 26 prime revisioni e 42 seconde revisioni. Gli studi interessano i comparti manifatture, commercio, servizi e attività professionali. La circolare richiama inoltre il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2007, che ha definito il programma delle revisioni, il parere favorevole della Commissione degli esperti del 31 gennaio 2008 e l’approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati con provvedimento del 18 marzo 2008.
Per il 2008, in attuazione dell’art. 10-bis della legge n. 146 del 1998, sono stati individuati gli studi da revisionare con provvedimento del 14 febbraio 2008. La circolare segnala inoltre che i 68 studi approvati non si applicano ai contribuenti con compensi o ricavi superiori a euro 5.164.569.
Indicatori di normalità economica specifici
La principale innovazione del 2007 è rappresentata dall’introduzione di indicatori di normalità economica specifici per ciascuno studio, previsti dall’art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998. Tali indicatori, a differenza di quelli transitori introdotti nel 2007 per gli studi non revisionati, sono elaborati in modo puntuale per ciascuno studio e per ciascun cluster, con soglie e formule differenziate.
La loro funzione è quella di contrastare situazioni anomale nella compilazione dei modelli e di migliorare la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo. In caso di incoerenza rispetto a tali indicatori, GE.RI.CO. determina maggiori ricavi o compensi da aggiungere al ricavo puntuale e al minimo dello studio. Per gli studi revisionati nel 2007, la congruità si raggiunge solo se i ricavi o compensi dichiarati sono almeno pari al ricavo puntuale aumentato dei maggiori importi derivanti dalla normalità economica.
Differenze rispetto agli indicatori transitori del 2007
La circolare distingue chiaramente i nuovi indicatori specifici dagli indicatori transitori previsti dal comma 14 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006. Questi ultimi restano applicabili agli studi non revisionati e sono comuni per comparto, mentre i nuovi indicatori sono costruiti per singolo studio e spesso anche per sottogruppi distinti in base alla presenza di dipendenti o al luogo di esercizio dell’attività.
La maggiore articolazione delle nuove regole è giustificata anche dal fatto che gli indicatori specifici fanno parte integrante degli studi approvati con il parere della Commissione degli esperti, mentre gli indicatori transitori erano stati approvati senza tale passaggio.
Indicatori per le imprese
Per la maggior parte degli studi evoluti riferiti alle imprese, gli indicatori di normalità applicabili sono tre: rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi, durata delle scorte e incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi. La circolare chiarisce che, per l’indicatore relativo ai beni mobili strumentali, le soglie massime di coerenza sono differenziate per studio e cluster.
L’indicatore sulla durata delle scorte opera, nei nuovi studi, con una logica diversa rispetto al D.M. 20 marzo 2007: se la durata supera la soglia e le rimanenze finali eccedono le esistenze iniziali, il software calcola un livello massimo ammissibile di rimanenze coerente con la normalità economica. Il costo del venduto viene aumentato della differenza tra rimanenze finali dichiarate e il maggiore tra valore normale delle rimanenze ed esistenze iniziali, con conseguenze diverse ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette e IRAP.
L’indicatore di incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi mira invece a contrastare la sovrastima di voci di costo non rilevanti per la stima dei ricavi ma incidere sul reddito. Sono considerati costi residuali gli oneri diversi di gestione e le altre componenti negative, al netto degli utili agli associati. Se il rapporto supera la soglia per il cluster, il maggior importo di ricavi da normalità è calcolato applicando al costo eccedente un coefficiente specifico.
Indicatori per i professionisti
Per gli studi professionali evoluti dal 2007 la normalità economica è misurata, a seconda dei casi, dal rendimento orario o dal rendimento giornaliero. In entrambi i casi si parte dal valore aggiunto, ottenuto sottraendo ai compensi dichiarati alcune tipiche componenti di costo, e lo si rapporta alle ore o alle giornate lavorate.
Se il valore dell’indicatore eccede la soglia massima prevista per il cluster, il software incrementa le ore o le giornate teoriche di lavoro e ricalcola la congruità. Per alcuni studi professionali approvati in applicazione monitorata, come UK02U, UK06U e UK17U, la logica è ancora più selettiva: la congruità dipende dal numero e dalla tipologia delle prestazioni e dalle tariffe medie dichiarate, mentre la normalità è misurata dal rendimento orario e dalle ore medie per prestazione.
Valutazione in sede di accertamento
La circolare sottolinea che gli indicatori di normalità introdotti nei nuovi studi hanno maggiore affidabilità ai fini accertativi rispetto agli indicatori transitori del 2007, ma non legittimano automatismi. L’ufficio deve sempre valutare il contraddittorio con il contribuente e tenere conto di tutti gli elementi documentali che possano giustificare l’apparente anomalia.
Sono richiamate, a titolo esemplificativo, cause giustificative della non coerenza come approvvigionamenti straordinari che aumentano le rimanenze o eventi eccezionali che incidono sui costi residuali. La circolare evidenzia anche la necessità di verificare attentamente la correttezza e la veridicità dei dati contabili inseriti nei modelli, non solo per le voci rilevanti ai fini degli indicatori ma anche per quelle ulteriori che possono influenzare la valutazione della posizione.
Territorialità generale, commerciale e nuovi indicatori locali
Con il decreto del 6 marzo 2008 è stato aggiornato il sistema della territorialità generale e quello della territorialità del commercio. È stata introdotta una nuova classificazione dei comuni basata sul livello di benessere e sviluppo socio-economico, nonché una territorialità specifica riferita ai canoni di affitto dei locali commerciali a livello comunale.
Quest’ultima novità incide su numerosi studi del commercio e consente di modulare la stima dei ricavi in funzione dei costi di locazione. Per alcuni studi sono state introdotte ulteriori analisi territoriali: per UM28U il peso della grande distribuzione organizzata, per UM40A il mercato potenziale misurato dal numero di abitanti per impresa.
Corretti congiunturali e fattori di adattamento
La circolare dedica ampio spazio ai correttivi introdotti per attenuare gli effetti di situazioni di crisi settoriale. Nei comparti manifatturieri TAC e ceramica sono stati introdotti un nuovo correttivo congiunturale automatico e specifici fattori di adattamento per studi come UD07A, UD07B, UD08U, UD13U, UD14U e UD18U. Il correttivo si applica solo se il contribuente è non congruo, normale rispetto agli indicatori e presenta una diminuzione dei ricavi rispetto a un anno base del quinquennio mobile.
Per TD40U e TD41U è previsto un correttivo legato al forte aumento dei prezzi delle materie prime metalliche, mentre per TG40U e TG69U un fattore di adattamento per le rimanenze finali valutate a costo. In tutti questi casi la riduzione non è automatica: GE.RI.CO. visualizza l’importo e l’ufficio lo riconosce solo dopo verifica in contraddittorio.
Adeguamento in dichiarazione e maggiorazione del 3%
Per il periodo d’imposta 2007, con l’eccezione degli studi di prima applicazione, si torna all’applicazione della maggiorazione del 3% prevista per l’adeguamento in dichiarazione ai risultati degli studi di settore. La circolare spiega che nel 2006 la maggiorazione era stata esclusa in alcuni casi perché il valore di riferimento risultava già incrementato per effetto degli indicatori di normalità; tale ragione viene meno dal 2007.
La maggiorazione è dovuta anche dalle imprese multiattività, se ricorrono le condizioni previste dall’art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. n. 195 del 1999.
GE.RI.CO. 2008, ricalcolo e segnalazioni del contribuente
GE.RI.CO. 2008 visualizza il ricavo puntuale e il ricavo minimo comprensivi della normalità economica, oltre ai maggiori ricavi o compensi derivanti dai singoli indicatori e al dettaglio degli esiti di coerenza e incoerenza. La novità più rilevante è la possibilità per il contribuente di segnalare l’eventuale non corretta applicazione di un indicatore e, mediante una specifica sezione, di scegliere la non applicazione oppure di ricalcolare i dati variando le variabili rilevanti.
Le segnalazioni devono essere supportate, ove possibile, da attestazione ex art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998 e descritte nelle note aggiuntive. Il contribuente dovrà poi fornire prova documentale delle cause giustificative nel contraddittorio con l’ufficio. La procedura consente dunque una gestione più flessibile delle anomalie, senza modificare il valore finale di riferimento ai fini della congruità.
Novità nei quadri contabili del modello
Nel quadro F, relativo ai redditi d’impresa, la principale innovazione è il nuovo criterio di valorizzazione dei beni strumentali, che non dipende più dalla mera presenza alla chiusura del periodo d’imposta ma dal ragguaglio ai giorni di possesso. Sempre nel quadro F sono state introdotte specifiche indicazioni per i soggetti che aderiscono al regime dei minimi, per gli importi recuperabili in deduzione relativi ai veicoli, per i collaboratori coordinati e continuativi e per la sezione dedicata ai soci amministratori.
Nel quadro G, relativo ai lavoratori autonomi, sono state inserite nuove voci per completare la determinazione del risultato reddituale: altri proventi lordi, plusvalenze e minusvalenze patrimoniali, altre componenti negative e reddito o perdita dell’attività professionale. È inoltre richiesta l’indicazione delle quote di ammortamento di beni mobili e immobili strumentali.
Imprese multiattività e annotazione separata
Il decreto dell’11 febbraio 2008 ha semplificato gli obblighi per i contribuenti che esercitano attività d’impresa mediante più punti di produzione o più attività non rientranti nel medesimo studio di settore. Dal 2007, per i multiattività, i risultati degli studi non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento se i ricavi delle attività non prevalenti superano il 30% del totale; per il solo 2007 tale soglia è stata fissata al 20%.
La circolare chiarisce anche che l’inizio o la cessazione di una delle attività non costituisce più causa di esclusione dall’applicazione degli studi, sebbene le risultanze possano essere usate solo per la selezione delle posizioni da controllare. È inoltre spiegato come si individua l’intervallo di confidenza negli studi ancora soggetti agli indicatori transitori del 2007.
Contenuto degli allegati
Gli allegati riportano, in modo analitico, l’elenco degli studi approvati in vigore dal 2007, l’elenco degli studi da revisionare per il 2008 e le schede tecniche dei singoli studi per comparto. Le schede descrivono, per ciascuno studio, le attività incluse, i cluster individuati, gli indicatori di coerenza e normalità, gli eventuali correttivi e le specifiche criticità settoriali da considerare in sede di accertamento.
Punti principali
Quadro generale e approvazione dei nuovi studi
Sono stati approvati 68 studi di settore con i decreti del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 6 marzo 2008, in vigore dal periodo d’imposta 2007: 26 sono prime revisioni e 42 seconde revisioni. Gli studi interessano 21 attività del comparto manifatture, 21 del commercio, 20 dei servizi e 6 delle attività professionali. La revisione è stata effettuata sulla base del programma approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2007 ed ha ottenuto il parere favorevole della Commissione degli esperti il 31 gennaio 2008. I modelli dichiarativi per il 2007 sono stati approvati il 18 marzo 2008. Per il 2008 sono stati inoltre individuati gli studi da revisionare con provvedimento del 14 febbraio 2008.
Indicatori di normalità economica specifici
Dal periodo d’imposta 2007 gli studi evoluti applicano indicatori di normalità economica specifici, definiti per ciascuno studio ai sensi dell’art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998. Tali indicatori hanno la funzione di intercettare comportamenti anomali e di stimare eventuali maggiori ricavi o compensi, che si sommano al ricavo puntuale e al minimo dello studio. La circolare evidenzia la differenza rispetto agli indicatori transitori del D.M. 20 marzo 2007, che erano comuni per comparto e meno analitici. Per gli studi 2007, la procedura GE.RI.CO. considera il contribuente congruo solo se i ricavi o compensi dichiarati raggiungono il valore puntuale aumentato dei maggiori ricavi da normalità; per gli studi non revisionati restano invece applicabili gli indicatori transitori del 2006.
Normalità per imprese: durata delle scorte e costi residuali
Per la maggior parte degli studi evoluti per le imprese gli indicatori di normalità sono: rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi, durata delle scorte e incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi. La circolare descrive in dettaglio il funzionamento della durata delle scorte, che in caso di incoerenza può generare un maggior costo del venduto e maggiori importi IVA e imposte dirette/IRAP. Il nuovo indicatore di incidenza dei costi residuali di gestione mira a contrastare l’eccessiva imputazione di oneri diversi di gestione e altre componenti negative non rilevanti per la stima dei ricavi; se i costi superano la soglia massima, la quota eccedente determina maggiori ricavi da normalità. Sono fornite anche le modalità di calcolo e un esempio numerico.
Normalità per professionisti: rendimento orario e giornaliero
Per gli studi professionali evoluti dal 2007 si applicano, alternativamente, il rendimento orario o il rendimento giornaliero, calcolati sul valore aggiunto rapportato rispettivamente alle ore annue lavorate o alle giornate annue lavorate. Se l’indicatore supera la soglia massima, lo studio ricalcola il numero teorico di ore o giornate da dedicare all’attività e adegua la congruità. Per alcuni studi professionali monitorati (UK02U, UK06U, UK17U) gli indicatori sono analoghi ma costruiti su incarichi e prestazioni, con valori minimi provinciali e con una stima fondata sul numero e tipologia delle prestazioni più che sulle variabili contabili.
Attività di accertamento e contraddittorio
La circolare chiarisce che gli indicatori di normalità specifici introdotti nei nuovi studi hanno una maggiore affidabilità rispetto a quelli transitori del 2007, ma non legittimano accertamenti automatici: gli uffici devono sempre valutare le osservazioni del contribuente nel contraddittorio. Sono richiamate possibili cause giustificative della non coerenza, ad esempio incrementi di magazzino dovuti ad approvvigionamenti straordinari o costi residuali influenzati da eventi eccezionali. Il contribuente può segnalare in GE.RI.CO. cause giustificative del non adeguamento, modificare alcune variabili o chiedere la non applicazione del singolo indicatore, preferibilmente con attestazione ex art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998 e con dettagli nelle note aggiuntive.
Territorialità generale e specifica del commercio
Con decreto del 6 marzo 2008 è stato aggiornato il sistema della territorialità generale e della territorialità del commercio a livello comunale, provinciale e regionale, introducendo anche una nuova territorialità relativa ai canoni di affitto dei locali commerciali a livello comunale. L’indicatore territoriale sintetico dei canoni di locazione viene applicato in diversi studi del commercio, tra cui UD01U, UD12U, UM01U, UM05U, UM07U, UM15A, UM28U e UM40A. Per UM28U è stata inoltre introdotta un’analisi della grande distribuzione organizzata; per UM40A un’analisi sul mercato potenziale misurato dagli abitanti per impresa.
Corretti congiunturali e fattori di adattamento
Sono confermati e aggiornati i correttivi per i settori in difficoltà, in particolare nel comparto manifatturiero: per UD07A, UD07B, UD08U, UD13U, UD14U e UD18U viene introdotto un nuovo correttivo congiunturale automatico, applicabile solo in caso di non congruità, normalità agli indicatori e diminuzione dei ricavi rispetto a un anno base mobile del quinquennio. Per TD20U, TD32U, TD35U e TM04U continuano a valere correttivi non automatici specifici. Per TD40U e TD41U è previsto un ulteriore fattore di adattamento per l’aumento dei prezzi delle materie prime metalliche; per TG40U e TG69U un fattore per le rimanenze finali valutate a costo. La riduzione non è automatica e va riconosciuta dagli uffici solo dopo verifica in contraddittorio.
Adeguamento in dichiarazione e maggiorazione del 3%
Per il periodo d’imposta 2007, salvo gli studi di prima applicazione, torna applicabile la maggiorazione del 3% per l’adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. n. 195 del 1999. La circolare precisa che per il 2007 decadono le ragioni che avevano escluso la maggiorazione nel 2006 quando il valore di riferimento era già aumentato dei maggiori ricavi derivanti dagli indicatori di normalità. La maggiorazione è dovuta anche per le imprese multiattività, in presenza delle condizioni normative.
GE.RI.CO. 2008 e nuovi quadri contabili
GE.RI.CO. 2008 espone il ricavo puntuale e minimo comprensivi della normalità economica, nonché i maggiori ricavi o compensi da normalità e il dettaglio degli indicatori che generano incoerenza. Tra le novità del quadro F vi è il ragguaglio del valore dei beni strumentali ai giorni di possesso nell’anno, il dettaglio per i collaboratori coordinati e continuativi, le nuove indicazioni relative al regime dei minimi, ai maggiori importi deducibili per i veicoli e alla sezione sui soci amministratori. Nel quadro G vengono invece introdotte nuove voci per il risultato reddituale delle professioni, comprese plusvalenze, minusvalenze e altre componenti negative, con indicazione delle quote di ammortamento di beni mobili e immobili strumentali.
Semplificazioni per imprese multiattività e intervallo di confidenza
Il decreto dell’11 febbraio 2008 ha semplificato gli obblighi di annotazione separata per i contribuenti con più attività d’impresa o più punti di produzione e vendita. Per le imprese con attività non rientranti nel medesimo studio di settore, i risultati non sono utilizzabili per l’accertamento se i ricavi delle attività non prevalenti superano il 30% del totale, mentre per il solo 2007 il limite è del 20%. È chiarito anche l’“intervallo di confidenza” per gli studi con indicatori di normalità transitori del 2006: esso varia a seconda che il valore di riferimento sia il minimo aumentato dei maggiori ricavi da normalità oppure il solo intervallo tra minimo e puntuale della congruità tradizionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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