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Circolare

Circolare n. 41 del 22/04/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il regime fiscale applicabile alle Autorità portuali alla luce dei commi 992 e 993 dell’art. 1 della legge n. 296/2006. Da un lato, riconosce la non imponibilità IVA per le opere realizzate in porti già esistenti quando si tratti di interventi previsti nel piano regolatore portuale o nelle varianti e qualificati come adeguamenti tecnico-funzionali; dall’altro, precisa che gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle Autorità portuali restano soggetti alla sola imposta proporzionale di registro, mentre i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili IVA. La circolare disciplina anche le modalità di gestione del contenzioso pendente, invitando gli uffici a riesaminare le cause, chiedere l’estinzione dei giudizi e l’abbandono delle pretese erariali, salvo giudicati già formatisi.

Disciplina fiscale delle Autorità Portuali ex legge finanziaria 2007

Disciplina fiscale delle Autorità Portuali ex legge finanziaria 2007

La circolare fornisce chiarimenti interpretativi sui commi 992 e 993 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, inseriti nel quadro delle misure per il rilancio dei porti italiani. Le disposizioni vengono lette come norme di natura interpretativa, con l’obiettivo esplicito di definire il trattamento IVA e di registro e di ridurre il contenzioso già in essere.

Ambito della disciplina e finalità

La circolare sottolinea che la legge finanziaria 2007 interviene sia sul piano organizzativo sia su quello fiscale, perseguendo due obiettivi principali: attribuire alle Autorità portuali maggiore autonomia ed efficienza e favorire opere di ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali. In questo contesto, vengono esaminati i soli commi 992 e 993, di contenuto prettamente fiscale.

Opere realizzate in porti già esistenti

Il comma 992 dispone che la realizzazione, in porti già esistenti, di opere previste nel piano regolatore portuale o nelle relative varianti, ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali, è da considerarsi attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione del porto.

La circolare collega tale previsione all’art. 3, comma 13, del D.L. n. 90/1990, già interpretato in passato dall’Agenzia delle entrate come norma di interpretazione autentica dell’art. 9 del DPR n. 633/1972. Viene quindi confermato il regime di non imponibilità IVA per le prestazioni di servizi relative a opere realizzate nelle aree portuali preesistenti e nelle adiacenze, purché:

  • le opere siano previste nel piano regolatore portuale o nelle varianti;
  • siano qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali della struttura portuale esistente.

La circolare evidenzia che la nuova disposizione chiarisce ulteriormente la portata del regime agevolato e rafforza la lettura già espressa con la risoluzione n. 247/E del 23 luglio 2002.

Atti di concessione demaniale e canoni delle Autorità portuali

Il comma 993 precisa che gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle Autorità portuali, in quanto enti pubblici non economici, restano soggetti alla sola imposta proporzionale di registro e che i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA.

La circolare richiama la legge n. 84/1994, che istituisce le Autorità portuali e ne definisce le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle attività commerciali e industriali nei porti. Tali enti sono qualificati come enti non commerciali; pertanto, ai fini IVA, sono soggetti passivi solo per le operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali. La concessione di beni demaniali, invece, viene considerata un’attività svolta in veste di pubblica autorità.

Da ciò deriva che:

  • i canoni demaniali introitati dalle Autorità portuali non sono rilevanti ai fini IVA;
  • gli atti di concessione demaniale scontano l’imposta proporzionale di registro;
  • per simmetria con il mancato rilievo IVA, la medesima attività non genera reddito d’impresa;
  • i canoni pattuiti assumono rilevanza come redditi di natura fondiaria, poiché riferiti a beni demaniali relativi all’attività istituzionale dell’Autorità portuale.

Riferimenti giurisprudenziali richiamati

La circolare richiama la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-174/06. La decisione, relativa a un soggetto antecedente alle attuali Autorità portuali e caratterizzato da diversa natura commerciale, aveva riconosciuto la rilevanza IVA di rapporti giuridici assimilabili alla locazione di immobili esenti. Tuttavia, la stessa Corte aveva ribadito il principio per cui gli atti posti in essere da enti pubblici non economici in veste di pubblica autorità non rilevano ai fini IVA, principio ritenuto coerente con la disciplina introdotta dal comma 993.

Gestione del contenzioso pendente

Il secondo periodo del comma 993 stabilisce che gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull’applicazione dell’IVA ai canoni demaniali marittimi perdono efficacia e che i relativi procedimenti tributari si estinguono.

In applicazione di tale disposizione, gli uffici dell’Agenzia delle entrate devono:

  • riesaminare caso per caso il contenzioso pendente;
  • abbandonare la controversia quando non siano sostenibili altre questioni;
  • depositare presso la segreteria della Commissione tributaria istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi del comma 993 e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992;
  • chiedere la compensazione delle spese di lite, facendo valere il comma 3 dell’art. 46;
  • prestare acquiescenza alle sentenze già depositate e sfavorevoli all’Agenzia;
  • per i giudizi di legittimità, chiedere all’Avvocatura generale l’abbandono secondo le modalità di rito.

La circolare precisa inoltre che la disciplina non trova applicazione se sia già intervenuta una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.

Vigilanza e uniformità applicativa

La circolare conclude attribuendo alle Direzioni regionali il compito di vigilare affinché i principi illustrati siano applicati in modo uniforme su tutto il territorio.

Punti principali

Premessa e finalità della norma

La circolare commenta le disposizioni fiscali contenute nei commi 992 e 993 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, inserite in un quadro più ampio di rilancio e competitività dei porti italiani. Le norme sono qualificate come interpretative e finalizzate anche a ridurre il contenzioso esistente.

Opere in porti già esistenti e non imponibilità IVA

Il comma 992 stabilisce che la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale, nelle relative varianti o qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali deve intendersi come attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione del porto. Per tali interventi viene riconosciuto il regime di non imponibilità IVA, in continuità con l’art. 3, comma 13, del D.L. n. 90/1990. Il beneficio opera per opere realizzate nelle preesistenti aree portuali e nelle adiacenze, purché previste negli strumenti portuali e qualificate come adeguamento tecnico-funzionale.

Natura giuridica delle Autorità portuali e trattamento IVA dei canoni demaniali

Il comma 993 chiarisce che le Autorità portuali, in quanto enti pubblici non economici, restano assoggettate ai soli effetti dell’imposta proporzionale di registro per gli atti di concessione demaniale. I canoni demaniali riscossi non costituiscono corrispettivi imponibili IVA, poiché l’atto di concessione è posto in essere come esercizio di pubblica autorità. La circolare precisa inoltre che tali attività non generano reddito d’impresa; i canoni assumono quindi rilevanza come redditi di natura fondiaria, in quanto riferiti a beni demaniali relativi all’attività istituzionale dell’ente.

Contenzioso pendente e gestione dei giudizi

Il secondo periodo del comma 993 prevede la perdita di efficacia degli atti impositivi o sanzionatori fondati sull’IVA applicata ai canoni demaniali marittimi e l’estinzione dei relativi procedimenti tributari. Gli uffici devono riesaminare caso per caso il contenzioso pendente e, se non vi sono altre questioni sostenibili, abbandonare la pretesa fiscale. Nei giudizi pendenti va chiesta l’estinzione per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, con richiesta di compensazione delle spese di lite. Se è già stata depositata una sentenza sfavorevole, gli uffici devono prestare acquiescenza; per i giudizi di legittimità occorre chiedere all’Avvocatura generale l’abbandono secondo le modalità di rito. La disposizione non si applica quando vi sia già una pronuncia passata in giudicato.

Vigilanza applicativa

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi indicati nella circolare siano applicati in modo uniforme sul territorio.

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