Circolare n. 43 del 12/05/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il regime IVA applicabile alle prestazioni connesse alla gestione dei rifiuti e alle cessioni/lavorazioni di rottami. Viene precisato quando si applica l’aliquota ridotta del 10% alle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e lavorazioni finalizzate al riciclo, e quando opera il reverse charge ex art. 74 del DPR 633/1972 per le cessioni di rottami e per le lavorazioni che non ne alterano la natura. La circolare ricostruisce inoltre il ruolo delle convenzioni ANCI-CONAI e dei rapporti tra Comuni, Consorzi e aziende riciclatrici, distinguendo i casi in cui il prelievo del materiale dalla piattaforma costituisce o meno cessione.
Trattamento IVA di rifiuti e rottami, con chiarimenti su aliquota ridotta e reverse charge
Rifiuti e rottami: trattamento fiscale ai fini IVA
La circolare n. 43/E del 12 maggio 2008 chiarisce il regime IVA delle prestazioni connesse alla gestione dei rifiuti e delle operazioni aventi ad oggetto rottami. Il documento ricostruisce in modo sistematico l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% e del meccanismo del reverse charge, tenendo conto dell’evoluzione normativa e dei rapporti tra Comuni, Consorzi di filiera e aziende riciclatrici.
Aliquota IVA del 10% per i servizi connessi alla gestione dei rifiuti
Il punto n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972 prevede l’aliquota ridotta del 10% per le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani e speciali. La circolare precisa che il riferimento originario al d.lgs. 22/1997 deve oggi intendersi riferito agli articoli 183, comma 1, lettere d), l) e m), e 184, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2006, che definiscono le nozioni di gestione, stoccaggio, deposito temporaneo, rifiuti urbani e rifiuti speciali.
La disciplina viene letta in connessione con il sistema convenzionale ANCI-CONAI, articolato nell’Accordo Quadro e negli allegati tecnici con i Consorzi di filiera, nonché nelle convenzioni locali stipulate con i Comuni o con i gestori del servizio di raccolta.
Convenzioni locali, piattaforme e proprietà del materiale
La circolare chiarisce che le convenzioni locali hanno la funzione di regolare l’avvio a riciclo del materiale raccolto dai Comuni, direttamente o tramite gestori delegati. Tali convenzioni stabiliscono anche il soggetto proprietario del materiale depositato sulle piattaforme, intese come aree attrezzate e custodite dove vengono conferiti i rifiuti raccolti.
Vengono distinti due scenari:
- se la convenzione è stipulata tra Comuni e Consorzi che agiscono in nome e per conto delle aziende riciclatrici aderenti, il materiale depositato sulla piattaforma è generalmente di proprietà di tali aziende e il prelievo non costituisce cessione;
- se invece i Consorzi agiscono in nome proprio, il materiale è di proprietà dei Consorzi e il prelievo da parte delle aziende riciclatrici costituisce cessione.
In ogni caso, le prestazioni rese dai Comuni o dai soggetti da essi delegati, dalla raccolta fino al conferimento in piattaforma, in favore del soggetto proprietario del materiale, rientrano nel punto 127-sexiesdecies e scontano l’IVA al 10%.
Operazioni agevolabili ai fini del 10%
La circolare individua espressamente le operazioni che possono fruire dell’aliquota ridotta:
- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e relative operazioni di controllo fino al deposito del materiale sulla piattaforma;
- lavorazioni eseguite sul materiale raccolto e depositato, indipendentemente dalla proprietà del materiale, quando tali lavorazioni servono a facilitarne il riciclo, come cernita, selezione o compattamento;
- operazioni connesse all’utilizzo dei rifiuti per il recupero energetico, poiché la gestione dei rifiuti include anche le operazioni di recupero finalizzate a generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti mediante specifici trattamenti.
Reverse charge per le cessioni di rottami
Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché dei relativi lavori e di altri materiali espressamente indicati dall’art. 74, commi settimo e ottavo, del DPR 633/1972, l’imposta è dovuta dal cessionario mediante inversione contabile. Il cedente emette quindi fattura senza addebito dell’IVA, che viene integrata dal cessionario.
La circolare sottolinea che la finalità della norma è antielusiva e di contrasto alle frodi IVA, in coerenza con la Direttiva 2006/69/CE e con gli interventi normativi che hanno esteso il reverse charge ad altri settori.
Materiali interessati e qualificazione come rottame
Rientrano nel perimetro applicativo sia i rottami “nuovi”, cioè gli scarti di lavorazione, sia i rottami “vecchi” provenienti dalla raccolta dei rifiuti. La norma comprende anche i materiali che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti simili, purché la loro natura non sia modificata.
La circolare richiama anche il concetto di materiale “pronto al forno”, che può essere considerato fiscalmente rottame fino alla rifusione finale, persino quando, sotto il profilo merceologico, rappresenti una materia prima secondaria. Lo stesso vale per materiali che non richiedono alcuna preparazione ulteriore prima della rifusione, come le cadute nuove di lavorazione.
Lavorazioni su rottami e servizi assimilati
La circolare estende il reverse charge anche alle prestazioni di servizi rese sui rottami, valorizzando il principio dell’art. 16, comma 3, del DPR 633/1972, secondo cui alle prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni si applica la stessa aliquota prevista per la cessione dei beni prodotti.
In coerenza con tale criterio, il regime dell’inversione contabile si applica anche:
- alle lavorazioni che trasformano rottami ferrosi in semilavorati ferrosi;
- alle lavorazioni sui rottami non ferrosi, in analogia a quanto già affermato in precedenti documenti di prassi;
- alle prestazioni svolte su carta da macero, stracci, pelli, vetri, gomma, plastica e altri materiali indicati dalla norma, a condizione che le lavorazioni siano quelle richiamate dall’art. 74, settimo comma, e che il prodotto resti qualificabile come rottame.
Operazioni accessorie e regime transitorio
Il reverse charge si applica anche alle operazioni accessorie relative ai rottami, come il trasporto effettuato direttamente dal cedente o per suo conto e a sue spese, ai sensi dell’art. 12 del DPR 633/1972.
Infine, la circolare prevede che, per eventuali comportamenti difformi rispetto ai criteri illustrati, posti in essere prima della sua emanazione, possa trovare applicazione l’art. 10, comma 2, della legge n. 212/2000, con esclusione di sanzioni e interessi. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull’applicazione uniforme dei principi esposti.
Punti principali
Ambito della circolare
La circolare fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale IVA delle prestazioni di servizi connesse alla gestione dei rifiuti e delle cessioni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto rottami, coordinando anche i precedenti documenti di prassi sul tema.
Aliquota IVA ridotta per servizi di gestione dei rifiuti
Il punto 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, del DPR 633/1972 assoggetta al 10% le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani e speciali. Il richiamo ai vecchi articoli del d.lgs. 22/1997 va ora inteso come riferito agli articoli 183 e 184 del d.lgs. 152/2006.
Convenzioni ANCI-CONAI e proprietà del materiale
Le convenzioni locali disciplinano il conferimento dei rifiuti sulle piattaforme e stabiliscono chi ne sia proprietario. Se il materiale è di proprietà delle aziende riciclatrici, il prelievo dalla piattaforma non costituisce cessione; se è di proprietà dei Consorzi, il prelievo da parte delle aziende riciclatrici costituisce cessione.
Operazioni soggette al 10%
Sono ricondotte all’aliquota ridotta: le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e controllo fino al deposito sulla piattaforma; le lavorazioni sui materiali raccolti e depositati, anche se il proprietario è un soggetto diverso; le operazioni connesse al recupero energetico, considerate attività di gestione dei rifiuti.
Reverse charge per le cessioni di rottami
L’art. 74, commi 7 e 8, del DPR 633/1972 prevede che l’IVA sia assolta dal cessionario mediante inversione contabile per le cessioni di rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi, carta da macero, stracci, pelli, vetri e altri materiali indicati dalla norma, anche se sottoposti a lavorazioni che ne facilitano utilizzo, trasporto e stoccaggio senza modificarne la natura.
Rottami "nuovi", "vecchi" e prodotto "pronto al forno"
Il regime si applica sia ai rottami nuovi, come gli scarti di lavorazione, sia ai rottami vecchi provenienti dalla raccolta dei rifiuti. Anche il materiale cosiddetto "pronto al forno" può essere considerato fiscalmente rottame fino alla rifusione finale, purché non sia modificata la sua natura.
Lavorazioni su rottami e prestazioni di servizi
Coerentemente con l’art. 16, comma 3, del DPR 633/1972, il reverse charge si estende alle lavorazioni che trasformano rottami in semilavorati o comunque ai servizi su rottami, purché le attività siano quelle espressamente previste dalla norma e il prodotto finale resti qualificabile come rottame.
Operazioni accessorie e tutela del contribuente
Il reverse charge si applica anche alle operazioni accessorie aventi ad oggetto rottami, come il trasporto reso dal cedente o per suo conto. Per eventuali comportamenti difformi tenuti prima della circolare può trovare applicazione l’art. 10, comma 2, dello Statuto del contribuente, con esclusione di sanzioni e interessi.
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