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Circolare

Circolare n. 42 del 29/04/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la nuova disciplina introdotta dall’articolo 2 del D.L. n. 59/2008, che inserisce l’articolo 47-bis nel D.Lgs. n. 546/1992 per regolare la sospensione giudiziale degli atti volti al recupero di aiuti di Stato incompatibili. Vengono chiariti ambito di applicazione, presupposti cautelari, coordinamento con la sospensione ordinaria, termini accelerati per la trattazione nel merito, regole per l’appello, disciplina transitoria, vigilanza sui termini e abrogazione della precedente normativa del 2007. La circolare fornisce inoltre istruzioni operative agli Uffici, incluso il riesame delle sospensioni già concesse e il monitoraggio delle istanze.

Sospensione degli atti di recupero di aiuti di Stato e disciplina delle relative controversie

Sospensione degli atti di recupero di aiuti di Stato e definizione delle controversie

La circolare fornisce istruzioni operative sull’articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, che ha inserito nel D.Lgs. n. 546/1992 l’articolo 47-bis. La nuova disposizione disciplina in modo speciale la sospensione giudiziale degli atti finalizzati al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, con l’obiettivo di garantire un recupero immediato ed effettivo, coerente con il diritto dell’Unione.

Quadro normativo e finalità

La circolare ricorda che il decreto-legge n. 59/2008 è entrato in vigore il 9 aprile 2008 e che l’articolo 2 contiene sia la nuova disciplina sostanziale e processuale sia le norme transitorie e di attuazione. È inoltre abrogato l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 1 del D.L. n. 10/2007, che prevedeva una diversa disciplina cautelare per specifiche ipotesi di recupero di aiuti.

Ambito di applicazione

L’articolo 47-bis si applica alle controversie aventi ad oggetto gli atti o provvedimenti emessi per il recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999. Il termine "atto volto al recupero" è interpretato in senso ampio e comprende anche gli atti tipici della riscossione, purché rientrino nella giurisdizione delle Commissioni tributarie.

Presupposti della sospensione

La sospensione dell’efficacia dell’atto di recupero può essere concessa solo in presenza congiunta:

  • di gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, oppure di un evidente errore nell’individuazione del soggetto obbligato, oppure di un evidente errore nel calcolo;
  • del pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto.

La circolare insiste sul fatto che il periculum in mora è sempre necessario e deve accompagnare uno dei presupposti sostanziali sopra indicati.

Gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero

I gravi motivi devono emergere come evidenti ragioni di fatto e di diritto tali da far dubitare seriamente della validità della decisione di recupero. La Commissione tributaria provinciale, se ravvisa tali motivi, deve disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia con richiesta di trattazione d’urgenza, salvo che la questione di validità sia già stata rimessa alla Corte.

La circolare chiarisce inoltre che la sospensione non può essere concessa se il soggetto interessato, pur potendo farlo, non ha impugnato la decisione comunitaria, oppure l’ha impugnata senza chiedere la sospensione ai sensi dell’articolo 242 del Trattato, oppure se la sospensione non è stata concessa. Viene richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia sul carattere definitivo della decisione comunitaria nei confronti di chi non l’abbia tempestivamente contestata.

Evidente errore nell’individuazione del soggetto e nel calcolo

L’errore nella individuazione del soggetto destinatario del recupero deve essere immediatamente percepibile, senza approfondimenti istruttori di merito, e deve consistere in una palese discrasia soggettiva. Analogamente, l’errore di calcolo deve risultare dagli elementi contenuti nell’atto di recupero e consistere in una manifesta incongruenza tra importo complessivo richiesto e somme derivanti dalla liquidazione delle singole voci. In quest’ultimo caso la sospensione può riguardare solo i limiti dell’errore rilevato.

Pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile

Il danno temuto deve essere concreto, attuale e non riparabile con una futura decisione favorevole. La sua valutazione non può basarsi soltanto sull’entità dell’importo preteso, ma deve considerare anche gli elementi soggettivi, la situazione patrimoniale e aziendale del ricorrente e la finalità sopranazionale del recupero. La circolare sottolinea che, essendo gli aiuti incompatibili pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, i destinatari della decisione possono prevedere l’esigenza di adeguarsi e predisporre riserve, elemento che incide sulla valutazione del pregiudizio.

Coordinamento con l’articolo 47 del D.Lgs. n. 546/1992

L’articolo 47-bis richiama solo alcune disposizioni dell’articolo 47 del D.Lgs. n. 546/1992, in particolare i commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8. Non si applica la sospensione inaudita altera parte prevista dal comma 3 dell’articolo 47, né il comma 6, perché la disciplina del nuovo articolo contiene regole speciali sui termini di trattazione del merito. Si precisa inoltre che, ai fini della revoca della sospensione, rileva anche il mutamento del diritto comunitario.

Trattazione nel merito e termini accelerati

Quando la sospensione è concessa, il merito deve essere deciso entro 60 giorni dall’ordinanza. L’ordinanza di sospensione perde efficacia decorsi 60 giorni, ma la Commissione tributaria provinciale può, su istanza di parte, riesaminarla e confermarla, anche solo in parte, per un ulteriore periodo non superiore a 60 giorni e non prorogabile. La conferma richiede il permanere dei medesimi presupposti della sospensione.

Per questi termini non opera la sospensione feriale. Se viene disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla validità della decisione di recupero, il termine di 60 giorni resta sospeso dal deposito dell’ordinanza di rinvio e riprende dalla trasmissione della decisione europea.

Udienza, dispositivo e deposito della sentenza

Le controversie sono discusse in pubblica udienza. Il Collegio decide in camera di consiglio; il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e lo legge in udienza, a pena di nullità. La sentenza deve essere depositata in segreteria entro 15 giorni dalla lettura del dispositivo e il Segretario deve darne immediata comunicazione alle parti.

Giudizio di appello

In appello le controversie relative agli atti di recupero hanno priorità assoluta. Tutti i termini processuali, salvo quello per proporre il ricorso, sono ridotti alla metà. Si applicano anche in appello le regole sulla pubblica udienza, sulla deliberazione in camera di consiglio, sulla lettura immediata del dispositivo, sul deposito entro 15 giorni e sulla sospensione dei termini in caso di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Disciplina transitoria

Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, se l’atto di recupero era già stato sospeso, la controversia deve essere definita nel merito entro 60 giorni dal 9 aprile 2008. La Commissione tributaria provinciale deve inoltre riesaminare, su istanza di parte, le sospensioni già concesse e revocarle se non ricorrono i nuovi presupposti. Viene anche ridotto a dieci giorni liberi il termine per la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza nelle controversie interessate.

Vigilanza e adempimenti degli Uffici

La circolare ordina agli Uffici di depositare senza indugio le istanze di riesame dei provvedimenti cautelari già concessi, indicando i motivi ostativi alla conferma. Poiché le applicazioni informatiche non risultano adeguate alle nuove regole, gli Uffici devono procedere manualmente alla gestione delle scadenze non coperte dal sistema.

Monitoraggio e controlli interni

Gli Uffici devono monitorare:

  • il numero delle sospensioni concesse alla data di entrata in vigore del decreto;
  • il numero delle controversie per cui è stata proposta istanza di riesame, con indicazione della data di presentazione;
  • l’esito delle richieste di riesame.

Le Direzioni regionali devono trasmettere le risultanze entro 60 giorni all’indirizzo di posta elettronica indicato nella circolare e vigilare affinché i principi interpretativi siano applicati in modo uniforme.

Punti principali

Introduzione della disciplina speciale

L’articolo 2 del D.L. 8 aprile 2008, n. 59 ha introdotto nel D.Lgs. n. 546/1992 l’articolo 47-bis, dedicato alla sospensione degli atti di recupero di aiuti di Stato e alla definizione delle relative controversie. La nuova disciplina, entrata in vigore il 9 aprile 2008, mira ad assicurare l’esecuzione immediata ed effettiva delle decisioni della Commissione europea in materia di recupero.

Ambito di applicazione

La norma si applica alle controversie aventi ad oggetto gli atti volti al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999. Il termine comprende tutti gli atti o provvedimenti emessi per il recupero dell’aiuto, inclusi gli atti tipici della riscossione rientranti nella giurisdizione delle Commissioni tributarie.

Presupposti per la sospensione

La sospensione può essere concessa solo se sussistono cumulativamente: gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, oppure un evidente errore nell’individuazione del soggetto o un evidente errore nel calcolo, e inoltre il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto. Il requisito del periculum in mora è sempre necessario insieme ad almeno uno dei presupposti della lettera a).

Gravi motivi di illegittimità e rinvio pregiudiziale

I gravi motivi devono tradursi in evidenti ragioni di fatto e di diritto che facciano emergere seri dubbi sulla validità della decisione di recupero. In tale ipotesi la Commissione tributaria provinciale deve disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia con richiesta di trattazione d’urgenza, salvo che la questione di validità sia già stata rinviata. Se la sospensione è chiesta per profili di legittimità, essa non può essere accolta se il beneficiario non ha impugnato la decisione comunitaria, l’ha impugnata senza chiedere la sospensione ai sensi dell’articolo 242 del Trattato, oppure se tale sospensione non è stata concessa.

Errore nell’individuazione del soggetto o nel calcolo

L’errore sul soggetto deve essere evidente e percepibile prima facie, senza approfondimenti di merito, e deve riguardare una palese discrasia nell’identificazione del destinatario dell’obbligo di restituzione. L’errore di calcolo deve emergere dagli elementi dell’atto di recupero e consistere in un’incongruenza manifesta tra l’importo richiesto e la somma risultante dalle singole voci poste a base del recupero; la sospensione opera nei limiti dell’errore stesso.

Pregiudizio imminente e irreparabile

Il pericolo deve essere concreto, effettivo e immediato, e non suscettibile di ristoro successivo con una decisione favorevole nel merito. La valutazione non può limitarsi all’importo richiesto, ma deve considerare anche la situazione soggettiva, patrimoniale e aziendale del ricorrente, nonché la finalità sopranazionale del recupero. È rilevante anche il comportamento del contribuente successivo alla pubblicazione della decisione di recupero nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Trattazione del merito e termini

Quando è concessa la sospensione, il merito deve essere definito entro 60 giorni dall’ordinanza. L’ordinanza perde efficacia dopo 60 giorni, salvo conferma, anche parziale, su istanza di parte e previa verifica dei medesimi presupposti; la conferma non è prorogabile oltre ulteriori 60 giorni. Non si applica la sospensione feriale dei termini. Se è disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, il termine di 60 giorni resta sospeso fino alla trasmissione della decisione europea.

Disciplina del giudizio e dell’appello

Le controversie sono discusse in pubblica udienza; il Collegio decide in camera di consiglio, il dispositivo va letto in udienza a pena di nullità e la sentenza va depositata entro 15 giorni. In appello, le controversie hanno priorità assoluta e tutti i termini sono ridotti alla metà, salvo quello per proporre ricorso. Si applicano inoltre le regole speciali su pubblica udienza, lettura del dispositivo, deposito della sentenza e sospensione dei termini in caso di rinvio pregiudiziale.

Disciplina transitoria e abrogazione

Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, se l’esecutività dell’atto di recupero era stata sospesa, le controversie devono essere definite nel merito entro 60 giorni dal 9 aprile 2008. La Commissione tributaria provinciale deve riesaminare, su istanza di parte, i provvedimenti cautelari già concessi e revocarli se mancano i nuovi presupposti. È abrogato l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 1 del D.L. n. 10/2007, che prevedeva una disciplina cautelare precedente per il recupero di specifici aiuti.

Adempimenti degli Uffici e monitoraggio

Gli Uffici devono presentare senza indugio l’istanza di riesame delle sospensioni già concesse ed evidenziare i motivi ostativi alla conferma. Devono inoltre gestire manualmente le scadenze non ancora adeguate nei sistemi informatici e monitorare numero delle sospensioni concesse, numero delle istanze di riesame presentate con relativa data ed esito. Le Direzioni regionali devono trasmettere le risultanze entro 60 giorni via e-mail all’indirizzo indicato e vigilare sull’uniforme applicazione dei principi della circolare.

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