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Circolare

Circolare n. 47 del 18/06/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare raccoglie risposte interpretative su numerosi temi fiscali legati alla legge finanziaria 2008 e ad altre disposizioni collegate. Vengono chiariti, tra l’altro, i requisiti per il regime dei contribuenti minimi, la deducibilità di spese e interessi nel lavoro autonomo e nelle società IRES, le modalità di rettifica delle dichiarazioni, il trattamento delle società non operative e le regole applicative degli studi di settore. Sono inoltre forniti precisazioni su consolidato nazionale, trasparenza fiscale, CFC, costi black list e scioglimento agevolato.

Risposte a quesiti su finanziaria 2008, redditi, società non operative e studi di settore

Risposte a quesiti su finanziaria 2008, lavoro autonomo, società e studi di settore

La circolare raccoglie, in forma di risposte a quesiti formulati dalla stampa specializzata, numerosi chiarimenti applicativi su disposizioni della legge n. 244 del 2007 e su altre norme fiscali correlate. I temi affrontati riguardano sia persone fisiche e lavoratori autonomi, sia società di persone e di capitali, con particolare attenzione ai profili dichiarativi, alla deducibilità dei costi e alle regole di rettifica delle dichiarazioni.

Contribuenti minimi

Per l’accesso al regime agevolato dei contribuenti minimi viene chiarito che il limite dei € 15.000 nel triennio precedente riguarda gli acquisti di beni strumentali e comprende anche i costi per affitti passivi e canoni di leasing. Nel caso prospettato, un geometra che abbia sostenuto costi entro tale soglia può rientrare nel regime; il regime, tuttavia, cessa di avere efficacia se nel 2008, sommando gli acquisti del 2006 e del 2007, si supera complessivamente il plafond di € 15.000.

Lavoro autonomo: spese incrementative su immobili

La circolare distingue tra immobili acquistati dal 1° gennaio 2007 e immobili acquistati in data anteriore. Per i primi, le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione di natura incrementativa seguono il regime di deducibilità proprio delle quote di ammortamento dell’immobile; quelle non incrementative sono deducibili nel periodo di sostenimento entro il limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili, con eccedenza ripartita in cinque quote costanti nei cinque periodi successivi. Per gli immobili acquistati prima del 1° gennaio 2007 resta invece ferma la disciplina previgente, che consente la deduzione in quote costanti nel periodo d’imposta di sostenimento e nei quattro successivi.

Lavoro autonomo: mezzi di trasporto e recupero in Unico 2008

In materia di autoveicoli, viene chiarito che il recupero in Unico 2008 della maggiore deduzione derivante dal passaggio dal 25% al 30% costituisce una disciplina eccezionale e non estensibile analogicamente. Pertanto, eventuali ulteriori rettifiche della dichiarazione 2006 devono essere effettuate mediante dichiarazione integrativa, indipendentemente dalle ragioni che avevano indotto il contribuente a non dedurre determinate quote. La tutela dell’affidamento può incidere sul piano sanzionatorio, ma non modifica la quantificazione del debito d’imposta.

Lavoro autonomo: rimborsi spese e ricariche telefoniche

Per le spese di vitto e alloggio viene precisato che l’integrale deducibilità è consentita solo quando la spesa sia sostenuta direttamente dal committente per conto del professionista e addebitata in fattura. In tutte le altre ipotesi resta applicabile il limite del 2% dei compensi percepiti, trattandosi di una limitazione oggettiva non derogabile se non nei casi previsti dalla legge. Quanto alle ricariche telefoniche e alle schede prepagate connesse all’uso del cellulare nell’attività professionale, la circolare le ricomprende tra i costi deducibili all’80%, purché siano inerenti all’attività svolta e tracciabili.

Procedure e rettifiche della dichiarazione

Sul tema dello scorporo del valore delle aree, la norma della finanziaria 2008 viene qualificata come interpretazione autentica, ma non viene previsto un meccanismo di recupero automatico delle maggiori deduzioni pregresse. Il recupero avviene quindi tramite dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322/1998. In relazione al ravvedimento operoso, se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta per il 2006 che determina anche maggiori acconti per il 2007, si realizza pure l’ipotesi di insufficiente versamento dell’acconto, con conseguente applicazione delle sanzioni dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, salva la possibilità di avvalersi del ravvedimento.

Soggetti IRES: costi auto e fringe benefit

Per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, la deducibilità al 90% va applicata all’intero ammontare dei costi riferiti al veicolo, comprensivo del fringe benefit tassato in capo al dipendente. Non è quindi possibile ridurre preventivamente la base di calcolo del 90% sottraendo il valore del benefit.

Soggetti IRES: cessione di automezzo riscattato da leasing

La circolare affronta anche la cessione di un automezzo riscattato da un contratto di leasing. Se il bene viene ceduto nello stesso periodo d’imposta del riscatto e non esistono quote di ammortamento pregresse, la plusvalenza va resa imponibile in proporzione al rapporto tra canoni dedotti e canoni complessivi dovuti. Se invece il bene è stato ammortizzato per almeno un periodo d’imposta, si applica la regola generale dell’art. 164 del TUIR, che collega la tassazione della plusvalenza alla stessa proporzione tra ammortamento fiscalmente dedotto e ammortamento complessivo.

Soggetti IRES: interessi passivi su finanziamenti per automezzi

Viene ribadito che l’art. 164 del TUIR è disciplina speciale e assorbe ogni componente negativo relativo ai veicoli in esso contemplati, compresi gli interessi passivi su finanziamenti contratti per il loro acquisto. Tali interessi sono quindi deducibili secondo le percentuali previste dall’art. 164: integralmente per i mezzi strumentali esclusivi o adibiti a uso pubblico, al 40% per i veicoli di uso ordinario (80% per agenti e rappresentanti), e al 90% per i mezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

Soggetti IRES: immobili-patrimonio e interessi passivi

In relazione agli immobili-patrimonio di cui all’art. 90 del TUIR, la circolare interpreta il riferimento ai finanziamenti per l’“acquisizione” in senso ampio, includendovi non solo l’acquisto ma anche la costruzione. Gli interessi passivi relativi a tali finanziamenti non rientrano dunque nell’indeducibilità assoluta dell’art. 90, comma 2, ma restano assoggettati alla disciplina dell’art. 96 del TUIR. Restano invece integralmente indeducibili gli interessi relativi a finanziamenti diversi da quelli contratti per l’acquisizione dell’immobile-patrimonio, salvo la previsione transitoria per i finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, per i quali il comma 36 dell’art. 1 della legge n. 244/2007 esclude l’applicazione dell’art. 96.

Società non operative e scioglimento agevolato

Per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo, la mancata distribuzione di dividendi da parte della partecipata non costituisce di per sé una situazione oggettiva sufficiente. Occorre dimostrare che gli utili non distribuiti sono stati o saranno effettivamente investiti in un piano di autofinanziamento volto al rafforzamento dell’attività produttiva. In materia di scioglimento agevolato delle società di persone, la circolare conferma che il regime agevolato incide sia sulla società sia sui soci: il reddito in capo ai soci è determinato considerando il valore dei beni assegnati al netto dell’importo già assoggettato a imposta sostitutiva dalla società, importo che non costituisce reddito per i soci e non incrementa il costo fiscale della partecipazione. L’aliquota ridotta al 10% si applica soltanto alle procedure avviate dal 1° gennaio 2008; una delibera successiva al 31 maggio 2007 ma anteriore al 1° gennaio 2008 non consente di accedere ad alcuna procedura agevolata.

Unico 2008: immobili, CFC, costi black list e partecipazioni

Per un’immobiliare di gestione si chiarisce che gli interessi passivi su finanziamenti per acquisto o costruzione di immobili-patrimonio, nonché quelli sullo scoperto di conto corrente se riferiti a tali finanziamenti, rientrano nella disciplina dell’art. 96 TUIR e non nell’indeducibilità assoluta dell’art. 90, comma 2. In materia di CFC residenti in Paesi black list, il reddito della controllata va rideterminato secondo la normativa italiana, imputato pro quota al controllante e tassato separatamente con aliquota IRES del 33%, con riconoscimento del credito per le imposte estere nei limiti dell’art. 165. Per i costi verso professionisti residenti in Paesi black list, la deducibilità richiede la prova dell’effettività dell’attività professionale o dell’effettivo interesse economico dell’operazione; il costo va indicato nel quadro RF e l’omessa indicazione comporta sanzione, ma non impedisce la deduzione. Le quote di partecipazione in una società di fatto formata dagli eredi possono essere rivalutate se possedute al 1° gennaio 2008, con perizia da redigere e asseverare entro il 30 giugno 2008. Se manca il presupposto per la tassazione separata in caso di recesso del socio di società di persone, l’eccedenza redditualmente rilevante va dichiarata nel quadro RH come reddito di partecipazione.

Consolidato nazionale e trasparenza

Nel caso di interruzione del consolidato nazionale, le perdite residue spettano di regola alla consolidante, salvo che, in sede di opzione, sia stato scelto il criterio alternativo di attribuzione ai soggetti che le hanno prodotte. Le perdite pregresse dei soci partecipanti a società in trasparenza non sono compensabili con gli utili attribuiti dalla partecipata relativi a periodi d’imposta iniziati dopo il 4 luglio 2006. Inoltre, l’opzione trasmessa tardivamente per il consolidato o per la trasparenza non può essere sanata con il solo comportamento concludente: l’invio della comunicazione nei termini resta una condizione essenziale per accedere al regime.

Studi di settore: intervallo di confidenza e benefici fiscali

La circolare chiarisce che i contribuenti che si collocano naturalmente nell’intervallo di confidenza sono generalmente considerati in linea con le risultanze degli studi di settore ai fini dell’attività di accertamento. Tuttavia, questa valutazione non si estende automaticamente ai benefici normativi connessi alla congruità, come l’inibizione dei poteri di accertamento del comma 4-bis dell’art. 10 della L. 146/1998 o la disapplicazione della disciplina delle società di comodo. Per tali benefici il contribuente deve dichiarare, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi almeno pari al livello minimo o puntuale richiesto dalle norme applicabili, tenendo conto degli indicatori di normalità economica quando previsti.

Studi di settore: quadro F, valore dei beni strumentali e normalità economica

Le nuove informazioni inserite nel quadro F sui compensi agli amministratori hanno solo finalità di monitoraggio e non incidono sul calcolo di congruità di Gerico. Quanto al valore dei beni strumentali, non deve essere ridotto in dichiarazione per il solo minor utilizzo del bene: tale circostanza potrà essere valutata dall’ufficio nel contraddittorio, ma non altera l’indicazione contabile da effettuare nel modello. La circolare precisa infine il rapporto tra analisi della congruità e normalità economica: per gli studi revisionati dal 2007 il dato rilevante è quello risultante dalla somma della congruità e degli eventuali maggiori ricavi derivanti dagli indicatori di normalità economica; per gli altri studi, il riferimento è il maggiore tra il livello minimo comprensivo degli indicatori e il livello puntuale senza tali indicatori. Le anomalie del funzionamento degli indicatori sono quelle già illustrate nelle precedenti circolari del 2007 e nel comunicato stampa del 28 giugno 2007.

Punti principali

Contribuenti minimi

Si chiarisce che un professionista che, nel triennio precedente l’ingresso nel regime, non ha superato € 15.000 di acquisti di beni strumentali può accedere al regime dei minimi. Nel computo rientrano anche affitti passivi e canoni di leasing. Il regime cessa se nel 2008, sommati agli acquisti del 2006 e 2007, si supera il limite complessivo di € 15.000.

Lavoro autonomo: spese su immobili, auto e rimborsi

Per gli immobili acquistati dal 1° gennaio 2007 si distingue tra spese incrementative, deducibili secondo le regole delle quote di ammortamento dell’immobile, e spese non incrementative, deducibili entro il 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili con eccedenza ripartita in cinque anni. Per gli immobili acquistati prima del 1° gennaio 2007 continua ad applicarsi la vecchia disciplina quinquennale. Si conferma inoltre che il recupero in Unico 2008 della maggiore deduzione auto derivante dal passaggio dal 25% al 30% è norma eccezionale, mentre ulteriori correzioni del 2006 richiedono dichiarazione integrativa. Le spese di vitto e alloggio sono integralmente deducibili solo se sostenute direttamente dal committente e riaddebitate in fattura; negli altri casi vale il limite del 2% dei compensi. Le ricariche telefoniche e schede prepagate sono deducibili all’80% se inerenti e tracciabili.

Procedure e rettifiche della dichiarazione

Per lo scorporo delle aree, la legge finanziaria 2008 è interpretata come norma di interpretazione autentica, ma non prevede un meccanismo di recupero automatico: il recupero delle maggiori deduzioni avviene tramite dichiarazione integrativa a favore. In tema di ravvedimento operoso, se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta 2006 con riflessi su maggiori acconti 2007, si integra anche la fattispecie dell’insufficiente versamento dell’acconto, ferma la possibilità di ravvedimento.

Soggetti IRES: auto, leasing, interessi passivi

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, la deduzione al 90% si applica all’intero costo del veicolo, comprensivo del fringe benefit, e non al netto di quest’ultimo. In caso di cessione di un automezzo riscattato da leasing, la plusvalenza va tassata in proporzione ai canoni dedotti rispetto a quelli complessivi se la cessione avviene nello stesso periodo del riscatto; se il bene è stato ammortizzato per almeno un esercizio si applica la regola generale dell’art. 164. Gli interessi passivi su finanziamenti per automezzi seguono la disciplina speciale dell’art. 164 e non quella generale dell’art. 96 TUIR. Per gli immobili-patrimonio, gli interessi passivi relativi a finanziamenti per acquisto o costruzione sono trattati come deducibili nei limiti dell’art. 96; restano invece indeducibili quelli non riferiti all’acquisizione, salvo la deroga transitoria per gli immobili destinati alla locazione garantiti da ipoteca.

Società non operative e scioglimento agevolato

La mancata distribuzione di dividendi da parte della partecipata non basta, da sola, a giustificare la disapplicazione della disciplina delle società di comodo: occorre provare che gli utili non distribuiti siano stati effettivamente reinvestiti. Per lo scioglimento agevolato delle società di persone, la tassazione sostitutiva incide anche sulla posizione dei soci, che determinano il reddito come differenza tra valore dei beni assegnati, al netto dell’importo già assoggettato a imposta sostitutiva, e costo fiscale della partecipazione. L’aliquota ridotta al 10% si applica solo alle procedure avviate dal 1° gennaio 2008; se la delibera è successiva al termine del 31 maggio 2007 ma precedente al 1° gennaio 2008 non si accede ad alcuna procedura agevolata.

Unico 2008: immobiliare di gestione, CFC, costi black list e partecipazioni

Per le immobiliari di gestione si precisa che gli interessi passivi su finanziamenti per acquisto o costruzione di immobili-patrimonio sono deducibili nei limiti dell’art. 96, e che anche gli interessi sullo scoperto di conto corrente sono deducibili solo se riferibili a tali finanziamenti. Per la CFC black list, il reddito va rideterminato secondo la normativa italiana, imputato pro quota al controllante e tassato separatamente con aliquota IRES del 33%, con credito per le imposte estere nei limiti dell’art. 165. Per i costi black list, la deducibilità richiede prova dell’effettiva attività del professionista estero o dell’effettivo interesse economico dell’operazione; il costo va indicato in RF33 e, se deducibile, anche in RF55, mentre l’omessa indicazione comporta sanzione ma non preclude la deduzione. Le quote di una società di fatto possono essere rivalutate se possedute al 1° gennaio 2008, con perizia da redigere e asseverare entro il 30 giugno 2008. In caso di recesso del socio di società di persone, l’“eccedenza da recesso” va dichiarata nel quadro RH se non ricorrono i presupposti per la tassazione separata.

Consolidato nazionale e trasparenza

In caso di interruzione del consolidato, le perdite residue spettano di regola alla consolidante, salvo opzione preventiva per l’attribuzione ai soggetti che le hanno prodotte. Le perdite pregresse della partecipante non sono compensabili con gli utili attribuiti dalla partecipata in trasparenza per i redditi prodotti da periodi d’imposta iniziati dopo il 4 luglio 2006. L’opzione tardiva per consolidato o trasparenza non è sanabile con il solo comportamento concludente in dichiarazione: la comunicazione nei termini resta condizione essenziale.

Studi di settore

I contribuenti che si collocano naturalmente nell’intervallo di confidenza sono generalmente considerati in linea con gli studi di settore, ma tale posizione non vale automaticamente per ottenere i benefici di cui al comma 4-bis dell’art. 10 L. 146/1998 o la disapplicazione della disciplina delle società di comodo: per tali benefici occorre dichiarare, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi almeno pari al livello minimo o puntuale richiesto dalle regole applicabili. I compensi agli amministratori inseriti nel nuovo quadro F hanno solo funzione di monitoraggio e non incidono sul calcolo Gerico. Il valore dei beni strumentali nel quadro F non va ridotto in funzione del minor utilizzo, poiché tale aspetto rileva semmai in contraddittorio. Per gli studi revisionati dal 2007 si chiarisce il rapporto tra analisi di congruità e normalità economica, e si conferma che le anomalie degli indicatori sono quelle già illustrate nelle precedenti circolari e nel comunicato stampa del 28 giugno 2007.

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