Cassazione Penale, Sentenza n. 15219/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini previsto dall'art. 415-bis c.p.p. per mancata previa notificazione dell'informazione di garanzia ex art. 369-bis c.p.p. Sosteneva che l'eccezione era stata tempestivamente proposta (anche se non verbalizzata) in sede di udienza preliminare e che il G.I.P., riconoscendosi incompetente e restituendo gli atti al P.M., aveva di fatto fatto slittare la valutazione al giudice del dibattimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha riaffermato il principio secondo cui l'informazione di garanzia prevista dall'art. 369-bis c.p.p. deve precedere l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis c.p.p. a pena di nullità soltanto quando, nel corso delle indagini, sono state compiute attività alle quali il difensore aveva diritto di assistere. Poiché il ricorrente non aveva allegato specificamente l'esistenza di atti investigativi che avrebbero richiesto la presenza del difensore, la deduzione di nullità risultava aspecifica e quindi inammissibile. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che disciplina l'illecito penale contestato (traffico/associazione in materia di stupefacenti) e che ha costituito il titolo della condanna confermata in grado di merito.
Codice di procedura penale, art. 415-bis
Regola l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la Corte ha valutato la presunta nullità di tale avviso alla luce della necessità o meno della preventiva informazione di garanzia ex art. 369-bis.
Codice di procedura penale, art. 369-bis
Dispone l'informazione della persona sottoposta a indagini sul diritto di difesa; la Corte interpreta che l'obbligo di precedere l'avviso di conclusione delle indagini con l'informazione sussiste a pena di nullità solo se, durante le indagini, sono stati compiuti atti che impongono il diritto di assistenza del difensore.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c)
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Criterio di ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali); la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e quindi inammissibile ai sensi della disciplina dell'art. 606.
Codice di procedura penale, art. 33-sexies
Riferimento alla competenza e alla procedura di citazione diretta che ha determinato il ritorno degli atti al P.M.; la Corte ha osservato che il comportamento del G.I.P. (restituzione degli atti) non vale a supplire l'omessa allegazione del presupposto fattuale necessario per dedurre la nullità.
Codice di procedura penale, artt. 550 e ss.
Norme richiamate in ordine alla citazione diretta e alla prosecuzione del procedimento dopo la restituzione degli atti; non incidono sulla necessità, per il ricorrente, di specificare gli atti che avrebbero richiesto la presenza del difensore.
Massime di principio
- La mancata notifica dell'informazione di garanzia non comporta automaticamente la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini: occorre verificare se, nelle indagini, siano stati compiuti atti per i quali il difensore aveva diritto di assistere.
- Chi deduce la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini deve allegare specificamente gli atti investigativi che giustificano il diritto di assistenza; l'assenza di allegazioni concrete rende la doglianza aspecifica e inammissibile.
- La tempestività nell'eccezione di nullità va valutata sul piano processuale concreto; tuttavia la restituzione degli atti dal G.I.P. al P.M. non supplisce all'onere probatorio/di allegazione richiesto al ricorrente.
- In sede di cassazione non è sufficiente far valere principi generali: il ricorso deve contenere la precisa indicazione del vizio e dei fatti che ne costituiscono il presupposto per evitare la dichiarazione di inammissibilità.
- La sanzione per ricorso inammissibile può comprendere la condanna alle spese e una somma a favore della cassa delle ammende.
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