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Sentenza

Sentenza n. 552/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -del decreto del Questore della Provincia di Modena del 17.11.2025, notificato in data 01.01.2026, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il decreto di espulsione ex art. 13 D.Lgs. 286/98

Giustizia amministrativa202600311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, unitamente agli atti connessi, incluso il decreto di espulsione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo fondato sulla condanna irrevocabile a tre anni e un mese di reclusione e a 12.000 euro di multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Ha dedotto eccesso di potere, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023 e dell’art. 8 CEDU. In particolare, ha lamentato l’omessa valutazione della situazione familiare, lavorativa e sociale, della durata del soggiorno in Italia, superiore a quindici anni, e dell’assenza di legami con il Paese d’origine; ha inoltre sostenuto che una sola condanna non sarebbe sufficiente senza un’autonoma e concreta valutazione della pericolosità sociale e del rischio di reiterazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati e trattando congiuntamente i motivi. Ha affermato che la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 costituisce presupposto ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, poiché per i reati in materia di stupefacenti la valutazione della pericolosità sociale è effettuata a monte dal legislatore. La pronuncia della Corte costituzionale n. 88/2023 riguarda invece la diversa ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, non applicabile al caso concreto. Il Collegio ha comunque rilevato che la Questura aveva svolto una valutazione, seppur sintetica, della situazione personale, familiare e sociale dello straniero e aveva bilanciato l’interesse alla vita familiare e alla permanenza in Italia con l’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La motivazione amministrativa è stata ritenuta non illogica né irragionevole, poiché ha evidenziato che i vincoli familiari e la regolare posizione di soggiorno preesistevano al reato e non avevano impedito la commissione di un grave delitto, così da non offrire garanzie sufficienti sul comportamento futuro. La presenza della famiglia e dei figli minori non è stata ritenuta idonea a neutralizzare il carattere ostativo della condanna; resta eventualmente esperibile lo speciale rimedio previsto dall’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 davanti al Tribunale per i minorenni. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    La condanna per reati in materia di stupefacenti, incluso il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, costituisce causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno; la valutazione della pericolosità sociale è presunta dal legislatore.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione è richiamata quale parametro per la valutazione della situazione personale e familiare dello straniero, ma non conduce all’annullamento del diniego quando la condanna è riferita a una fattispecie ostativa e l’amministrazione abbia comunque effettuato il necessario bilanciamento.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    La condanna per il reato previsto dal comma 1, distinto dall’ipotesi di lieve entità del comma 5, è ritenuta ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La fattispecie di lieve entità è quella cui si riferisce la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023 e non è automaticamente ostativa; tale principio non si applica alla condanna per il comma 1.

  • art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    La presenza di figli minori non costituisce uno scudo assoluto contro il diniego del permesso; nei casi di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore può essere richiesto al Tribunale per i minorenni l’autorizzazione temporanea alla permanenza del familiare.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio.

  • art. 8 CEDU

    La tutela della vita familiare impone, nei casi in cui non operi un automatismo legislativo, il bilanciamento con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica; non impedisce il diniego fondato su una condanna ostativa per grave reato in materia di stupefacenti.

  • sentenza Corte costituzionale n. 88/2023

    Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui rendeva automaticamente ostativa la condanna per la fattispecie lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; la decisione non riguarda il comma 1.

Massime di principio

  • La condanna irrevocabile per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 costituisce causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, poiché la valutazione della pericolosità sociale dello straniero è effettuata a monte dal legislatore.
  • L’automatismo ostativo riconosciuto per la condanna relativa all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 non è estensibile alla fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, per la quale l’amministrazione deve valutare concretamente il percorso di inserimento sociale e la situazione personale, familiare e lavorativa dell’interessato.
  • La presenza di coniuge e figli minori in Italia non neutralizza il carattere ostativo della condanna per un grave reato in materia di stupefacenti e non costituisce garanzia assoluta contro il diniego o la revoca del titolo di soggiorno.
  • Anche quando la condanna è legislativamente ostativa, l’amministrazione deve dare conto, almeno sinteticamente, della situazione personale, familiare e sociale dello straniero e del bilanciamento tra l’interesse alla permanenza e l’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
  • La motivazione del diniego può ritenersi sufficiente quando, in presenza di una grave condanna per stupefacenti, spiega che i vincoli familiari e la posizione regolare di soggiorno già esistenti non hanno impedito la commissione del reato e non offrono quindi adeguate garanzie sul comportamento futuro.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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