Sentenza del 26/04/2018 n. 1984 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento Iva - Accertamento integrativo - Presupposti - Dati sopravvenuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’accertamento integrativo fosse illegittimo perché emesso dopo un primo avviso di accertamento. La questione riguardava l’assenza, secondo il contribuente, di dati realmente sopravvenuti e la possibilità di utilizzare un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza per integrare l’accertamento precedente. La Corte ha precisato che sono sopravvenuti anche i dati già conosciuti da un ufficio fiscale, ma non ancora pervenuti all’ufficio che aveva emesso il primo avviso. Inoltre, l’accertamento integrativo riguardava rapporti commerciali totalmente diversi da quelli oggetto del primo accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto legittima l’emissione dell’accertamento integrativo, poiché fondato sulle risultanze di un processo verbale di constatazione pervenuto all’ufficio accertatore solo dopo l’adozione del primo avviso. La disponibilità dei dati presso un diverso ufficio dell’amministrazione non impedisce di considerarli sopravvenuti rispetto all’ufficio competente che ha emesso l’accertamento originario. Il ricorso del contribuente è stato quindi respinto, secondo il principio già affermato da Cass. n. 576/2016.
Norme richiamate
Disciplina dell’accertamento integrativo ai fini IVA
L’accertamento integrativo è legittimo quando si fonda su nuovi elementi o dati sopravvenuti rispetto al primo accertamento. Tali dati possono essere considerati sopravvenuti anche se già conosciuti da un diverso ufficio fiscale, purché non fossero ancora nella disponibilità dell’ufficio che ha emesso il primo avviso.
Cassazione, sentenza n. 576/2016
La pronuncia è richiamata come precedente conforme sul principio secondo cui la conoscenza del dato da parte dell’amministrazione finanziaria non coincide necessariamente con la sua disponibilità concreta presso l’ufficio che ha adottato l’accertamento.
Massime di principio
- Un accertamento integrativo può essere emesso dopo il primo avviso se si basa su elementi nuovi o divenuti concretamente disponibili per l’ufficio accertatore solo successivamente.
- La circostanza che un altro ufficio dell’amministrazione fosse già a conoscenza dei dati non esclude automaticamente il carattere sopravvenuto degli elementi.
- È rilevante verificare quale ufficio disponesse effettivamente delle informazioni al momento del primo accertamento, non soltanto se tali informazioni fossero astrattamente conosciute dall’amministrazione nel suo complesso.
- L’accertamento integrativo è più facilmente giustificabile quando riguarda fatti, rapporti commerciali o periodi sostanzialmente distinti da quelli esaminati nel primo avviso.
- In una controversia analoga, il contribuente dovrebbe contestare concretamente la novità degli elementi, la loro effettiva sopravvenienza e l’eventuale loro già piena disponibilità presso l’ufficio che aveva emesso il primo accertamento.
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