Ordinanza n. 143/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione di approvazione della graduatoria della procedura comparativa per la collaborazione in materia di volontariato di protezione civile, verbale di esclusione della ricorrente e verbale relativo al soccorso istruttorio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria approvata con determinazione n. 37 dell'11 febbraio 2026, l'esclusione disposta dalla Commissione e le statuizioni concernenti il soccorso istruttorio. Ha contestato la propria esclusione e l'attribuzione del punteggio all'associazione controinteressata. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di motivi aggiunti per violazione dell'art. 170 c.p.a.; il TAR ha riservato l'esame dell'eccezione. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli atti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora. In via sommaria ha ritenuto che l'esclusione dipendesse da carenze documentali relative alla comprova dei requisiti di partecipazione, obiettivamente emergenti dagli atti e non sanate neppure dopo il soccorso istruttorio. Ha giudicato prima facie non persuasive le censure contro l'associazione collocata in graduatoria, rilevando che l'associazione di protezione civile con sede legale a Viggiano, cui quella di Lavello è affiliata come federata, risulta iscritta al RUNTS e che non emergono sostanziali incertezze sulla sua identificazione; ha lasciato impregiudicata la verifica di ammissibilità di tali censure, anche alla luce dell'esclusione della ricorrente. Non è stato provato un pregiudizio grave e irreparabile. L'eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti è stata riservata. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare in favore del Comune, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuto, inoltre, che non è stato provato alcun pregiudizio avente natura grave ed irreparabile;
La tutela cautelare è stata negata perché, oltre al difetto di fumus, non risultava provato un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 170 c.p.a.
Ritenuto, ad un sommario esame, riservato lo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità dell’atto di motivi aggiunti (per violazione dell’art. 170 cod. proc. amm.), prima facie condivisibile, che il gravame, nel suo complesso, appare sprovvisto di fumus boni iuris, in quanto
Il TAR ha riservato la decisione sull'eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti per violazione dell'art. 170 c.p.a., limitandosi a rilevare in sede cautelare che essa appariva prima facie condivisibile.
art. 56 d.lgs. 117/2017
dei seguenti atti: 1. Determinazione n. 37 dell’11/02/2026, di approvazione della graduatoria della procedura comparativa per l’individuazione di soggetti interessati a prestare collaborazione in materia di volontariato nel settore della protezione civile, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
La procedura comparativa contestata è stata indetta per individuare soggetti disponibili a collaborare con il Comune in materia di volontariato di protezione civile ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo settore; l'ordinanza non sviluppa ulteriori interpretazioni della norma.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione degli atti presuppone sia una ragionevole consistenza delle censure sia la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; la mancanza di quest'ultimo giustifica il rigetto della domanda cautelare.
- Le carenze documentali relative alla comprova dei requisiti di partecipazione che risultino dagli atti e non siano sanate neppure dopo l'attivazione del soccorso istruttorio possono sostenere, in sede di sommaria delibazione cautelare, l'esclusione del concorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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