Cassazione Civile, Ordinanza n. 22207/2024 del 06/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società, soccombente in primo e secondo grado in una controversia tributaria relativa ad avvisi di accertamento per le annualità 2014 e 2015 e a provvedimenti sanzionatori, ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo omessa pronuncia ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. sull'eccezione secondo cui non vi sarebbero stati pagamenti da parte dei clienti connessi alle fatture di vendita contestate. In particolare, la ricorrente sosteneva che le fatture presentate agli istituti di credito per ottenere anticipazioni non corrispondevano a incassi effettivi, che i clienti non avevano mai pagato le somme indicate, che la perizia di parte aveva escluso l'esistenza di pagamenti per il 2014 e che dagli atti non risultavano i bonifici richiamati dall'Ufficio. Secondo la società, se il giudice di appello avesse correttamente rilevato l'assenza di pagamenti, avrebbe dovuto escludere che le fatture pro-forma occultassero vendite non registrate. La Corte ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la sentenza impugnata, la quale aveva invece accertato in fatto l'esistenza di pagamenti e di bonifici dei clienti con indicazione delle fatture, qualificando come inattendibile la perizia di parte e ritenendo reali le operazioni commerciali con pagamenti non contabilizzati.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché non colpiva la reale ratio della decisione impugnata, fondata su un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione e, inoltre, in presenza di cd. doppia conforme, il ricorso era comunque ostacolato dall'art. 348-ter c.p.c. poiché non erano state specificate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito. La Corte ha richiamato, a supporto, il principio secondo cui la fattura per operazioni inesistenti scontata in banca per ottenere anticipazioni si considera emessa e, salvo prova dell'eliminazione del pregiudizio erariale, comporta l'obbligo di versamento dell'IVA; ha inoltre ribadito che la perizia stragiudiziale di parte è un mero atto difensivo privo di autonomo valore probatorio. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La dedotta omessa pronuncia è stata ritenuta non correttamente prospettata perché il motivo non si confrontava con l'effettiva motivazione della sentenza impugnata.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il motivo è inammissibile se non vengono indicate specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 21, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972
La fattura relativa a operazioni inesistenti, scontata in banca per ottenere anticipazioni, è considerata emessa e mette in circolazione il documento contabile.
art. 21, settimo comma, d.P.R. n. 633 del 1972
L'emittente della fattura, esclusa la buona fede, è tenuto al versamento dell'IVA, salvo prova dell'eliminazione degli effetti pregiudizievoli per l'Erario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'apparenza della denuncia di omessa pronuncia o di violazione di legge, mira in realtà a contestare la ricognizione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni di merito; in difetto, il ricorso incontra un autonomo profilo di inammissibilità.
- La perizia stragiudiziale di parte ha natura di mero atto difensivo e non possiede autonomo valore probatorio; il giudice può disattenderla con argomentazioni incompatibili senza necessità di confutazione analitica.
- La fattura riferita a operazioni inesistenti, se utilizzata per ottenere anticipazioni bancarie ed entrata in circolazione, produce effetti rilevanti ai fini IVA; l'emittente risponde del tributo salvo prova dell'eliminazione del pregiudizio per l'Erario.
- Quando il giudice di merito accerta che vi siano stati pagamenti e bonifici coerenti con le fatture contestate, è inammissibile in cassazione una censura che pretenda una diversa lettura delle risultanze contabili e documentali.
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