Sentenza del 19/01/2018 n. 139 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Richiesta documenti e informazioni - Produzione tardiva - Ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'ammissibilità della documentazione relativa ai costi esibita dal contribuente dopo la redazione dell'accertamento in rettifica, ma ancora durante la fase amministrativa e prima dell'instaurazione del contenzioso giudiziario. Il punto centrale era stabilire se la tardiva produzione dei documenti comportasse la loro inutilizzabilità oppure se dovesse prevalere la verifica sostanziale dell'effettiva esistenza e inerenza dei costi rispetto agli aspetti meramente formali.
La decisione
La sentenza ha ritenuto più conforme alla giustizia sostanziale valorizzare la documentazione dei costi effettivamente prodotta, anche se tardivamente, purché essa sia stata esibita in una fase ancora amministrativa e precedente al giudizio. Ne consegue che la produzione tardiva non determina automaticamente l'inammissibilità o l'inutilizzabilità dei documenti, quando l'Amministrazione abbia ancora la possibilità di esaminarli e verificarne l'attendibilità. È stata quindi affermata la prevalenza dell'accertamento sostanziale dei costi rispetto a un rigido formalismo temporale.
Massime di principio
- La documentazione prodotta tardivamente durante la fase amministrativa, ma prima del contenzioso, non dovrebbe essere automaticamente ignorata se consente di dimostrare l'effettiva esistenza, inerenza e deducibilità dei costi.
- Il principio di giustizia sostanziale può prevalere su un requisito meramente formale quando l'Amministrazione finanziaria conserva concretamente la possibilità di esaminare e verificare i documenti.
- La tardività della produzione non equivale necessariamente a decadenza: occorre verificare se una specifica norma preveda espressamente l'inutilizzabilità della documentazione e se vi sia stato un concreto pregiudizio per il diritto di difesa o per l'attività di controllo.
- Il contribuente dovrebbe comunque fornire i documenti nel più breve tempo possibile, rispondere integralmente alle richieste dell'Amministrazione e dimostrare con precisione la riferibilità dei costi all'attività d'impresa o professionale.
- L'orientamento non autorizza a produrre liberamente i documenti in ritardo: l'esito dipende dalla fase procedimentale, dal contenuto delle richieste ricevute, dall'eventuale comportamento elusivo o negligente del contribuente e dalla possibilità effettiva di controllo da parte dell'Amministrazione.
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