Sentenza n. 1254/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 157/2023 del Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 157/2023, passata in giudicato, recante condanna al pagamento della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 157/2023, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere euro 1.500,00 per la carta docente relativa agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza, notificata il 26 settembre 2023, era passata in giudicato, ma l'Amministrazione non aveva adempiuto. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il giudice ha verificato la sussistenza di un titolo giudiziale avente valore di giudicato, la documentazione del credito e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali. Ha precisato che i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, dovendo l'importo essere determinato secondo il titolo, la legge e gli eventuali pagamenti parziali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato del Tribunale di Lodi e ordinando il pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il pagamento deve comprendere le somme dovute in base al titolo, dedotti eventuali versamenti già effettuati, gli accessori di legge legittimamente dovuti, gli oneri di registrazione e le spese riferibili al titolo, nonché gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, sempre secondo i parametri di legge e del titolo. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con incarico da esercitare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da completare entro i successivi centoventi giorni. Al commissario non spetta alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il ricorso per ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa essere avviata l'azione di recupero coattivo di somme dovute dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici non economici.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Impongono di determinare misura e decorrenza degli interessi secondo i parametri civilistici applicabili; i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione al di fuori dei limiti risultanti dal titolo e dalla legge.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarino antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il riferimento processuale per la regolazione delle spese e per l'applicazione, nel processo amministrativo, delle disposizioni richiamate in materia di distrazione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Disciplina l'onere del contributo unificato, posto a carico dell'Amministrazione nei limiti in cui sia dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ha funzione esecutiva e non costitutiva: il giudice amministrativo deve assicurare il soddisfacimento del diritto accertato dal titolo, senza ridefinirne autonomamente l'oggetto.
- Quando un'amministrazione statale non adempie a un titolo giudiziale di pagamento, il ricorso per ottemperanza è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi del creditore relativi a capitale, interessi e accessori non vincolano l'amministrazione: l'importo dovuto deve essere verificato in base al titolo giudiziale, agli eventuali pagamenti parziali e ai parametri stabiliti dalla legge.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine.
- La nomina a commissario ad acta di un dirigente pubblico per attività rientranti nei suoi compiti istituzionali non comporta il riconoscimento di uno specifico compenso commissariale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 563/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 564/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 565/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 566/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 571/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →