Ordinanza n. 162/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire e ordinanza di demolizione di opere edilizie
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale di rigetto dell’istanza di permesso di costruire e la successiva ordinanza di demolizione. Quanto al diniego, la controversia riguarda opere relative al fabbricato cosiddetto originale, consistenti nella chiusura di alcuni locali esistenti e nella costruzione di un nuovo loggiato, che secondo il Comune sembrerebbero finalizzate a precostituire le condizioni per la sanatoria di un fabbricato abusivo adiacente. Il Comune ha tuttavia rilevato che non sarebbe stata dimostrata la conformità urbanistica dell’opera alla data dell’abuso. Quanto all’ordine di demolizione, i ricorrenti hanno chiesto la sospensione dell’efficacia dell’atto nonostante la presentazione, in data 4 maggio 2026, di una nuova istanza di sanatoria. Il TAR ha esaminato la domanda a un sommario esame, riservando le questioni di rito alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Con riferimento al diniego di permesso di costruire, ha ritenuto che le opere sul fabbricato originale sembrassero dirette principalmente a precostituire le condizioni per la sanatoria del fabbricato abusivo adiacente e che, allo stato, non fosse dimostrata la mancata conformità urbanistica dell’opera alla data dell’abuso. Non sono state quindi ravvisate effettive esigenze cautelari, anche perché la pendenza del giudizio avrebbe comunque consentito al Comune di valutare eventualmente l’istanza di sanatoria con riserva. Con riferimento all’ordinanza di demolizione, il TAR ha ritenuto insussistente un pericolo attuale per effetto della nuova istanza di accertamento di conformità. Richiamando l’orientamento consolidato, ha affermato che la presentazione dell’istanza non determina la caducazione dell’ordine di ripristino, ma ne comporta soltanto la temporanea inefficacia fino alla decisione sull’istanza; in caso di rigetto, il termine per l’esecuzione riprende a decorrere e, in caso di inottemperanza, l’acquisizione dell’opera abusiva può essere disposta senza una nuova ingiunzione o la concessione di un nuovo termine. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità non determina la caducazione dell’ordinanza di demolizione o di ripristino, ma ne comporta soltanto la temporanea inefficacia fino alla definizione dell’istanza.
- In caso di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità, il termine per l’esecuzione dell’ordine di demolizione riprende a decorrere; qualora l’interessato non ottemperi, l’acquisizione dell’opera abusiva può essere disposta senza necessità di adottare una nuova ingiunzione o concedere un nuovo termine.
- La presentazione di una nuova istanza di sanatoria può escludere, nella fase cautelare, l’attualità del pericolo derivante dall’ordine di demolizione, in quanto l’efficacia esecutiva dell’ordine resta temporaneamente sospesa fino alla decisione sull’istanza.
- Ai fini della sanatoria edilizia, la mera realizzazione di opere sul fabbricato originario non è sufficiente quando non risulti dimostrata la conformità urbanistica dell’opera alla data dell’abuso.
- L’esigenza cautelare relativa a un diniego di permesso di costruire può essere esclusa quando la sospensione non risulti necessaria per conseguire lo scopo perseguito e la pendenza del giudizio consenta comunque all’amministrazione di valutare l’istanza di sanatoria, anche con riserva.
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