Cassazione Penale, Sentenza n. 1077/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Torino denunciando violazione degli artt. 530 e 533 c.p.p. e vizi motivazionali (illogicità e contraddittorietà) per avere ritenuto attendibile la testimonianza di Federico Ostengo e di altri testi solo con riferimento al capo d) (lesioni) mentre aveva dichiarato inattendibili le stesse persone con riferimento ai capi a), b), c). Contestazione incentrata sulla presunta incongruenza della valutazione della attendibilità della persona offesa e dei testimoni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sul merito delle doglianze probatorie, ritenendole generiche e non confrontate con la motivazione di merito; tuttavia ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio perché la pena inflitta (detentiva) per il reato di lesioni, di competenza del Giudice di pace, era illegale alla luce del D.Lgs. n. 274/2000 che prevede per tale reato la sola pena pecuniaria. Ha quindi disposto il rinvio a diversa sezione della Corte d'Appello di Torino esclusivamente per la rideterminazione della sanzione.
Norme richiamate
Codice di Procedura Penale
art. 530, art. 533, art. 581
Gli articoli relativi al procedimento di impugnazione e alla motivazione sono impiegati per valutare la correttezza formale e sostanziale della decisione; la Corte richiama che contestazioni generiche sull'attendibilità dei testimoni non soddisfano l'onere di cui all'art. 581 c.p.p. e che la Cassazione non è luogo per rivalutare il compendio probatorio.
Codice Penale
art. 624-bis, art. 629, artt. 56, 582, 585, art. 576 n.1, art. 61 n.2
Gli articoli indicano i reati originariamente contestati (es. rapina, minaccia, lesioni aggravate ecc.); la Corte di merito ha disposto assoluzioni e condanne parziali sulla base della valutazione della prova, che la Cassazione ha ritenuto congruente e non censurabile.
D.Lgs. n. 274/2000 (modifica della competenza per il Giudice di Pace)
art. 4 col. lett. a), art. 52 col. lett. b), art. 63
La Corte di Cassazione ha rilevato che per i reati di competenza del Giudice di Pace le pene più lievi previste dal decreto (es. sola pena pecuniaria per le lesioni semplici) devono essere applicate anche se il giudizio è stato celebrato da altro giudice; l'applicazione in sede di merito di pena detentiva è quindi 'illegale' e va corretta d'ufficio in Cassazione.
Massime di principio
- La Cassazione non sostituisce la valutazione del merito sulla attendibilità dei testimoni se la motivazione di merito è logica e coerente; le doglianze generiche sono inammissibili.
- L'illegalità della pena (contraria all'assetto normativo vigente al momento del fatto) è rilevabile d'ufficio in Cassazione anche se il ricorso è inammissibile e anche se la parte non ha specificamente impugnato quella irregolarità.
- Quando una fattispecie è di competenza del Giudice di pace e la normativa attribuisce pene più lievi, tali pene si applicano anche se il processo è stato celebrato da altro giudice; eventuale pena detentiva applicata è illegale e richiede correzione.
- Per censurare la motivazione della sentenza in Cassazione è necessario indicare in modo specifico e congruente i passaggi logici ritenuti viziati, con riferimento puntuale alle argomentazioni riportate nella decisione impugnata (art. 581 c.p.p.).
- La Corte può limitare l'annullamento al solo trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio ad altra sezione per la sola rideterminazione della pena quando il resto della decisione di merito sia immune da vizi rilevanti.
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