Sentenza n. 4469/2026 - Napoli, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, residente in Italia dal 1993 e titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo più volte rinnovato, impugnava il diniego del Questore, confermato dal Prefetto in sede di ricorso gerarchico, relativo all’istanza di rinnovo presentata il 21 settembre 2021, a fronte della scadenza del precedente titolo nel marzo 2014. Deduceva l’omessa considerazione della documentazione prodotta, comprendente contratto di locazione, documentazione relativa all’attività autonoma, partita IVA, residenza e stato civile; il difetto di istruttoria sulle ragioni del ritardo; e la violazione della disciplina sul rinnovo, sostenendo di possedere i relativi requisiti. A giustificazione del ritardo rappresentava di essere stata arrestata e detenuta fino al 28 aprile 2016 e di avere manifestato durante la detenzione la volontà di rinnovare il titolo, ma di essere stata mal consigliata dal personale carcerario. Invocava inoltre i legami familiari e sociali maturati in Italia, incluso il matrimonio contratto nel 2009 con un connazionale regolarmente soggiornante. L’amministrazione aveva fondato il diniego sull’inosservanza del termine per il rinnovo, sull’assenza di adeguata documentazione reddituale e professionale e sull’avvenuta indicazione, in diverse occasioni, di differenti generalità.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto che il termine previsto dall’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 per la presentazione della domanda di rinnovo abbia natura ordinatoria e che il suo superamento non costituisca, di per sé, causa automatica di diniego. Tuttavia, il ritardo non può essere rimesso alla totale discrezionalità dell’interessato, il quale deve fornire una giustificazione specifica, riconducibile anche a una situazione di forza maggiore, soprattutto quando il ritardo sia particolarmente significativo. Nel caso concreto, la domanda era stata presentata oltre sette anni dopo la scadenza del titolo. Il periodo di detenzione, pur potendo astrattamente impedire la presentazione della domanda, era terminato il 28 aprile 2016, circa cinque anni prima dell’istanza, e non giustificava quindi l’ulteriore inerzia. È stata pertanto ritenuta legittima la valutazione amministrativa di tardività ingiustificata. Accertata l’autonoma idoneità di tale ragione a sorreggere il diniego, il Tribunale ha dichiarato carente l’interesse all’esame delle ulteriori censure, secondo il principio delle determinazioni plurimotivate: la resistenza di una sola motivazione autonoma è sufficiente a mantenere fermo il provvedimento. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998
La domanda di rinnovo deve essere presentata nei termini previsti dalla disposizione.
Il termine per la presentazione della domanda di rinnovo ha natura ordinatoria e il suo superamento non impedisce automaticamente l’esame della domanda; tuttavia, il ritardo deve essere giustificato dall’interessato, in particolare quando sia rilevante e prolungato.
art. 13, comma 2, d.lgs. 286/1998
Il Prefetto dispone l’espulsione dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso sia scaduto da più di sessanta giorni e non ne sia stato chiesto il rinnovo.
La previsione conferma la rilevanza della tempestività della richiesta e dell’onere dell’interessato di dimostrare una situazione di forza maggiore idonea a giustificare il ritardo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione da remoto dell’udienza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il termine per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno previsto dall’art. 5, comma 4, del d.lgs. 286/1998 ha natura ordinatoria e il suo superamento non determina automaticamente il rigetto dell’istanza.
- Il carattere ordinatorio del termine per il rinnovo non attribuisce allo straniero la facoltà di presentare la domanda in qualsiasi momento senza giustificazione: in presenza di un ritardo significativo, l’interessato deve indicare e dimostrare le ragioni che gli hanno impedito una presentazione tempestiva, anche alla luce della disciplina sull’espulsione prevista dall’art. 13, comma 2, del d.lgs. 286/1998.
- Una situazione di detenzione può rilevare quale impedimento alla tempestiva presentazione della domanda, ma non giustifica il ritardo successivo alla cessazione della detenzione, se tra la scarcerazione e la richiesta di rinnovo intercorre un ulteriore periodo significativo non spiegato.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di motivazioni autonome, l’accertata legittimità e sufficienza di una sola di esse è idonea a sorreggere il provvedimento nel suo complesso e rende prive di interesse le censure rivolte contro le restanti motivazioni.
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