Sentenza del 22/10/2015 n. 1831 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Ambito di applicazione e presupposti - Atti che non comportano trasferimento di ricchezza - Assoggettabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’imposta di registro di 12.600 euro applicata a un decreto ingiuntivo esecutivo di 360.000 euro. Sebbene il decreto fosse formalmente munito di formula esecutiva, il credito non era stato concretamente riscosso perché la società debitrice era stata dichiarata fallita, con conseguente blocco delle azioni esecutive individuali. Il ricorrente ha sostenuto che, non essendosi verificato alcun trasferimento di ricchezza o incremento patrimoniale, mancasse il presupposto dell’imposta di registro. Ha inoltre dedotto vizi processuali e chiesto che i terzi coobbligati fossero dichiarati esclusivamente responsabili del tributo.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello e annullato sia la sentenza di primo grado sia l’avviso di liquidazione. Ha ritenuto che l’espressione "decreto ingiuntivo esecutivo" debba riferirsi a un decreto concretamente eseguibile, non soltanto formalmente munito di formula esecutiva. Poiché il fallimento della debitrice impediva l’esecuzione individuale e il credito non era mai entrato nel patrimonio del contribuente, mancava il trasferimento di ricchezza e quindi il presupposto impositivo, anche alla luce del principio di capacità contributiva. Le ulteriori questioni sono state assorbite o dichiarate inammissibili. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 37 D.P.R. 131/1986
Prevede in generale l’assoggettamento all’imposta di registro degli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili, inclusi i decreti ingiuntivi.
La norma deve essere coordinata con la concreta eseguibilità dell’atto e con l’effettiva realizzazione del presupposto economico dell’imposta.
Art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986
Individua tra gli atti soggetti a registrazione i decreti ingiuntivi esecutivi recanti condanna al pagamento di somme.
L’aggettivo "esecutivi" è stato interpretato in senso sostanziale: non basta la formale esecutività del decreto, ma occorre che esso sia concretamente idoneo a produrre il pagamento o il trasferimento patrimoniale.
Art. 51 R.D. 267/1942
Impedisce, a seguito della dichiarazione di fallimento, l’inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive individuali sui beni del debitore.
Il blocco delle esecuzioni individuali può escludere la concreta eseguibilità del decreto ingiuntivo e quindi il presupposto economico dell’imposta di registro.
Art. 53 Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
L’imposizione richiede una manifestazione effettiva di capacità economica. Se il credito riconosciuto giudizialmente non viene riscosso e non incrementa il patrimonio del contribuente, l’imposta non può essere applicata come se il trasferimento di ricchezza si fosse verificato.
Art. 19 D.Lgs. 546/1992
Elenca gli atti impugnabili davanti al giudice tributario.
Il giudice tributario può pronunciarsi sulla legittimità dell’avviso impugnato, ma non può condannare terzi, estranei all’atto impositivo, al pagamento di un tributo non richiesto dall’amministrazione.
Art. 59 D.Lgs. 546/1992
Disciplina i casi tipici di rimessione della causa al giudice di primo grado.
La rimessione non può essere disposta al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge.
Artt. 40 e 41 D.Lgs. 546/1992
Regolano l’interruzione del processo tributario.
L’omessa formale dichiarazione di interruzione non determina automaticamente la nullità se il contraddittorio è stato comunque garantito e non sono state compiute attività processuali durante l’incapacità della parte.
Massime di principio
- Per l’imposta di registro sugli atti giudiziari, la mera esistenza formale di un decreto ingiuntivo esecutivo può non essere sufficiente: occorre verificare se l’atto sia concretamente eseguibile e idoneo a produrre un trasferimento patrimoniale.
- Quando il credito riconosciuto giudizialmente non viene riscosso per fallimento o altra causa indipendente dal creditore, può mancare la capacità contributiva effettiva richiesta dall’art. 53 della Costituzione.
- Il fallimento del debitore, con blocco delle esecuzioni individuali, può costituire un elemento decisivo per contestare l’imposta di registro collegata a un decreto ingiuntivo rimasto ineseguito.
- La valutazione deve concentrarsi sulla situazione concreta: disponibilità effettiva delle somme, possibilità giuridica di procedere all’esecuzione e reale incremento del patrimonio del contribuente.
- Nel processo tributario il contribuente può chiedere l’annullamento dell’atto impositivo, ma non può normalmente ottenere nello stesso giudizio la condanna di altri coobbligati al pagamento del tributo o una manleva sostanziale; tali pretese devono essere fatte valere nelle sedi e con le azioni appropriate.
- La mancata interruzione formale del processo non comporta necessariamente nullità se il contraddittorio è stato assicurato e la parte legittimata ha avuto la possibilità di partecipare.
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