Ordinanza n. 566/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento del decreto di approvazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso per il personale scolastico e domanda di inserimento del ricorrente come vincitore nella graduatoria medesima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di approvazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso per personale scolastico, con domanda di inserimento del candidato tra i vincitori
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso indetto con D.D.G. n. 2576 del 6 dicembre 2023, deducendo di avere conseguito il punteggio finale di 212,25 e di non essere stato incluso tra i vincitori, nonostante alcuni candidati collocati tra le posizioni 35 e 59 avessero ottenuto un punteggio inferiore. Ha quindi sostenuto che, in ragione del proprio punteggio, avrebbe dovuto essere inserito nella graduatoria. Ha inoltre evidenziato che la graduatoria non indicava i 17 soggetti rientranti nella quota di riserva prevista dall'art. 13, commi 9 e 10, del d.m. 206/2023, rendendo impossibile individuare i potenziali controinteressati e comprendere quali candidati fossero stati collocati in graduatoria in applicazione della riserva. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata prova di resistenza, sostenendo che il punteggio del ricorrente era inferiore a quello dell'ultimo vincitore per merito, collocato alla posizione 30 con 236 punti. Nel merito, l'amministrazione ha precisato che, su 59 vincitori, 29 candidati collocati dalle posizioni 31 a 59 erano titolari di una riserva prevista dalla legge.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia, ritenendo necessario acquisire documentazione sulla composizione della graduatoria e sull'incidenza dei titoli di riserva. Ha rilevato che dall'atto impugnato e dagli atti depositati non risultava quali candidati possedessero titoli di riserva né per quali di essi tali titoli fossero stati utilizzati per l'accesso alla graduatoria. Il generico richiamo dell'Avvocatura all'avviso pubblicato sul sito dell'USR non è stato ritenuto sufficiente: i documenti indicati mediante link ipertestuali, e a maggior ragione quelli richiamati senza indicazione del relativo link, non possono essere considerati acquisiti al giudizio. Tuttavia, le allegazioni dell'amministrazione sono state valutate come principio di prova idoneo ad attivare il metodo acquisitivo, anche alla luce della prassi documentale riscontrata in contenziosi analoghi. È stato quindi ordinato al Ministero di depositare, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, documentazione idonea a individuare i candidati titolari di riserva e quelli per i quali la riserva è stata concretamente considerata ai fini della collocazione in graduatoria. L'udienza pubblica è stata fissata al 16 settembre 2026.
Norme richiamate
D.D.G. n. 2576 del 6 dicembre 2023
Atto di indizione del concorso per il personale scolastico al quale ha partecipato il ricorrente.
art. 13, commi 9 e 10, d.m. 206/2023
Previsione relativa alle quote di riserva richiamata in relazione alla composizione della graduatoria dei vincitori.
art. 63, comma 1, c.p.a.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo non può fondare la decisione su documenti meramente richiamati mediante un sito web o un collegamento ipertestuale, se il documento non è stato ritualmente prodotto in giudizio; ciò vale a maggior ragione quando il richiamo non indica neppure il relativo link.
- Le allegazioni dell’amministrazione possono costituire principio di prova idoneo ad attivare il metodo acquisitivo quando prospettino circostanze rilevanti per la decisione e siano corroborate da elementi desumibili da contenziosi analoghi o dalla documentazione processuale disponibile.
- In una controversia sull’inserimento in una graduatoria concorsuale, quando la prova di resistenza dipende dall’applicazione di quote di riserva, l’amministrazione deve documentare quali candidati siano titolari della riserva e per quali di essi essa sia stata concretamente utilizzata ai fini della collocazione in graduatoria.
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