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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14626/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La vicenda nasce dalla notifica, da parte dell'Agente della riscossione, di un atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, con cui venivano richieste somme già portate da precedenti avvisi di accertamento asseritamente notificati alla contribuente. Nel giudizio di merito la contribuente aveva anche dedotto l'omessa notifica della cartella di pagamento. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia deduceva, con unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 49, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 9/2 c.c., sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice tributario sui vizi dell'atto di pignoramento presso terzi, che a suo dire sarebbero devoluti al giudice ordinario.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha confermato la decisione di merito. Ha osservato che, sebbene la Corte costituzionale abbia dichiarato illegittimo l'art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui non ammetteva le opposizioni ex art. 615 c.p.c. nelle controversie sugli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o dell'avviso ex art. 50, resta ferma la giurisdizione tributaria quando i vizi dell'atto di pignoramento dipendano da vizi degli atti tributari presupposti, come avviso di accertamento o cartella. Poiché nel caso concreto l'annullamento del pignoramento era stato pronunciato in via consequenziale per l'illegittimità degli atti a monte, il ricorso è stato rigettato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa delle intimate. È stato inoltre dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973

    L'atto di pignoramento di crediti verso terzi emesso dall'agente della riscossione è richiamato come atto esecutivo impugnato nel caso concreto.

  • artt. 2 e 19 d.lgs. n. 546/1992

    Sono evocati dal ricorrente per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative al pignoramento presso terzi.

  • art. 49, comma 2, d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina dell'esecuzione esattoriale per sostenere la devoluzione della controversia al giudice ordinario.

  • art. 9/2 c.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso come ulteriore base normativa della dedotta carenza di giurisdizione, ma senza una specifica elaborazione autonoma nella motivazione.

  • art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973

    La Corte ricorda la declaratoria di illegittimità costituzionale limitatamente alla parte in cui non prevedeva, per le controversie sugli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi a cartella o avviso ex art. 50, l'ammissibilità delle opposizioni ex art. 615 c.p.c.

  • art. 615 c.p.c.

    La Corte richiama la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione nelle controversie esecutive tributarie successive alla cartella o all'avviso ex art. 50, nei limiti segnati dalla pronuncia della Corte costituzionale.

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    È menzionato come avviso prodromico la cui notifica rileva per distinguere le controversie esecutive da quelle attinenti agli atti tributari presupposti.

  • Corte cost. n. 114 del 2018

    È richiamata per affermare che le opposizioni ex art. 615 c.p.c. sono ammissibili nelle controversie riguardanti atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla cartella o all'avviso ex art. 50.

  • Cass., Sez. U., n. 7822/2020

    È utilizzata come precedente di legittimità per il principio secondo cui sussiste la giurisdizione tributaria quando i vizi del pignoramento derivano dai vizi degli atti tributari presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ne dispone l'applicazione per escludere, nel caso deciso, i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo eventualmente dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle controversie esecutive tributarie occorre distinguere tra vizi propri dell'atto di pignoramento e vizi derivati dagli atti tributari presupposti: solo nel primo caso la questione segue la disciplina dell'esecuzione forzata e le relative opposizioni, mentre nel secondo permane la giurisdizione tributaria.
  • L'annullamento del pignoramento esattoriale disposto per invalidità degli avvisi di accertamento o della cartella a monte non sposta la giurisdizione sul giudice ordinario, poiché il vizio dell'atto esecutivo resta consequenziale a quello degli atti impositivi.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 57 d.P.R. n. 602/1973 non elimina la giurisdizione tributaria sulle contestazioni che investono direttamente la validità degli atti tributari presupposti all'esecuzione.
  • Quando il ricorso per cassazione è rigettato, la Corte può dare atto della sussistenza o insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributarioEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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