Parere n. 917/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto da Luca Zetti, Rossana Martinelli, Sara Mosconi, contro Comune di Perugia, avverso delibera n. 366 del 20 ottobre 2022 recante divieto di slittamento alle annualità successive dei compensi professionali eccedenti i tetti annuali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della delibera della Giunta comunale di Perugia n. 366/2022, recante modifiche alla disciplina dei compensi professionali degli avvocati comunali e divieto di differimento alle annualità successive delle somme eccedenti i tetti annuali
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti, avvocati dipendenti del Comune di Perugia, hanno impugnato la delibera comunale n. 366/2022 nella parte in cui ha modificato l’art. 5-quater del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, prevedendo, per le sentenze favorevoli con compensazione delle spese, la liquidazione dei compensi sulla base dei valori tabellari del d.m. n. 55/2014 ridotti del 25%, nonché stabilendo che le somme eccedenti i limiti annuali non potessero essere liquidate nelle annualità successive, ma dovessero costituire economie definitivamente acquisite al bilancio dell’ente. I ricorrenti hanno dedotto: la violazione dell’art. 9, commi 6 e 7, del d.l. n. 90/2014, sostenendo che la norma primaria non consentirebbe al Comune di introdurre una decadenza dal compenso né di impedire il differimento delle eccedenze; l’eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione, anche in relazione al richiamo a pareri della Corte dei conti; la violazione degli artt. 36 Cost. e 23 della l. n. 247/2012, per lesione del diritto a un’equa retribuzione; la violazione dell’art. 202 del d.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 3, comma 57, della l. n. 537/1993, nonché il contrasto con la disciplina previgente e il divieto di reformatio in peius. È stata inoltre dedotta l’illegittimità derivata degli atti applicativi. Il Ministero dell’interno ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia riguardasse in sostanza pretese creditorie devolute al giudice ordinario, e ha comunque concluso per il rigetto.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. In via preliminare ha escluso il difetto di giurisdizione, ritenendo che le disposizioni regolamentari impugnate disciplinino in via generale le modalità di determinazione e corresponsione dei compensi professionali degli avvocati comunali, incidendo sull’autonomia finanziaria dell’ente e sulle modalità generali di verifica dell’attività professionale. Nel merito, ha affermato che l’art. 9, comma 6, del d.l. n. 90/2014 subordina la corresponsione dei compensi sia alle norme regolamentari o contrattuali vigenti sia ai limiti dello stanziamento previsto, non superiore a quello del 2013. Tale limite non riguarda soltanto il momento temporale del pagamento, ma la stessa possibilità di corresponsione delle somme. Ne consegue che i compensi maturati oltre il tetto annuale non possono essere differiti a nessuna annualità successiva. La disciplina comunale è stata quindi ritenuta conforme alla normativa primaria e alla relativa interpretazione fornita dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4489/2024, nonché dai richiamati orientamenti della Corte dei conti. La Sezione ha inoltre escluso la violazione del principio di irriducibilità della retribuzione e della non retroattività, precisando che il diritto ai compensi variabili sorge con la decisione giudiziale, o con il passaggio in giudicato ove rilevante, e non con il conferimento del mandato o con lo svolgimento dell’attività difensiva. Sono state respinte anche le censure fondate sugli artt. 202 del d.P.R. n. 3/1957 e 3, comma 57, della l. n. 537/1993, nonché quelle relative agli artt. 36 Cost. e 23 della l. n. 247/2012. Il tetto e il divieto di differimento sono stati qualificati come regole conformative di una componente variabile della retribuzione, riferita a diritti non ancora maturati, e non come decurtazione di somme già acquisite.
Osservazioni
Difetto di giurisdizione
L’eccezione è stata respinta. Le norme regolamentari impugnate disciplinano in via generale la materia dei compensi professionali degli avvocati comunali, incidendo sull’autonomia finanziaria dell’ente e sulle modalità generali di verifica dell’attività professionale; non si tratta quindi soltanto di una controversia relativa a specifiche pretese creditorie individuali.
Violazione dell’art. 9, commi 6 e 7, d.l. n. 90/2014
Il motivo è infondato. La corresponsione dei compensi in caso di compensazione integrale delle spese è subordinata alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e ai limiti dello stanziamento, che non può superare quello dell’anno 2013. Il limite opera sulla possibilità stessa di corrispondere le somme e non soltanto sul momento del pagamento; pertanto le eccedenze rispetto al tetto annuale non possono essere differite alle annualità successive.
Eccesso di potere e difetto di motivazione
La censura è infondata. La delibera comunale si conforma all’interpretazione della disciplina primaria elaborata dal Consiglio di Stato e dalla giurisprudenza contabile, secondo cui il superamento dei limiti annuali impedisce anche il differimento dei compensi agli anni successivi. La scelta è coerente con la finalità di contenimento della spesa pubblica e con i principi di contabilità pubblica.
Artt. 36 Cost. e 23 l. n. 247/2012
Non sussiste violazione del diritto a una retribuzione proporzionata né del principio di equo compenso. Il tetto incide su una componente variabile della retribuzione e conforma la misura massima di somme non ancora maturate; non riduce somme già corrisposte né decurta un diritto già acquisito.
Art. 202 d.P.R. n. 3/1957, art. 3, comma 57, l. n. 537/1993 e disciplina previgente
Il motivo è infondato. La disciplina vigente, fondata sull’art. 9 del d.l. n. 90/2014, consente di applicare i limiti ai compensi divenuti ripartibili dopo l’entrata in vigore della riforma, anche se riferiti a sentenze anteriori, senza violare il principio di non retroattività o il principio di competenza.
Decorrenza della disciplina e momento di maturazione del diritto
Ai fini dell’applicazione delle riduzioni e dei tetti rileva il momento in cui si definisce la controversia, e in particolare il deposito della sentenza passata in giudicato quando tale momento è richiesto dalla disciplina applicabile. Non rilevano invece il conferimento del mandato, lo svolgimento della prestazione o il successivo momento di liquidazione.
Illegittimità derivata degli atti applicativi
La censura è infondata in via conseguenziale, non essendo stata accertata l’illegittimità della delibera regolamentare impugnata.
Norme richiamate
art. 9, commi 6 e 7, d.l. n. 90/2014, convertito dalla l. n. 114/2014
In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese [...] ai dipendenti [...] sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013
La disposizione subordina la corresponsione dei compensi sia alla disciplina regolamentare o contrattuale sia al limite dello stanziamento; il superamento del tetto annuale impedisce la corresponsione anche negli anni successivi.
art. 5-quater del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
Nel caso in cui i compensi da liquidare nell’anno eccedano i limiti di cui al precedente comma 13, le somme in eccesso non possono essere liquidate nelle annualità successive ma costituiscono economie acquisite definitivamente al bilancio dell’ente
La disposizione regolamentare è ritenuta conforme all’art. 9 del d.l. n. 90/2014, in quanto esclude il differimento delle eccedenze oltre il tetto annuale.
art. 9, comma 1, d.l. n. 90/2014
Il tetto retributivo si applica dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, non essendo subordinato all’adozione dei regolamenti attuativi.
art. 36 Cost.
Non è violato dal limite sui compensi variabili, poiché le somme ulteriori rispetto al tetto non costituiscono diritti retributivi già maturati.
art. 97 Cost.
È richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 3 l. n. 241/1990
Il dedotto difetto di motivazione non è stato ravvisato, essendo la disciplina comunale coerente con la finalità legale di contenimento della spesa.
art. 23 l. n. 247/2012
Il principio di adeguata retribuzione dell’avvocato dipendente non impedisce la conformazione legislativa e regolamentare della componente variabile entro i limiti di spesa stabiliti dalla legge.
art. 202 d.P.R. n. 3/1957
La censura fondata sulla sua applicabilità ai rapporti esistenti è stata respinta.
art. 3, comma 57, l. n. 537/1993
Il richiamo non conduce a escludere l’applicazione dei limiti derivanti dall’art. 9 del d.l. n. 90/2014.
art. 1, comma 458, l. n. 147/2013
L’abrogazione dell’art. 202 del d.P.R. n. 3/1957 non impedisce l’applicazione della successiva disciplina primaria sui compensi degli avvocati pubblici.
d.lgs. n. 118/2011
Le regole di contabilità pubblica sono richiamate a sostegno dell’impossibilità di differire agli anni successivi compensi eccedenti i limiti annuali.
d.P.R. n. 1199/1971
Costituisce la disciplina del ricorso straordinario, nell’ambito del quale è stato reso il parere decisorio.
Massime di principio
- Quando la legge subordina la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati dipendenti pubblici ai limiti dello stanziamento annuale, il limite incide sulla stessa possibilità di erogazione e non soltanto sul momento temporale del pagamento; le somme eccedenti il tetto non possono quindi essere differite alle annualità successive.
- L’art. 9, comma 6, del d.l. n. 90/2014 consente alle amministrazioni di disciplinare con regolamento o contratto la misura e le modalità dei compensi professionali degli avvocati interni, purché siano rispettati il limite dello stanziamento dell’anno 2013 e il tetto retributivo previsto dalla legge.
- La componente variabile della retribuzione degli avvocati pubblici non si considera definitivamente maturata con il conferimento del mandato o con lo svolgimento dell’attività difensiva, ma in relazione alla definizione della controversia secondo le regole applicabili; pertanto la disciplina vigente al momento rilevante può operare senza costituire indebita retroattività.
- La limitazione dei compensi variabili non viola di per sé gli artt. 36 Cost. e 23 della l. n. 247/2012 quando opera su somme non ancora maturate, definendo il massimo percepibile e non riducendo emolumenti già acquisiti.
- Una disciplina regolamentare comunale sui compensi dell’avvocatura interna, in quanto detta criteri generali incidenti sull’organizzazione dell’ente e sulla sua autonomia finanziaria, può essere contestata davanti al giudice amministrativo, anche se le successive controversie sulle singole pretese creditorie possono riguardare posizioni di diritto soggettivo.
Compensi professionali degli avvocati comunali e divieto di differimento delle eccedenze
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da avvocati dipendenti del Comune di Perugia contro la delibera della Giunta comunale n. 366/2022. La delibera ha modificato il regolamento comunale sull’Avvocatura, disciplinando la misura dei compensi professionali dovuti in caso di sentenze favorevoli con compensazione delle spese e stabilendo che le somme eccedenti i limiti annuali non potessero essere liquidate negli anni successivi.
La disciplina impugnata
La modifica regolamentare ha previsto che, in caso di sentenze favorevoli con compensazione delle spese, il compenso fosse liquidato sulla base dei valori tabellari del d.m. n. 55/2014, ridotti del 25%. Ha inoltre stabilito che, qualora i compensi da liquidare nell’anno eccedessero il limite annuale, le somme eccedenti non potessero essere liquidate nelle annualità successive e dovessero costituire economie definitivamente acquisite al bilancio comunale.
I ricorrenti hanno sostenuto che la disciplina previgente consentisse il riconoscimento dei compensi entro il limite del doppio della retribuzione, senza un divieto di differimento delle eccedenze. Hanno quindi contestato sia la riduzione dei valori tariffari sia l’introduzione del divieto di slittamento.
Motivi del ricorso
I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi:
- la violazione dell’art. 9, comma 6, del d.l. n. 90/2014, ritenendo che la norma non consentisse al Comune di introdurre una decadenza dal compenso né di impedire il pagamento differito delle eccedenze;
- l’eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione, anche perché la delibera richiamava orientamenti della Corte dei conti non vincolanti;
- la violazione degli artt. 36 Cost. e 23 della l. n. 247/2012, per lesione del diritto a una retribuzione adeguata ed equa;
- la violazione dell’art. 202 del d.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 3, comma 57, della l. n. 537/1993, nonché il contrasto con la disciplina previgente e con il divieto di reformatio in peius;
- l’illegittimità derivata degli atti applicativi.
Eccezione di difetto di giurisdizione
Il Ministero dell’interno ha sostenuto che la controversia appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché concernente, in sostanza, pretese creditorie dei dipendenti nei confronti del datore di lavoro pubblico.
La Sezione ha respinto l’eccezione. L’oggetto immediato del ricorso è una disciplina regolamentare generale, destinata a regolare modalità di determinazione e corresponsione dei compensi professionali e connessa all’autonomia finanziaria dell’ente. La controversia non riguarda quindi soltanto la spettanza di singole somme, ma la legittimità di una regola generale adottata dal Comune.
Quadro normativo e finalità di contenimento della spesa
L’art. 9, comma 6, del d.l. n. 90/2014 stabilisce che, in caso di compensazione integrale delle spese in sentenze favorevoli all’amministrazione, i compensi professionali sono corrisposti secondo le norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare quello corrispondente dell’anno 2013. Il comma 7 stabilisce inoltre che i compensi possono essere attribuiti a ciascun avvocato entro il limite del trattamento economico complessivo.
Secondo il Consiglio di Stato, la norma persegue una specifica finalità di contenimento della spesa pubblica relativa alla componente variabile del trattamento economico degli avvocati pubblici. Il trattamento economico si compone infatti di una parte fissa, costituita dallo stipendio tabellare, e di una parte variabile, collegata all’esito del contenzioso e all’attività difensiva svolta.
Divieto di differimento delle somme eccedenti
La Sezione ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4489/2024, secondo cui il limite dello stanziamento annuale non costituisce una regola riferita esclusivamente al quando del pagamento, ma riguarda la stessa possibilità di corresponsione delle somme.
Ne deriva che i compensi maturati oltre il tetto annuale non possono essere differiti a nessuna annualità successiva. Un’interpretazione che consentisse il semplice rinvio del pagamento sarebbe incompatibile con la finalità di contenimento della spesa, poiché determinerebbe una crescita progressiva dell’esposizione debitoria dell’ente.
La Sezione ha quindi ritenuto legittima la previsione regolamentare comunale che esclude il differimento delle eccedenze e ne dispone l’acquisizione definitiva al bilancio dell’ente.
Momento di maturazione del diritto e assenza di retroattività
Il parere precisa che l’art. 9 del d.l. n. 90/2014 collega l’applicazione della disciplina non alla data di conferimento del mandato, ma al momento in cui la controversia viene definita e si forma il presupposto per il riconoscimento del compenso.
È stato richiamato anche l’orientamento secondo cui, quando rileva la decisione definitiva sulle spese, il diritto alle propine sorge con il deposito della sentenza passata in giudicato. Non assumono invece rilievo decisivo il momento dello svolgimento della prestazione o quello, successivo, della liquidazione materiale delle somme.
Pertanto, l’applicazione dei limiti ai compensi divenuti ripartibili dopo l’entrata in vigore della riforma non costituisce violazione del principio di non retroattività, anche se le somme si riferiscono a sentenze anteriori.
Compatibilità con gli artt. 36 Cost. e 23 della legge forense
La Sezione ha escluso la violazione del diritto a una retribuzione proporzionata e del principio di equo compenso. Il tetto opera su una componente variabile della retribuzione e impedisce la percezione di somme ulteriori non ancora maturate; non si tratta quindi della riduzione di emolumenti già corrisposti o di diritti definitivamente acquisiti.
Il richiamo alla giurisprudenza costituzionale e amministrativa conduce a ritenere ammissibile una modifica del sinallagma retributivo quando essa incida su aspettative non ancora consolidate e sia giustificata da una finalità legislativa di contenimento della spesa pubblica.
Esito
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi dedotti e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere rigettato. La delibera comunale è stata quindi ritenuta legittima sia nella parte relativa alla determinazione dei compensi sulla base dei valori tabellari ridotti sia nella parte in cui esclude il differimento alle annualità successive delle somme eccedenti il tetto annuale.
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