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Sentenza

Sentenza n. 3847/2026 - Napoli, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: - della determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa s.p.a. n. 86 del 14/03/2025, di esclusione della Becton Dickinson Italia s.p.a. e di aggiudicazione alla Neo Surgical del Dott. Biagio Merola s.r.l. del Lotto n. 1 della “procedura aperta per l’affidamento della fornitura di ―Sistemi per prelievo ematico e raccolta delle urine destinati alle aziende del SSR della Regione Campania”; - di tutti gli atti e provvedimenti relativi alla gara indetta da Soresa avente ad oggetto la “Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di ―sistemi per prelievo ematico e raccolta delle urine destinati alle Aziende del SSR della Regione Campania” al Lotto n. 1, recante «Sistemi per prelievo ematico», e in ogni caso: - della determinazione del Direttore Generale n. 128 del 21 maggio 2024 di indizione della relativa procedura; - della documentazione di gara, anche ove rettificata, e segnatamente del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato speciale, dello Schema di convenzione, inclusi i rispettivi allegati, dell’Allegato A8 – “Parametri a punteggio”, dell’Allegato B1 – “Requisiti minimi” e dell’Allegato A5 - “Elenco Lotti e Basi d’asta”; - della comunicazione di esclusione PI033284-25 del 17/03/2025, nonché dei relativi allegati; - di tutti i verbali di gara, per la parte di interesse e relativa al Lotto n. 1, ivi compresi i verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 10.09.2024, n. 2 del 1°.10.2024, n. 3 del 24.10.2024, n. 4 del 29.11.2024, n. 5 del 16.12.2024, n. 6 del 30.01.2025, n. 7 del 19.02.2025, ivi compresi i rispettivi allegati, nonché tutti i verbali del Seggio di Gara, i verbali del Seggio di Gara di valutazione amministrativa n. 1 del 18/07/2024, n. 2 del 18/07/2024, n. 3 del 22/07/2024 e n. 4 del 31/07/2024; - del Verbale del Consiglio di Amministrazione della So.Re.Sa. s.p.a. del 7/08/2024; - della Determinazione n. 289 del 18/12/2023; - della Determinazione del Direttore Generale n. 166 del 02 luglio 2024; - della Determinazione del Direttore Generale n. 188 del 31 luglio2024; - della Determinazione del Direttore Generale n. 205 dell’8 agosto 2024; - dell’Atto di Nomina n. 25 del 11/07/2024; - di tutti i chiarimenti e precisazioni forniti dalla Stazione Appaltante; - di tutti gli avvisi e/o le comunicazioni pubblicate in occasione della procedura di gara; - dei provvedimenti di rettifica della lex specialis; - della graduatoria finale; - di tutti gli atti inerenti alla verifica di anomalia sull’aggiudicataria; - dell’eventuale provvedimento di declaratoria di efficacia dell’aggiudicazione, ove intervenuto; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e comunque lesivo, ancorché non conosciuto, ivi compresi: - l’avviso di pre-informazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea con numero 2023/S 247-782233 del 19 dicembre 2023; - raccolta fabbisogni, con invio registro di sistema SIAPS n. PI090403-23 del 07/09/2023, inoltrata alle aziende del SSR della Regione Campania; - nota prot. n.2023-0585328 del 04.12.2023 della Direzione Generale per la tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale presso la Regione Campania, acquisita agli atti con prot. SoReSa-0018353-2023 del 04.12.2023; - nota prot. So.Re.Sa.0002814-2024 del 21.02.2024; - DGRC n. 130 del 31.03.2021; - nota prot. SoReSa-0018659-2023 del 07/12/2023; - nota prot. SoReSa-0001990-2024 del 07/02/2024; - nota prot. n.2023.0592257 del 06/12/2023 della Direzione Generale per la tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale presso la Regione Campania; - nota PG/2024/0119831 del 06/03/2024, della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale presso la Regione Campania, acquisita agli atti So.Re.Sa. con prot. SRA- 0003633-2024 del 06/03/2024; - Decreto Dirigenziale n. 119 del 06/03/2024; - Dirigenziale n. 512 del 27.12.2023; nonché per l’annullamento, per la declaratoria di inefficacia e/o di nullità della convenzione eventualmente stipulata in relazione al Lotto n. 1; e per la condanna al risarcimento dei danni in forma specifica, nonché, in via subordinata, al risarcimento dei danni per equivalente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Becton Dickinson Italia s.p.a. il 21.5.2025, per l’annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo, sulla base di nuove argomentazioni. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 10.7.2025, per l’annullamento degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo, per ulteriori profili. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 16.7.2025, per l’annullamento: - del verbale n. 9 della Commissione Giudicatrice – VII Seduta riservata del 5/05/2025, di asserito adempimento all’ordinanza cautelare di Codesto T.A.R. Napoli n. 828/2025, e della relativa nota di accompagnamento; - degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo; nonché per l’annullamento, per la declaratoria di inefficacia e/o di nullità della convenzione eventualmente stipulata in relazione al Lotto n. 1; e per la condanna al risarcimento dei danni in forma specifica, nonché, in via subordinata, al risarcimento dei danni per equivalente.

Giustizia amministrativa202501783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara e contestuale aggiudicazione a un’altra impresa del Lotto n. 1 della procedura per la fornitura di sistemi per prelievo ematico e raccolta delle urine, nonché gli atti connessi e presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la propria esclusione e l’aggiudicazione alla controinteressata, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia o nullità del contratto e il risarcimento del danno. Ha dedotto, anzitutto, l’illegittimità della propria esclusione per erronea valutazione della conformità dei prodotti offerti ai requisiti tecnici minimi, difetto di istruttoria e mancata applicazione del principio di equivalenza. In particolare, l’Amministrazione aveva ritenuto difformi le provette offerte per le voci 33 e 34, aventi dimensioni 13x75 mm anziché 13x100 mm, nonché altri componenti dell’offerta. La ricorrente ha sostenuto che il volume di aspirazione di 5 ml rientrava nella tolleranza del 20% ammessa dalla lex specialis, che la minore altezza della provetta non incideva sulla funzionalità, e che i requisiti relativi all’impermeabilità ai gas, alla tenuta del vuoto, agli aghi e agli adattatori Luer risultavano comprovati dalla marcatura CE e dalla documentazione tecnica. Ha inoltre contestato l’ammissione dell’aggiudicataria, deducendo: l’inidoneità della provetta offerta per la voce 34; la carenza, per varie voci, del requisito consistente nella possibilità di controllo visivo del corretto accesso in vena; l’offerta di un sistema composto da dispositivi di produttori diversi, senza adeguata certificazione di compatibilità; e l’offerta, per alcune voci, di aghi non destinati al prelievo ematico sottovuoto. In via subordinata ha dedotto il mancato coinvolgimento dell’esperto clinico nominato dalla stazione appaltante. La controinteressata ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che la lex specialis avrebbe dovuto essere impugnata immediatamente per le specifiche dimensionali delle provette.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività, affermando che l’onere di immediata impugnazione della lex specialis riguarda soltanto le clausole immediatamente escludenti, cioè quelle che impediscono in radice la partecipazione. Poiché la ricorrente aveva potuto presentare l’offerta e la lesione era derivata dalla successiva valutazione della Commissione e dal provvedimento di esclusione, il ricorso era tempestivo. Nel merito, il Tribunale ha accolto le censure contro l’esclusione. La verificazione ha confermato che il volume di aspirazione di 5 ml rientrava nella soglia minima di 4,8 ml risultante dalla tolleranza del 20% sul volume richiesto; la minore altezza della provetta non incideva sulla funzionalità, essendo il diametro il parametro determinante per l’alloggiamento negli analizzatori; la marcatura CE e la documentazione tecnica comprovavano gli ulteriori requisiti relativi all’impermeabilità, alla tenuta del vuoto, agli aghi e agli adattatori. I prodotti della ricorrente sono stati quindi ritenuti conformi o comunque equivalenti alla lex specialis, con conseguente annullamento dell’esclusione e riammissione alla gara. È stata respinta la censura relativa alla provetta offerta dall’aggiudicataria per la voce 34, ritenuta conforme dal verificatore. È stata invece accolta la censura relativa agli aghi dell’aggiudicataria per le voci 1, 2, 9, 10 e 11: tali dispositivi non possedevano il requisito minimo del controllo visivo del corretto accesso in vena. Trattandosi di requisito minimo imposto a pena di esclusione dal disciplinare, dal capitolato e dall’Allegato B1, l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa. Sono state respinte le ulteriori censure sull’utilizzo di prodotti di produttori diversi e sulla destinazione d’uso degli aghi per le voci 12, 13 e 14. Le censure subordinate sul mancato coinvolgimento dell’esperto clinico sono state assorbite. Il TAR ha annullato sia l’esclusione della ricorrente sia l’ammissione e l’aggiudicazione alla controinteressata, disponendo la riammissione della ricorrente e la nuova valutazione della sua offerta. Ha dichiarato inefficace il contratto, se stipulato, e ha assorbito la domanda risarcitoria per equivalente. Le spese di lite sono state compensate; il compenso del verificatore è stato posto a carico della stazione appaltante.

Norme richiamate

  • art. 79 d.lgs. 36/2023

    Il principio di equivalenza consente di ritenere ammissibili prodotti funzionalmente conformi o equivalenti alle specifiche tecniche, purché la loro equivalenza sia provata con mezzi appropriati e valutata dalla stazione appaltante.

  • art. 8 Allegato II.5 d.lgs. 36/2023

    Le specifiche tecniche non impediscono l’offerta di soluzioni equivalenti, quando il concorrente dimostri che la soluzione proposta soddisfa in modo equivalente le prestazioni richieste.

  • art. 16 del disciplinare di gara

    L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico pena l’esclusione dalla procedura di gara.

    La violazione delle caratteristiche tecniche minime previste dalla lex specialis comporta l’esclusione dell’operatore economico.

  • art. 18.1 del disciplinare di gara

    L’Offerta Tecnica, pena l’esclusione, dovrà soddisfare i livelli minimi della fornitura, qualitativi e quantitativi, richiesti nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.

    La Commissione deve verificare preliminarmente il possesso dei livelli minimi; la loro carenza è causa di esclusione.

  • artt. 4 e 4.2 del capitolato speciale

    I prodotti offerti devono rispettare, a pena di esclusione, le caratteristiche generali e minime dettagliate nell’Allegato B1.

  • Allegato B1 della lex specialis – Requisiti minimi

    I dispositivi per il prelievo devono permettere il controllo visivo di corretto accesso in vena.

    La possibilità di controllo visivo del corretto accesso in vena costituisce requisito tecnico minimo; la sua mancanza impone l’esclusione.

  • art. 120 c.p.a.

    Il giudizio è stato trattato secondo il rito speciale in materia di procedure di affidamento.

Massime di principio

  • L’onere di immediata impugnazione del bando o del capitolato sussiste soltanto per le clausole immediatamente escludenti, cioè quelle che impediscono in radice la partecipazione o impongono oneri sproporzionati; quando la lesione deriva dalla successiva valutazione dell’offerta e dal provvedimento di esclusione, il termine per impugnare decorre da quest’ultimo atto.
  • Il principio di equivalenza impone alla stazione appaltante di valutare una soluzione tecnica diversa da quella descritta nella lex specialis quando il concorrente dimostri, con mezzi appropriati, che essa garantisce prestazioni e funzionalità equivalenti. L’esclusione non può fondarsi su una lettura meramente formale della specifica quando il prodotto è funzionalmente adeguato.
  • Quando la lex specialis ammette una tolleranza quantitativa, la verifica di conformità deve essere effettuata applicando correttamente il margine di tolleranza al parametro indicato; è illegittima l’esclusione fondata su un’interpretazione errata della soglia minima.
  • La carenza di un requisito tecnico espressamente qualificato dalla lex specialis come minimo e previsto a pena di esclusione comporta l’esclusione dell’operatore economico, senza che la stazione appaltante possa ammettere un’offerta priva di tale requisito.
  • L’annullamento dell’esclusione di un concorrente impone la sua riammissione e la riedizione della valutazione dell’offerta; ciò comporta l’annullamento dell’aggiudicazione già disposta, anche indipendentemente dalla distinta illegittimità dell’ammissione dell’aggiudicatario.
  • La verificazione tecnica può essere recepita dal giudice quando sia motivata, coerente e puntualmente risponda ai quesiti formulati, costituendo supporto istruttorio per accertare la conformità o l’equivalenza dei prodotti offerti.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisCause di esclusionePrincipio di equivalenza
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potereConcorrenza ed evidenza pubblica

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