Sentenza del 12/10/2015 n. 1531 - Comm. Trib. Prov. Torino
Imposte sui redditi - Esenzioni e agevolazioni - Rivalutazione terreno - Condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La rivalutazione del costo del terreno è validamente perfezionata quando il valore è determinato da una perizia giurata, l'imposta sostitutiva dovuta è pagata e il valore rivalutato è indicato nella dichiarazione dei redditi. Non è invece necessaria l'indicazione di tale valore nell'atto di vendita, neppure quando il terreno venga ceduto a un prezzo inferiore a quello periziato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria contestava la possibilità per il contribuente di beneficiare della rivalutazione del costo fiscale del terreno, sostenendo che fosse necessaria l'indicazione del valore rivalutato anche nell'atto di vendita e che la vendita a un prezzo inferiore al valore risultante dalla perizia impedisse o rendesse inefficace l'agevolazione.
Norme richiamate
Disciplina fiscale della rivalutazione dei terreni edificabili e agricoli
Il beneficio si considera perfezionato mediante il rispetto degli adempimenti sostanziali e formali previsti: perizia giurata, pagamento dell'imposta sostitutiva e indicazione del valore rivalutato nella dichiarazione dei redditi.
Norme in materia di determinazione delle plusvalenze da cessione di terreni
Il valore rivalutato risultante dalla perizia può assumere rilevanza come costo fiscale del terreno anche se il corrispettivo di vendita è inferiore; la legge non impone, quale condizione di efficacia, la sua indicazione nell'atto di cessione.
Massime di principio
- Per usufruire della rivalutazione di un terreno occorre verificare il rispetto puntuale degli adempimenti previsti dalla legge, in particolare la perizia giurata, il pagamento dell'imposta sostitutiva e l'indicazione del valore nella dichiarazione dei redditi.
- L'assenza del valore rivalutato nell'atto di vendita non comporta automaticamente la perdita dell'agevolazione, se gli adempimenti richiesti dalla disciplina sono stati correttamente eseguiti.
- La vendita del terreno a un prezzo inferiore al valore risultante dalla perizia non invalida di per sé la rivalutazione, salvo eventuali contestazioni autonome dell'Amministrazione finanziaria sulla reale consistenza dell'operazione o sulla correttezza della perizia.
- Gli adempimenti richiesti per perfezionare un'agevolazione fiscale non possono essere ampliati in via interpretativa: deve essere rispettato ciò che la legge prevede espressamente.
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